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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni in materia di entrata, nonche' disposizioni concernenti
le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza
costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali)
1. Per l'anno 2008, il livello massimo del saldo netto da
finanziare e' determinato in termini di competenza in 34.000 milioni
di euro, al netto di 7.905 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi
compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non
superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2008, e' fissato, in
termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno
finanziario 2008.
2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di
euro, al netto di 7.050 milioni di euro per l'anno 2009 e 3.150
milioni di euro per l'anno 2010, per le regolazioni debitorie; il
livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di
euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2009 e 2010, il
livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato,
rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di
euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di
euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008
rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare
gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni
e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di
programmazione economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti
rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla
riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori
dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della
detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere
permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo
17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte in
un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento
della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse
effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d'imposta 2008,
salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di
interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamita'
naturali ovvero indifferibili esigenze connesse con la tutela della
sicurezza del Paese. La misura dell'incremento di cui al periodo
precedente, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce
di reddito piu' basse, e' rideterminabile dalla legge finanziaria, ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della citata legge n.
468 del 1978, e successive modificazioni.
5. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore
importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui
all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200
euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed e'
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la
destinazione di abitazione principale. Se l'unita' immobiliare e'
adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a
tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale Al,
A8 e A9".
6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. La deliberazione di cui al comma 1 puo' fissare, a decorrere
dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta
comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti
passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione
di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata
massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni
per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalita' per
il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono
disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa
coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota
deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di
cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla
quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di
proprieta' o di altro diritto reale su un immobile destinato ad
abitazione situato nello stesso comune ove e' ubicata la casa
coniugale".
7. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5 e'
rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli
comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce
il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato
gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il
modello compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento
compensativo e' erogato per una quota pari al 50 per cento
dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune
entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e
non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli
eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno
successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e
le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' con le quali
possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per
effetto del presente comma.
8. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 7 sono disposti a
favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote
dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto
degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
9. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 e' premesso il seguente:
"01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati
ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione
complessivamente pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma
non euro 30.987,41" ;
b) al comma 1, le parole: ", rapportata al periodo dell'anno
durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:"
sono sostituite dalle seguenti: "complessivamente pari a:";
c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) le parole: "A favore dei" sono sostituite dalla seguente:
"Ai";
2) le parole: "qualunque tipo di contratto" sono sostituite dalla
seguente: "contratti";
3) le parole: ", rapportata al periodo dell'anno durante il quale
sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:" sono sostituite
dalle seguenti: "complessivamente pari a:";
d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
"1-ter. Ai giovani di eta' compresa fra i venti e i trenta anni,
che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, per l'unita' immobiliare da destinare a
propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa
dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati
dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre
anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni
ivi previste.
1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire
tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione
piu' favorevole.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono
rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unita' immobiliare
locata e' adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di
locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare
superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni
di cui agli articoli 12 e 13, e' riconosciuto un ammontare pari alla
quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta
imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' per l'attribuzione del predetto ammontare".
10. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dal comma 9 del presente articolo, producono
effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2007.
11. All'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, alinea, dopo le parole: "lettere e), f), g), h) e
i)," sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli derivanti
dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera
c), fra gli oneri deducibili,";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri
deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una
detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai
commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non
rapportate ad alcun periodo nell'anno".
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
13. All'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo
complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non e' dovuta".
14. La disposizione di cui al comma 13 si applica a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
15. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori
e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro.
La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i
genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di
separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta
ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione
compete a quest'ultimo per l'intero importo";
2) al comma 2, le parole: "al comma l" sono sostituite dalle
seguenti: "ai commi 1 e 1-bis";
3) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare
superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al
comma 1 del presente articolo nonche' agli articoli 13, 15 e 16,
nonche' delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, e'
riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione
che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle politiche per la famiglia, sono definite le modalita' di
erogazione del predetto ammontare";
4) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al
netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo
10, comma 3-bis";
b) all'articolo 13, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo e'
assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui
all'articolo 10, comma 3-bis".
16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota
pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro
per unita' immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi
previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del
patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese
sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n.448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che
provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile
entro il 30 giugno 2011.
18. E' prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e
alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di
recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n.
488, fatturate dal 1° gennaio 2008.
19. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a
condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in
fattura.
20. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353,
358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella
misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute
entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347
si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale
di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione,
sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione e'
riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.
21. Per le finalita' di cui al secondo periodo del comma 20 e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
per il riconoscimento dei benefici di cui al medesimo periodo del
comma 20.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347,
nonche' commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni
in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte
le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli
interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
23. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
sostituita, con efficacia dal 1° gennaio 2007, dalla seguente:
"Tabella 3
(Art. 1, comma 345)
-
-------------------------------------------------------------------
Zona
Strutture
Strutture opache orizzontali
Finestre
Climatica
opache
------------------------------
comprensive
verticali
Coperture
Pavimenti
di infissi
--------------------------------------------------------------------
A
0,72
0,42
0,74
5,0
B
0,54
0,42
0,55
3,6
C
0,46
0,42
0,49
3,0
D
0,40
0,35
0,41
2,8
E
0,37
0,32
0,38
2,5
F
0,35
0,31
0,36
2,2"
--------------------------------------------------------------------
24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:
a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di
trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del
medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;
b) per tutti gli interventi la detrazione puo' essere ripartita in
un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non
superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata
all'atto della prima detrazione;
c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di
finestre comprensive di infissi in singole unita' immobiliari, e al
comma 346 del medesimo articolo 1, non e' richiesta la documentazione
di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27
dicembre 2006, n. 296.
25. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte I, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto
immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti
all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque
denominati, a condizione che l'intervento cui e' finalizzato il
trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula
dell'atto: 1 per cento".
26. All'articolo 1-bis della Tariffa annessa al testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", ovvero che importano il trasferimento di
proprieta', la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari
attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati
diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale
comunque denominati".
27. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
successive modificazioni, il comma 15 e' abrogato.
28. Le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 si applicano agli
atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati,
alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nonche' alle
scritture private non autenticate presentate per la registrazione a
decorrere dalla stessa data.
29. L'articolo 8 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 8. - (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il
reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria
che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti
dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle
derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a
formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi
in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in accomandita
semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle delle societa'
semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti
dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun
socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le
perdite della societa' in accomandita semplice che eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica
nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e
quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo
e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi
redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei
successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova
capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le
perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle
societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui
al comma 3 del medesimo articolo 84".
30. Le disposizioni di cui al comma 29 hanno effetto con decorrenza
dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.
31. All'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo le parole: "a
favore dei discendenti" sono inserite le seguenti: "e del coniuge".
32. Al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: "che
esercitano, in conformita' a disposizioni legislative, statutarie o
amministrative, il credito a medio e lungo termine," sono inserite le
seguenti: "e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7,
lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,".
33. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 56, comma 2, le parole: "non dedotti ai sensi
degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti:
"non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5" ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le perdite derivanti
dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8";
b) l'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
"Art. 61. - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi
inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri
proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i
ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma
1 del presente articolo non da' diritto alla detrazione dall'imposta
prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15";
c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;
d) all'articolo 66, comma 3, la parola: "96," e' soppressa;
e) all'articolo 77, comma 1, le parole: "33 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "27,5 per cento";
f) all'articolo 83, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "In caso di attivita' che fruiscono di regimi di parziale o
totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono
rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i
risultati positivi";
g) all'articolo 84, comma 1:
1) il secondo periodo e' soppresso;
2) al quarto periodo, le parole: "non dedotti ai sensi degli
articoli 96 e 109, commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "non
dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5";
h) all'articolo 87, comma 1, alinea, le parole: "del 91 per cento,
e dell'84 per cento a decorrere dal 2007" sono sostituite dalle
seguenti: "del 95 per cento";
i) l'articolo 96 e' sostituito dal seguente:
"Art. 96. - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi e gli
oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai
sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in
ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e
proventi assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per
cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La
quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,
non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri
finanziari di competenza, puo' essere portata ad incremento del
risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.
2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il
valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B)
dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di
cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione
finanziaria di beni strumentali, cosi' come risultanti dal conto
economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di
conto economico corrispondenti.
3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi
passivi e gli interessi attivi, nonche' gli oneri e i proventi
assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di
locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli
similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con
esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura
commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da
crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con
la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi
rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli
virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un
punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.
4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati
indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal
reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in
tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri
assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi
assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo
lordo di competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle
banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle
societa' che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di
assunzione di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa
da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione
nonche' alle societa' capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le
disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle
societa' consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o
parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554, alle societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
alle societa' costituite per la realizzazione e l'esercizio di
interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive
modificazioni, nonche' alle societa' il cui capitale sociale e'
sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o
gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e
teleriscaldamento, nonche' impianti per lo smaltimento e la
depurazione.
6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di
indeducibilita' assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai
commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico,
dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in
materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall'articolo 1,
comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di
interessi sui prestiti dei soci delle societa' cooperative.
7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla
sezione H del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi
passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un
soggetto puo' essere portata in abbattimento del reddito complessivo
di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al
consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato
operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la
deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di
riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente
all'ingresso nel consolidato nazionale.
