Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Sospensione delle procedure esecutive di rilascio
1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il
passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette
a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili
adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di
provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a
10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla
delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un
periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei
confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare
inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo
familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o
portatori di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento,
purche' non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo
familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle
stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio
nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.
2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura
esecutiva di rilascio di cui ai comuni 1 e 3 del presente articolo e'
autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle
forme di cui all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunicata al
locatore ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27
maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 2005, n. 148. La sussistenza di tali requisiti puo' essere
contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in
locazione dai soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato
dall'articolo 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da
casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione,
da istituti bancari, da societa' possedute dai soggetti citati,
ovvero che, per conto dei medesimi, anche indirettamente, svolgono
l'attivita' di gestione dei relativi patrimoni immobiliari, il
termine di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo e'
fissato in diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione ai sensi dei
commi 1 e 3 del presente articolo il conduttore corrisponde al
locatore la maggiorazione prevista dall'articolo 6, comma 6, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431.
5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione
dell'esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei limiti
indicati dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva
l'applicazione dell'articolo 55 della medesima legge.
6. La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri,
nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle
stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione medesima o
nelle condizioni di necessita' sopraggiunta dell'abitazione. A tutte
le procedure esecutive per finita locazione attivate in relazione a
contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
successive modificazioni, con i conduttori di cui ai commi 1 e 3 del
presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma
4, della medesima legge n. 431 del 1998.
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- L'art. 21 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001,
n. 42, S.O. e' il seguente:
"Art. 21 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - 1.
L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre
agli organi della pubblica amministrazione, nonche' ai
gestori di servizi pubblici e' garantita con le modalita'
di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' e presentata a soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della
riscossione da parte di terzi di benefici economici,
l'autenticazione e' redatta da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la
documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco;
in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito
alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica,
attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identita' del
dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la
data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome,
cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la
propria firma e il timbro dell'ufficio.".
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 27 maggio
2005, n. 86 "Misure urgenti di sostegno nelle aree
metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di
particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti
esecutivi di rilascio", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 maggio 2005, n. 124, e convertito in legge, con
modificazioni dall'art. 1, legge 26 luglio 2005, n. 148
(Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175), e' il
seguente:
"Art. 4 (Rilascio degli immobili). - 1. I contratti di
locazione stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 2,
lettera a), dai conduttori in possesso dei requisiti di cui
all'art. 1, comma 1, con i rispettivi locatori che abbiano
richiesto la procedura esecutiva di rilascio, sospesa ai
sensi dell'art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successivi differimenti e proroghe, non fanno
venire meno l'esecutivita' del titolo di rilascio gia' in
possesso del locatore per lo stesso immobile, che rimane
pienamente azionabile al termine del nuovo contratto. In
tale caso il conduttore mantiene il punteggio e la
eventuale collocazione in graduatoria per l'assegnazione di
un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuati,
sulla base delle indicazioni pervenute al Ministero dalle
prefetture - uffici territoriali del Governo interessate,
tra i comuni di cui all'art. 1, comma 2, i comuni che
abbiano un numero di procedure esecutive di rilascio di
immobili, relative a conduttori di cui all'art. 1, comma 1,
superiore a 400.
3. Nei comuni individuati con il decreto di cui al
comma 2, effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte
del conduttore di avvalersi di una delle disposizioni di
cui all'art. 2, comma 2, il termine per l'esecuzione del
provvedimento di rilascio, di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e'
differito per il tempo strettamente necessario per
avvalersi delle predette disposizioni e comunque non oltre
il 30 settembre 2005.
4. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 3 e'
comunicata alla cancelleria del giudice procedente con
raccomandata con avviso di ricevimento che e' esibita
all'ufficiale giudiziario procedente, ovvero con
dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne
redige processo verbale.
5. La cancelleria del giudice procedente, ovvero
l'ufficiale giudiziario, danno immediata comunicazione al
locatore della dichiarazione irrevocabile e del conseguente
differimento degli atti della procedura.".
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno
2002, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno
2002, n. 144 e convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1 della legge 1° agosto 2002, n. 185, e' il
seguente:
"Art. 1. - 1. La sospensione delle procedure esecutive
di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per
gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'art.
1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 14, e' prorogata fino al 30 giugno 2003.
2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore,
che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei
requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il
giudice dell'esecuzione procede con le modalita' di cui
all'art. 11, commi quinto e sesto del decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la
prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi
nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del
ricorso. Avverso il decreto e' ammessa opposizione al
tribunale, che giudica in composizione collegiale con le
modalita' di cui all'art. 618 del codice di procedura
civile.".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 16 febbraio 1996 n. 104: "Attuazione della
delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge
8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del
patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e
di investimenti degli stessi in campo immobiliare",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52,
S.O., e' il seguente:
"Art. 1 (Ambito di applicazione e finalita). - 1. Il
presente decreto legislativo, in attuazione delle norme di
cui all'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n.
335, disciplina l'attivita' in campo immobiliare degli enti
previdenziali di natura pubblica elencati al numero 1 della
tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed
altresi' di quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, e di enti previdenziali pubblici
successivamente istituiti, per quanto attiene alla gestione
dei beni, alle forme del trasferimento della proprieta'
degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi
investimenti immobiliari secondo principi di trasparenza,
economicita' e congruita' di valutazione economica.".
- Il testo del comma 109 dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O., e successive
modifiche, e' il seguente:
"109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono
alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la concessionaria
servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) e le societa'
derivanti da processi di privatizzazione nelle quali,
direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica
e' uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso
in azioni ordinarie, procedono alla dismissione del loro
patrimonio immobiliare con le seguenti modalita':
a) e' garantito, nel caso di vendita frazionata e in
blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci
gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari dei
contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti
e non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione
dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che
siano in regola con i pagamenti al momento della
presentazione della domanda di acquisto;
b) e' garantito il rinnovo del contratto di
locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini
titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai
limiti di decadenza previsti per la permanenza negli
alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori
composte da ultrasessantacinquenni o con componenti
portatori di handicap, tale limite e' aumentato del venti
per cento;
c);
d) per la determinazione del prezzo di vendita degli
alloggi e' preso a riferimento il prezzo di mercato degli
alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva
la possibilita', in caso di difforme valutazione, di
ricorrere ad una stima dell'ufficio tecnico erariale;
e) i soggetti alienanti di cui al presente comma,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli
inquilini, disciplinano le modalita' di presentazione delle
domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di
accesso ad eventuali mutui agevolati;
f) il 10 per cento del ricavato della dismissione
degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali e'
versato su un apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata; il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio;
f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti
con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che
sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di
mercato degli immobili e' superiore del 70 per cento
rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero
territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita
ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di
contratti scaduti non ancora rinnovati purche' si trovino
nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari
conviventi, in regola con i pagamenti al momento della
presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di
vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con
le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante
lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante
indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata
dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a).
Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di
acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale
termine gli immobili sono posti in vendita con asta
pubblica al migliore offerente.".
- Il testo del comma 6, dell'art. 6 della legge
9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1998, n.
292, S.O., e' il seguente:
"6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni
di cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto
dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982,
nonche' per i periodi di cui all'art. 3 del citato
decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come
successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo
rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai
sensi dell'art. 1591 del codice civile, una somma mensile
pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del
contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno
aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento
della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno
precedente; l'importo cosi' determinato e' maggiorato del
venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione
esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior
danno ai sensi dell'art. 1591 del codice civile. Durante i
predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri
accessori di cui all'art. 9 della legge 27 luglio 1978, n.
392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento,
il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso,
della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di
rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 della
citata legge n. 392 del 1978.".
- Il testo dell'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n.
392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1978, n. 211,
e' il seguente:
"Art. 5 (Inadempimento del conduttore). - Salvo quanto
previsto dall'art. 55, il mancato pagamento del canone
decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il
mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri
accessori quando l'importo non pagato superi quello di due
mensilita' del canone, costituisce motivo di risoluzione,
ai sensi dell'art. 1455 del codice civile.".
- Il testo del comma 4, dell'art. 6, della legge
9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1998, n.
292, S.O., e' il seguente:
"4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per
finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, il conduttore puo' chiedere una sola
volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi
dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile,
che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro
un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si
applicano i commi dal secondo al settimo dell'art. 11 del
citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il
decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono
proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che
giudica con le modalita' di cui all'art. 618 del codice di
procedura civile.".