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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla X
ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un
contributo di euro 142.233.076 per il periodo 2006-2008, suddiviso in
euro 32.729.432 per l'anno 2006 ed euro 54.751.822 per ciascuno degli
anni 2007 e 2008.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 11-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio):
"7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".
- Si riporta il testo del secondo comma, dell'art. 7,
della gia' citata legge n. 468 del 1978:
"Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte
degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
soppresso];
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.".
Note all'art. 14:
- Il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, reca:
"Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1
della legge 28 luglio 1999, n. 266, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2000, n. 85.
- Si riporta il testo degli articoli 112 e 152 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni (Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri):
"Art. 112 (Procedimento negoziale per la disciplina di
alcuni aspetti del rapporto di impiego). - I seguenti
aspetti del rapporto di impiego del personale della
carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento
negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta
dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e
dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative del personale
diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti
giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti
sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:
a) il trattamento economico, strutturato sulla base
dei criteri indicati nei commi seguenti;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilita';
e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali.
Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente
articolo si considerano rappresentative del personale
diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una
rappresentativita' non inferiore al cinque per cento,
calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell'ambito considerato.
La delegazione sindacale e' individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
degli affari esteri.
Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti
modalita':
a) la procedura negoziale e' avviata del Ministro per
la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della
scadenza dei termini di cui al primo comma del presente
articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione
di un'ipotesi di accordo;
b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
c) l'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio;
d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri,
verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le
eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede,
approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recapiti
con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale
si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
Il procedimento negoziale di cui al primo comma del
presente articolo, in relazione alla specificita' ed
unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica, assicura,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in
tale sede definiti, rapportai alla figura apicale, del
trattamento economico del personale della carriera
diplomatica. Il trattamento economico e' onnicomprensivo,
con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale,
ed e' articolato in una componente stipendiale di base,
nonche' in altre due componenti, correlate la prima alle
posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle
responsabilita' esercitati e la seconda ai risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
La componente stipendiale di base verra' determinata
tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato
rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno
dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai
funzionari diplomatici durante il servizio prestato in
Italia, sulla base dei livelli di responsabilita' e di
rilevanza degli incarichi assegnati, e' effettuata con
decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le
organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del
presente articolo. La componente del trattamento economico
correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli
incarichi e alle responsabilita' esercitati, verra'
attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al
primo comma del presente articolo, a tutto il personale
della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato
rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali
e gli incarichi del livello piu' elevato.
La componente del trattamento economico correlata ai
risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi
disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verra'
attribuita tenendo conto della efficacia, della
tempestivita' e della produttivita' del lavoro svolto dai
funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli
affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui
al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla
individuazione delle modalita' per la valutazione dei
risultati conseguiti dai singoli funzionari.
Per il finanziamento delle componenti retributive di
posizione e di risultato, e' costituito un apposito fondo,
nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie,
diverse da quelle destinate allo stipendio di base,
individuate a tale scopo tramite il procedimento
negoziale.".
"Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolati di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.".
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo del comma 2-bis, dell'art. 4,
della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo):
"2-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, predispone annualmente una relazione sulla
partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari
internazionali multilaterali. La relazione da' conto delle
politiche e delle strategie adottate, dei criteri seguiti
nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle
banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi
multilaterali di cui al comma 1, evidenziando le posizioni
assunte in merito dai rappresentanti italiani. La
relazione, con riferimento ai singoli organismi, indica il
contributo finanziario dell'Italia, il numero e la
qualifica dei funzionari italiani. Tale relazione e'
inviata al Parlamento in allegato alla relazione di cui al
comma 6 dell'art. 3.".