8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti
virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere
incluse anche le societa' estere per le quali ricorrerebbero i
requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e
132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del
consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi
passivi e al risultato operativo lordo della societa' estera
corrispondenti a quelli indicati nel comma 2";
l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;
m) all'articolo 101, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in
abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi
cinque periodi d'imposta dalla stessa societa' che ha generato le
perdite";
n) all'articolo 102:
1) il comma 3 e' abrogato;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa
concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce
quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura
risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per
l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di
locazione finanziaria, la deduzione e' ammessa a condizione che la
durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del
comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa;
in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui
al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni
ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione e' ammessa se la
durata del contratto non e', rispettivamente, inferiore a undici anni
ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo
164, comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di locazione
finanziaria e' ammessa a condizione che la durata del contratto non
sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi
impliciti desunta dal contratto e' soggetta alle regole dell'articolo
96";
o) all'articolo 102-bis, il comma 4 e' abrogato;
p) all'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono
sostituiti dai seguenti: "Le spese di rappresentanza sono deducibili
nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di
inerenza e congruita' stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della
destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attivita'
caratteristica dell'impresa e dell'attivita' internazionale
dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni
distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro
50";
q) all'articolo 109:
1) al comma 4, lettera b), le parole da: "Gli ammortamenti dei
beni materiali" fino a: ", che hanno concorso alla formazione del
reddito." sono soppresse;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: "per la parte
corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96"
sono sostituite dalle seguenti: "per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto
esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi";
3) il comma 6 e' abrogato;
r) all'articolo 119, comma 1, lettera d), la parola: "ventesimo"
e' sostituita dalla seguente: "sedicesimo";
s) l'articolo 122 e' sostituito dal seguente:
"Art. 122. - (Obblighi della societa' o ente controllante). - 1. La
societa' o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi
del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante
dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da
ciascuna delle societa' partecipanti al regime del consolidato e
procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo secondo le
disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui
all'articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di
dichiarazione dei redditi";
t) all'articolo 134, comma 1, la lettera a) e' abrogata;
u) all'articolo 152, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6";
v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;
z) dopo l'articolo 139 e' inserito il seguente:
"Art. 139-bis. - (Recupero delle perdite compensate). - 1.
Nell'ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato
mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal
realizzo delle partecipazioni nelle societa' consolidate, percepiti o
realizzate dall'ente o societa' consolidante dal periodo d'imposta
successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa
o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il
reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della
societa' estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa
societa' inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante
il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale
di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.
2. Con il decreto di cui all'articolo 142 sono stabilite le
disposizioni attuative del comma 1 del presente articolo, anche per
il coordinamento con gli articoli 137 e 138";
aa) all'articolo 172, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli
interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4
dell'articolo 96".
34. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e),
g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli interessi
passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e
a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha
effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta
ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in
corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera
n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di
cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata
minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere
dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008. In attesa
della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare,
per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione
nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lettera b) del
comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo
102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si
applica la riduzione a meta' del coefficiente tabellare prevista dal
comma 2 dell'articolo 102 del predetto testo unico, e l'eventuale
differenza non imputata a conto economico puo' essere dedotta nella
dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non
assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al
secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera q), numero 1), ha
effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007, ferma restando l'applicazione in via transitoria delle
disposizioni dell'articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e
quinto periodo, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo previgente
alle modifiche apportate dalla presente legge, per il recupero delle
eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007. Il contribuente ha tuttavia la facolta' di eliminare
il vincolo di disponibilita' gravante sulle riserve in sospensione,
ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri
elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostitutiva
con aliquota dell'1 per cento; l'imposta sostitutiva deve essere
versata in unica soluzione entro il termine di versamento
dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007. Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre
rettifiche di valore imputati al conto economico a partire
dall'esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dal
comma 33, lettera q), numero 1), decorre l'eliminazione delle
deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti
dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti
contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la
possibilita' per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica
di detti componenti in base a corretti principi contabili.
L'eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota
imponibile dei dividendi distribuiti dalle societa' controllate,
conseguente alle modifiche recate dalle lettere s) e t) del comma 33,
ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1°
settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione
dell'utile relativo all'esercizio anteriore a quello in corso al 31
dicembre 2007. L'eliminazione delle rettifiche di consolidamento
concernenti il regime di neutralita' per i trasferimenti infragruppo,
conseguente alle modifiche recate dalla lettera v) del comma 33, si
applica ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. Resta
ferma l'applicazione degli articoli 124, comma 1, 125, comma 1, e
138, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986.
35. Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di
cui al comma 2 dell'articolo 90 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, non si comprendono gli interessi passivi
relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili
indicati al comma 1 dello stesso articolo 90. La disposizione del
periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica.
36. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
istituita una commissione di studio sulla fiscalita' diretta e
indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre,
entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con
effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla
razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle
differenziazioni esistenti tra attivita' di gestione e attivita' di
costruzione e della possibilita' di prevedere, compatibilmente con le
esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della
politica di sviluppo dell'edilizia abitativa, ferma restando, fino
all'applicazione delle suddette modifiche normative, la non rilevanza
ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da
ipoteca su immobili destinati alla locazione.
37. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007
utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2,
primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
puo', entro il 30 aprile 2008, optare per l'esclusione dei beni
stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di
imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, mediante il pagamento
di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della
differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore
fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione e'
soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva e'
aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore
aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del
bene. Per gli immobili, il valore normale e' quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di
imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la
procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore
che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve
versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in
corso alla data del 1° gennaio 2007 e la restante parte in due rate
di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, con i
criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi
nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al
versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il
contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.
38. Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei
dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' disposta dal
comma 33 del presente articolo, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le
percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68,
comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
39. Con il medesimo decreto di cui al comma 38 sono altresi'
determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.
40. A decorrere dal periodo d'imposta 2008, le persone fisiche
titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato possono optare per l'assoggettamento di tali
redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a
condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non
siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o
distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a
formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta gia' versata si
scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o
distribuiti.
