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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il termine di un anno previsto dall'articolo 20-bis, comma 1,
della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l'adozione di decreti
legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo di cui
all'articolo 11 della medesima legge, e' prorogato di un anno.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2007,
uno o piu' decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni
occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai
principi e alle norme della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla
biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonche' del Protocollo
addizionale del 12 gennaio 1998, ratificata ai sensi della legge 28
marzo 2001, n. 145.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella