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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«Per lo svolgimento della prova scritta e' consentito l'utilizzo di
elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso
alla memoria secondo le modalita' tecniche indicate dal Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della
giustizia».
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare
le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive
modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui
all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificato
dal comma 1 del presente articolo.
La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 gennaio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 32, della legge
3 febbraio 1963, n. 69, (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 20 febbraio 1963) recante ordinamento
della professione di giornalista, come modificato daIla
presente legge:
«Art. 32 (Prova di idoneita'
professionale). - L'accertamento dell'idoneita'
professionale, di cui al precedente art. 29, consiste in
una prova scritta e orale di tecnica e pratica del
giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme
giuridiche che hanno attinenza con la materia del
giornalismo.
L'esame dovra' sostenersi in Roma, innanzi ad una
Commissione composta di sette membri, di cui cinque
dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale
dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da
non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati
dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno
tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di
appello; questo ultimo assumera' le funzioni di presidente
della Commissione in esame.
Le modalita' di svolgimento dell'esame, da effettuarsi
in almeno due sessioni annuali saranno determinate dal
regolamento.
Per lo svolgimento della prova scritta e' consentito
l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer)
cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalita'
tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti, sentito il Ministero della giustizia.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
1965, n. 115, reca «Regolamento per l'esecuzione della
legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della
professione di giornalista.» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 12 marzo 1965.