41. L'opzione prevista dal comma 40 non e' esercitabile se le
imprese o le societa' sono in contabilita' semplificata. In apposito
prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data
indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non
distribuiti dei periodi d'imposta nei quali e' applicato il regime di
cui al comma 40 e delle altre componenti del patrimonio netto. Le
somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale
dell'imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello
stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili
dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi
precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo
degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a
tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell'opzione, si
considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al
termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime
opzionale.
42. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 40 e 41,
con particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalita'
dell'opzione, al regime di imputazione delle perdite, al trattamento
delle riserve di utili, al versamento dell'imposta e al coordinamento
con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e
in materia di accertamento.
43. In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle
regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP) assume la natura di
tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, e'
istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto
delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilita' e
crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello
europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle
regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilita'
dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le
basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono
modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonche'
introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione
del presente comma in conformita' all'articolo 3, commi 158 e 159,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
44. Con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' approvato lo schema di
regolamentotipo regionale recante la disciplina della liquidazione,
dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita con legge
regionale. Nell'ambito del regolamento di cui al periodo precedente
sono individuate le norme derogabili dalle regioni; in ogni caso il
regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che
le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate
all'Agenzia delle entrate.
45. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al
regolamento-tipo di cui al comma 44, lo svolgimento delle attivita'
di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori
delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla
legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
46. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di
riorganizzazione aziendale, al citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 172, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter
dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le modalita', le
condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla societa'
incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a
seguito di tali operazioni";
b) all'articolo 173, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter
dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le modalita', le
condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla societa'
beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a
seguito di tali operazioni";
c) all'articolo 175:
1) al comma 1, le parole: "di aziende e" e le parole:
"all'azienda o" sono soppresse;
2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Conferimenti di
partecipazioni di controllo o di collegamento";
d) all'articolo 176:
1) al comma 1, le parole: "a condizione che il soggetto
conferitario rientri fra quelli di cui all'articolo 73, comma 1,
lettere a) e b)" sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il
conferente o il conferitario e' un soggetto non residente, qualora il
conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello
Stato";
3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda
dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle
partecipazioni ricevute a seguito del conferimento e' disciplinata
dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo
delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.
2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2
e 2-bis, la societa' conferitaria puo' optare, nella dichiarazione
dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale e' stata posta
in essere l'operazione o, al piu' tardi, in quella del periodo
d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui
maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo
costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi
all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, con
aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi
nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei
maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di
euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i
10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta
sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a
partire dal periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata
l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto
periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale
e' ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e
dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva
versata e' scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli
articoli 22 e 79";
4) al comma 3, le parole: "il regime di continuita' dei valori
fiscali riconosciuti" sono sostituite dalle seguenti: "i regimi di
continuita' dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione
sostitutiva" e le parole: "totale" e "parziale" sono soppresse;
5) al comma 5, sono premesse le seguenti parole: "Nelle ipotesi
di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,";
6) il comma 6 e' abrogato.
47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni
effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell'imposta sostitutiva
introdotta dal comma 46, lettera d), numero 3), puo' essere richiesta
anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori
valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate
entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti
dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o
del periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per
l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva e per il
coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di
agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In caso di
applicazione parziale dell'imposta sostitutiva, l'esercizio
dell'opzione puo' essere subordinato al rispetto di limiti minimi.
L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la
prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e
la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono
dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.
48. L'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle
modifiche recate dalla presente legge, puo' essere recuperata a
tassazione mediante opzione per l'applicazione di un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte
dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del
14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di
euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei
maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. L'applicazione
dell'imposta sostitutiva puo' essere anche parziale e, in tal caso,
deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni
extracontabili. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative
per la definizione delle modalita', dei termini e degli effetti
dell'esercizio dell'opzione. Si applicano le disposizioni del comma
2-ter, secondo periodo, dell'articolo 176 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la
prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e
la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono
dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.
49. L'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali
degli elementi patrimoniali delle societa' aderenti al consolidato
fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a
quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di
rinnovo dell'opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli
128 e 141 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto delle rettifiche
gia' operate, puo' essere assoggettato ad un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle societa' nella misura del 6 per cento.
La disposizione del periodo precedente si applica anche per le
differenze da riallineare ai sensi dell'articolo 115 del predetto
testo unico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le relative disposizioni
attuative.
50. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di
separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella
concernente le imposte sul reddito, al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Determinazione del valore della produzione netta delle
societa' di capitali e degli enti commerciali). - 1. Per i soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le
attivita' di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile e'
determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione
di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con
esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12)
e 13), cosi' come risultanti dal conto economico dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali, la base imponibile e' determinata assumendo
le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a
quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in
deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato
classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera
B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile, nonche' i costi,
i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su
crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a
norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi
indeducibili, nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti
dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per
l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui
scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni caso
alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in
deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per
l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura
non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del
conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla
formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti
della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto
economico, i componenti positivi e negativi del valore della
produzione sono accertati secondo i criteri di corretta
qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai
principi contabili adottati dall'impresa";
b) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Determinazione del valore della produzione netta
delle societa' di persone e delle imprese individuali). - 1. Per i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la base
imponibile e' determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi
di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle
rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo
unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di
consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di
locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e
immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale
dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel
comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente
decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria,
desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale
sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono
comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione
per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si
assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa
ai fini dell'imposta personale.
