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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le
direttive il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada
nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al
presente comma e' ridotto a sei mesi.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche',
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9,
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla
relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e'
richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi
alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire
il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi
integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle
Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si
applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18
luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005;
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE
del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del
28 novembre 2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo'
emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi
del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di
direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di
adottare disposizioni di attuazione, il Governo e' autorizzato,
qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a
recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e
11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi
previste.
7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o
piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate
decorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua
attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti dai
Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee
ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte
delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro
competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute
negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i
testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati
anche in mancanza di nuovo parere.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio».
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi).
(Omissis).
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.».
- Il testo dell'art. 81 della Costituzione cosi'
recita:
«Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.».
- Le direttive 2005/32/CE e 2005/33/CE sono pubblicate
nella G.U.C.E. n. L 191 del 22 luglio 2005.
- La direttiva 2005/35/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 255 del 30 settembre 2005.
- La direttiva 2005/47/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 195 del 27 luglio 2005.
- La direttiva 2005/56/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 310 del 25 novembre 2005.
- Le direttive 2005/61/CE e 2005/62/CE sono pubblicate
nella G.U.C.E. n. L 256 del 1° ottobre 2005.
- La direttiva 2005/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 310 del 25 novembre 2005.
- La direttiva 2005/71/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 289 del 3 novembre 2005.
- La direttiva 2005/81/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 312 del 29 novembre 2005.
- La direttiva 2005/85/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 326 del 13 dicembre 2005.
- La direttiva 2005/94/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 10 del 14 gennaio 2006.
- La direttiva 2006/54/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 204 del 26 luglio 2006.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della citata legge
23 agosto 1988, n. 400, cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (abrogata)».
- Si riporta il testo degli articoli 9, 11 e 16, comma
3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante: «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo dell'Unione europea sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari».
«Art. 9 (Contenuti della legge comunitaria). - 1. Il
periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale
all'ordinamento comunitario e' assicurato dalla legge
comunitaria annuale, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'art. 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di
infrazione avviate dalla commissione delle Comunita'
europee nei confronti della Repubblica italiana;
c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o
assicurare l'applicazione degli atti del consiglio o della
commissione delle Comunita' europee di cui alle lettere a)
e c), del comma 2, dell'art. 1, anche mediante il
conferimento al Governo di delega legislativa;
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare
in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto
previsto dall'art. 11;
e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell'Unione europea;
f) disposizioni che individuano i principi
fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le
province autonome esercitano la propria competenza
normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione
di atti comunitari nelle materie di cui all'art. 117, terzo
comma, della Costituzione;
g) disposizioni che, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle
province autonome;
h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
limiti di cui all'art. 16, comma 3.
2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla
legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a
carico dei soggetti interessati, secondo tariffe
determinate sulla base del costo effettivo del servizio,
ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono
predeterminate e pubbliche.».
«Art. 11 (Attuazione in via regolamentare e
amministrativa). - 1. Nelle materie di cui all'art. 117,
secondo comma, della Costituzione, gia' disciplinate con
legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le
direttive possono essere attuate mediante regolamento se
cosi' dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta
alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria,
un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali
chiede l'autorizzazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera
d).
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai
sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto
1988, n 400, e successive modificazioni, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con
gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento
e' acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve
esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
Sugli schemi di regolamento e' altresi acquisito, se cosi'
dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti
organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento
sono trasmessi con apposite relazioni cui e' allegato il
parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro
quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti
termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di
detti pareri.
3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle
seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle
disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:
a) individuazione della responsabilita' e delle
funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del
principio di sussidiarieta';
b) esercizio dei controlli da parte degli organismi
gia' operanti nel settore e secondo modalita' che
assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerita';
c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive
in conformita' alle peculiarita' socio-economiche nazionali
e locali e alla normativa di settore;
d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto
dei principi di cui all'art. 20, comma 5, della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche
delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria
intervenute sino al momento della loro adozione.
5. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma,
della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le
direttive possono essere attuate con regolamento
ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto
amministrativo generale da parte del Ministro con
competenza prevalente per la materia, di concerto con gli
altri Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono
attuate le successive modifiche e integrazioni delle
direttive.
6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte
in ordine alle modalita' della loro attuazione, la legge
comunitaria o altra legge dello Stato detta i principi e
criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le
disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o
amministrative o individuare le autorita' pubbliche cui
affidare le funzioni amministrative inerenti
all'applicazione della nuova disciplina.
7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle
direttive comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture
amministrative;
b) la previsione di nuove spese o minori entrate.
8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, gli atti normativi statali adottati si
applicano, per le regioni e le province autonome nelle
quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa
comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma e recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al
preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.».
«Art. 16 (Attuazione delle direttive comunitarie da
parte delle regioni e delle province autonome).
(Omissis).
3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo
Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano, per le regioni e le
province autonome, alle condizioni e secondo la procedura
di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi'
recita: «Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano
alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».