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilita'
ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della
produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione
e' irrevocabile per tre periodi d'imposta e deve essere comunicata
con le modalita' e nei termini stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo
2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente
rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti,
secondo le modalita' e i termini fissati dallo stesso provvedimento
direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta
secondo le regole del comma l; anche in questo caso, l'opzione e'
irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile";
c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Determinazione del valore della produzione netta delle
banche e di altri enti e societa' finanziari). - 1. Per le banche e
gli altri enti e societa' finanziari indicati nell'articolo 1 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive
modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base
imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci
del conto economico redatto in conformita' agli schemi risultanti dai
provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei
dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale
per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli intermediari,
diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di
investimento indicati nell'articolo 1 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la
differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati
relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le
commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e
la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle
operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni
passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario.
3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di investimento, di
cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, si assume la differenza tra
le commissioni attive e passive.
4. Per le societa' di investimento a capitale variabile, si assume
la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni
passive dovute a soggetti collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i
componenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella
misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi' come
risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i
criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre
2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati
rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n.
11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma
4 dell'articolo 5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per i
quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformita' ai
criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale
europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali
(SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle seguenti
componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali,
nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e' comunque
ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati
nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della
quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal
contratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a
norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi
indeducibili, nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti
dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per
l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui
scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni caso
alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in
deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per
l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura
non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
9. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via esclusiva o
prevalente, nella assunzione di partecipazioni in societa' esercenti
attivita' diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali
sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione
dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario,
la base imponibile e' determinata aggiungendo al risultato derivante
dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi
attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri
assimilati";
d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Determinazione del valore della produzione netta delle
imprese di assicurazione). - 1. Per le imprese di assicurazione, la
base imponibile e' determinata apportando alla somma dei risultati
del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei
rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e
le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili
nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per
cento.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le
spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate
nonche' i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera
b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite
e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; l'imposta comunale
sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504.
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione
per quelli correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e
le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non
costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni
alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore
della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi
d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un
diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto
economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi' come
risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto in conformita'
ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il provvedimento n. 735
del 1° dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997";
e) all'articolo 8, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono
cosi' come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi";
f) all'articolo 11:
1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: "pari a
5.000" e "fino a 10.000" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "pari a 4.600" e "fino a 9.200";
2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al
numero 2) le parole: "di cui all'articolo 81" sono sostituite dalle
seguenti: "nonche' i compensi attribuiti per obblighi di fare, non
fare o permettere, di cui all'articolo 67";
3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
4) al comma 4-bis, le parole: "euro 8.000", "euro 6.000", "euro
4.000" e "euro 2.000" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "euro 7.350", "euro, 5.500", "euro 3.700" e "euro 1.850",
ed e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b)
e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere e'
aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed
euro 525";
5) al comma 4-bis. 1, le parole: "pari a euro 2.000" sono
sostituite dalle seguenti: "pari a euro 1.850";
g) l'articolo 11-bis e' abrogato;
h) all'articolo 16, comma 1, le parole: "l'aliquota del 4,25 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,9 per
cento".
51. Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base
imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2007 previa indicazione nell'apposito prospetto di cui all'articolo
109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31
dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo
svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate
nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi
la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente
disciplina dell'IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti,
ad eccezione delle quote residue derivanti dall'applicazione del
comma 3 dell'articolo 111 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontare
complessivo e' deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31
dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base
imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre
componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in
applicazione della precedente disciplina.
52. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di
accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive non deve essere
piu' presentata in forma unificata e deve essere presentata
direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio
fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31
marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalita' di
presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune
disposizioni di coordinamento.
53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle
disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti
d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi
possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro.
L'ammontare eccedente e' riportato in avanti anche oltre il limite
temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal
terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di
cui all'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.
54. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 56, le
disposizioni del comma 53, primo e secondo periodo, con particolare
riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo,
non si applicano alle imprese ubicate nelle aree delle regioni
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e
Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo
3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunita' europea,
con un fatturato annuo non superiore a euro 5.000.000:
a) che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 249
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato
regolamentato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1°
gennaio 2007.
55. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 54, con
particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca
e sviluppo, e' subordinata alla presentazione all'Agenzia delle
entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza
dei requisiti previsti dal medesimo comma 54.
56. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, e' istituito un Fondo destinato alle finalita' di cui al
comma 54, con dotazione nel limite di 10 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono emanate le disposizioni di applicazione dei commi 54 e
55, anche al fine di stabilire le procedure per assicurare il
rispetto del limite di stanziamento di cui al primo periodo.
57. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 54 a 56 e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
58. In attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa,
conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e
2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno
2003, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di
determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei
principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
tenendo conto delle specificita' delle imprese del settore bancario e
finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83, comma 1, le parole: "aumentato o diminuito dei
componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono
imputati direttamente a patrimonio" sono soppresse ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei
successivi articoli della presente sezione, i criteri di
qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio
previsti da detti principi contabili";
b) all'articolo 85, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
"3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1
costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali
nel bilancio.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli
strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione";
c) all'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola: "diciottesimo"
e' sostituita dalla seguente: "dodicesimo";
d) all'articolo 89, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e
strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la
negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione
del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti";
e) all'articolo 94, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo
85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta
applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali";
f) all'articolo 101:
1) il comma 1-bis e' abrogato;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo
85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis,
rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis";
g) all'articolo 103, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione
del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento e' ammessa alle
stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi
1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto economico";
h) all'articolo 109, dopo il comma 3-quater e' inserito il
seguente:
"3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002";
i) all'articolo 110, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del
comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:
a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell'articolo
85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni
finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati
a conto economico in base alla corretta applicazione di tali
principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali;
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le
quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si
considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85,
comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari
alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato
nell'articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti
previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo e' ridotto dei
relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota
esclusa dalla formazione del reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n.
1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla
valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali
principi, delle passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali";
l) all'articolo 112, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati al conto economico
in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo
anche ai fini fiscali".
59. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, e' abrogato. Resta ferma l'applicazione delle
disposizioni dell'articolo 13 del predetto decreto legislativo.
60. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione e di
coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59. In
particolare, il decreto deve prevedere:
a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle
qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in
base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali
di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia
deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia
tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;
b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali
delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il
bilancio di esercizio in base ai richiamati principi contabili
internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili nazionali;
c) i criteri di coordinamento dei principi contabili
internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina
fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del
trattamento dei costi di aggregazione;
d) i criteri per il coordinamento dei principi contabili
internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;
e) i criteri di coordinamento dei principi contabili
internazionali in materia di cancellazione delle attivita' e
passivita' dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle
perdite e alle svalutazioni;
f) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con particolare riguardo
alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi
contabili internazionali;
g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali
dei costi imputabili, in base ai principi contabili internazionali, a
diretta riduzione del patrimonio netto;
h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di
ricerca e sviluppo;
i) i criteri per consentire la continuita' dei valori da assumere
ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58 con quelli assunti nei
precedenti periodi di imposta.
61. Le disposizioni recate dai commi 58 e 59 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007. Per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi
gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai
comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei
principi contabili internazionali, purche' coerenti con quelli che
sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte
dal comma 8.
62. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n.
1606/2002, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.
63. All'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: "Agli effetti delle dichiarazioni e dei
versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle
eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative
al periodo d'imposta precedente, degli enti e societa' diversi da
quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o societa'
controllante si e' avvalso della facolta' di cui al presente comma.
Alle eccedenze detraibili degli enti e delle societa' per i quali
trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 30".
64. La disposizione di cui al comma 63 si applica a partire dalla
liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008.
65. Il quinto periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, introdotto dal comma 4-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' soppresso. In
relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma e in
considerazione dell'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti
dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le risorse
finanziarie a tale fine preordinate, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di
euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella
misura di 450 milioni di euro per l'anno 2008 e di 525 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
66. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 280, secondo periodo, la parola: "l5" e' sostituita
dalla seguente: "40";
b) al comma 281, la parola: "l5" e' sostituita dalla seguente:
"50";
c) il comma 284 e' abrogato.
67. In attuazione del parere motivato della Commissione delle
Comunita' europee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 27:
1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "soggetti non
residenti nel territorio dello Stato" sono inserite le seguenti:
"diversi dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter,";
2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "azionisti di
risparmio" sono inserite le seguenti: "e dalle societa' ed enti
indicati nel comma 3-ter;
3) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "di cui al comma 3"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 3 e 3-ter;
4) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
"3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con
l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle societa'
e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle societa' negli
Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del
predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione
di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo
unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato";
b) all'articolo 27-bis, commi 1, alinea, e 3, le parole: "al terzo
comma" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3, 3-bis e 3-ter";
c) all'articolo 27-ter, comma 1, le parole: "commi 1 e 3" sono
sostituite dalle seguenti: "commi 1, 3 e 3-ter".
68. Le disposizioni di cui al comma 67 si applicano agli utili
formatisi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007. A tal fine, le societa' ed enti che distribuiscono i
dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle
riserve di utili formatisi a partire dall'esercizio di cui al periodo
precedente e di quelli formati in altri esercizi.
69. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, introdotto dal comma 83, lettera n), del presente articolo,
ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3-ter
dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 67, lettera a), numero
4), del presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
70. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni
professionali, funzionale al miglioramento della qualita' dei servizi
forniti alla collettivita' e dell'organizzazione del lavoro, agli
studi professionali associati o alle altre entita' giuridiche, anche
in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro
ma non piu' di dieci professionisti, e' attribuito un credito
d'imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per
l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni
indicati al comma 73, nonche' per l'ammodernamento, ristrutturazione
e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro
caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai
quali si riferiscono. Nel caso dei medici convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale, per le specifiche esigenze di
organizzazione dei servizi di medicina primaria, i limiti minimo e
massimo del numero di professionisti interessati all'operazione di
aggregazione, di cui al precedente periodo, possono essere elevati
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
71. Il credito d'imposta di cui al comma 70 spetta, con riferimento
alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a
partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta
effettuata e nei successivi dodici mesi.
72. Il credito d'imposta di cui al comma 70, spettante a condizione
che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione
esercitino l'attivita' professionale esclusivamente all'interno della
struttura risultante dall'aggregazione, ovvero, per i servizi di
medicina primaria, a condizioni diverse specificatamente stabilite
con il decreto di cui al comma 70, non si applica alle strutture che
in forma associata si limitano ad eseguire attivita' meramente
strumentali per l'esercizio dell'attivita' professionale.
73. Il credito d'imposta di cui al comma 70 e' commisurato
all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di:
a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche,
macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie;
b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie
di servizi.
74. Il credito d'imposta di cui al comma 70, indicato nella
relativa dichiarazione dei redditi, e' utilizzabile in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni.
75. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro della giustizia, sono determinate le modalita' di attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 74 e sono stabilite le
procedure di monitoraggio e di controllo, nonche' specifiche cause di
revoca, totale o parziale, del credito d'imposta e di applicazione
delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi
all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in
modo significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione.
76. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 75 e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione
europea.
77. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni
di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il
regime ordinario dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e
turismo possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da
esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni
effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla
detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per
la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo
optano per il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia
il regime ordinario dell'imposta sia il regime speciale d'imposizione
sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare
separatamente nella propria contabilita' le operazioni che rientrano
in ciascuno di tali regimi".
78. L'efficacia della disposizione di cui al comma 77 e'
subordinata alla concessione di una deroga, ai sensi e alle
condizioni dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, da parte dei competenti organi
comunitari.
79. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla tabella A, parte III, al numero 123), le parole:
"spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti" sono sostituite
dalle seguenti: "spettacoli di burattini, marionette e maschere,
compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti";
b) alla tabella C:
1) al numero 3), le parole: "corsi mascherati e in costume," sono
soppresse;
2) al numero 4), le parole: "spettacoli di burattini e marionette
ovunque tenuti" sono sostituite dalle seguenti: "spettacoli di
burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in
costume, ovunque tenuti".
80. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la
normativa comunitaria, le prestazioni professionali specifiche di
medicina legale sono assoggettate al regime ordinario dell'imposta
sul valore aggiunto a decorrere dal periodo d'imposta 2005.
81. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8
dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che per ciascun immobile
strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta
precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate
sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo
dell'area e al costo del fabbricato.
82. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle
norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118.
83. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Si considerano altresi' residenti, salvo prova contraria, i
cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione
residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale";
b) all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), secondo periodo, le
parole: "e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in
attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239" sono sostituite dalle seguenti:
"e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis";
c) all'articolo 47, comma 4, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Nonostante quanto previsto dai commi precedenti,
concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli
utili provenienti da societa' residenti in Stati o territori diversi
da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, salvo i casi in cui
gli stessi non siano gia' stati imputati al socio ai sensi del comma
1 dell'articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia
avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello
secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso articolo
167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del
comma 1 dell'articolo 87";
d) all'articolo 68, comma 4, nel primo periodo, le parole: "Paesi
o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 167, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "Stati o
territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis";
e) all'articolo 73:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: "istituiti in Paesi
diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996, e successive modificazioni," sono sostituite dalle
seguenti: "istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis,";
2) al comma 3, terzo periodo, le parole: "istituiti in uno Stato
diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996," sono sostituite dalle seguenti: "istituiti
in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis,";
f) all'articolo 87, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) residenza fiscale della societa' partecipata in uno Stato o
territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, alternativamente,
l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello
secondo le modalita' di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo
167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin
dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i
redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel
medesimo decreto di cui all'articolo 168-bis";
g) all'articolo 89, comma 3, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione di cui al comma 2
si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo
73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti
di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali
soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5,
lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87";
h) all'articolo 110:
1) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti
negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti
ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati
nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis. Tale deduzione e' ammessa per le operazioni
intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al citato decreto";
2) al comma 12-bis, le parole: "Stati o territori non
appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati"
sono sostituite dalle seguenti: "Stati o territori diversi da quelli
individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai
sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai
professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato
decreto";
i) all'articolo 132, comma 4, secondo periodo, le parole:
"residenti in uno Stato o territori diversi da quelli a regime
fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 167, comma 4" sono sostituite dalle seguenti:
"residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-
bis";
l) all'articolo 167:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: "Stati o territori con
regime fiscale privilegiato" sono sostituite dalle seguenti: "Stati o
territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis";
2) al comma 1, secondo periodo, le parole: "assoggettati ai
predetti regimi fiscali privilegiati" sono sostituite dalle seguenti:
"situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato
decreto";
3) il comma 4 e' abrogato;
4) al comma 5, lettera b), le parole: "dalle partecipazioni non
consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in
cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4"
sono sostituite dalle seguenti: "dalle partecipazioni non consegue
l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da
quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis";
m) all'articolo 168:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: "Stati o territori con
regime fiscale privilegiato" sono sostituite dalle seguenti: "Stati o
territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis";
2) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La
norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni
in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato
decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili
organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui
al medesimo decreto";
n) dopo l'articolo 168 e' inserito il seguente:
"Art. 168-bis. - (Paesi e territori che consentono un adeguato
scambio di informazioni). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono
un adeguato scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis),
73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico,
nell'articolo 26, commi 1 e 5, nonche' nell'articolo 27, comma 3-ter,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, nell'articolo 10-ter, commi 1 e 9,
della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli
articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, e successive modificazioni, nell'articolo 2, comma 5,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli
Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni
e nei quali il livello di tassazione non e' sensibilmente inferiore a
quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87,
comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1,
del presente testo unico, nonche' negli articoli 27, comma 4, e
37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".
84. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) nel comma 1, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
"Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da
societa' o enti, diversi dalle banche, il cui capitale e'
rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote,
l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al
momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia
superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le
obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al
pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione;
b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le
obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti";
2) al comma 5, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'aliquota della ritenuta e' stabilita al 27 per cento se i
percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli
di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
b) all'articolo 27, comma 4, lettera b), le parole: "sull'intero
importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a
partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi
all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da societa' ed enti residenti
in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato
testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "sull'intero importo
delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni,
titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai
sensi dell'articolo 65, da societa' ed enti residenti negli Stati o
territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai
sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico";
c) all'articolo 37-bis, comma 3, lettera f-quater), le parole: "in
uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato,
individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite dalle seguenti:
"in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
85. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,"
sono sostituite dalle seguenti: "e negli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,";
b) al comma 9, le parole: "e negli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239," sono
sostituite dalle seguenti: "e negli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,".
86. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, le parole: "effettuati da soggetti non
residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori
aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del
Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999" sono sostituite dalle
seguenti: "effettuati da soggetti residenti in Stati o territori
individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
previsto dall'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917".
87. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "che sono inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "inclusi
nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917";
b) all'articolo 6, comma 1, alinea, le parole: "Paesi che
consentono un adeguato scambio di informazioni" sono sostituite dalle
seguenti: "Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
c) all'articolo 11, comma 4, la lettera c) e' abrogata.
88. Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo
quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che
inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.
89. La disposizione di cui al comma 83, lettera a), si applica a
partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto; fino al periodo
d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
al 31 dicembre 2007.
90. Nel decreto di cui all'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera n) del
comma 83 del presente articolo, sono altresi' inclusi, per un periodo
di cinque anni dalla data di pubblicazione del medesimo nella
Gazzetta Ufficiale, gli Stati o territori che, prima della data di
entrata in vigore della presente legge, non sono elencati nei decreti
del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996 e n. 107 del 10 maggio 1999, e successive
modificazioni, nonche' nei decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001
e n. 29 del 4 febbraio 2002. Sono altresi' inclusi, per il medesimo
periodo, nel decreto di cui al citato articolo 168-bis, gli Stati o
territori di cui all'articolo 2 del citato decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, limitatamente ai
soggetti ivi indicati, nonche' gli Stati o territori di cui
all'articolo 3 del medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi
indicati.
91. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2005" sono sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2008";
b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2008";
c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2008".
92. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei
redditi e ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
(IRAP), che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i
presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall'articolo
2409-ter, terzo comma, del codice civile, sono puniti, qualora da
tali omissioni derivino infedelta' nella dichiarazione dei redditi o
ai fini dell'IRAP, con la sanzione amministrativa fino al 30 per
cento del compenso contrattuale relativo all'attivita' di redazione
della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta
effettivamente accertata a carico del contribuente. In caso di
mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o ai fini
dell'IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo,
la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065".
93. Le disposizioni del comma 92 si applicano a partire dal
bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007.
94. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
il primo periodo del comma 5 e' sostituito dal seguente: "La
dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul
reddito delle societa' sottoposti al controllo contabile ai sensi del
codice civile o di leggi speciali e' sottoscritta anche dai soggetti
che sottoscrivono la relazione di revisione".
95. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo
15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' ridotta di 2
miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I risparmi in
termini di minori spese per interessi derivanti dal minor fabbisogno
rispetto a quello previsto con riferimento alla predetta
autorizzazione di spesa sono iscritti, per un importo non superiore a
90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai commi da 96 a
117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell'anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o
collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti
secondo la modalita' riconducibile a un progetto, programma di lavoro
o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ne' erogato somme sotto forma
di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53,
comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di
beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione,
pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000
euro.
97. Agli effetti del comma 96 le cessioni all'esportazione e gli
acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei
criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
98. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese,
arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti
minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui
all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di
cui ai commi 96 e 99.
99. Non sono considerati contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto;
b) i soggetti non residenti;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano
cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni
edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di
trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attivita' d'impresa o arti e professioni in forma
individuale che contestualmente partecipano a societa' di persone o
associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica. 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero a societa' a responsabilita' limitata di cui all'articolo 116
del medesimo testo unico.
100. I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore
aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione
dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli
acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi
contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre
operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la
fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che
versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
effettuazione delle operazioni.