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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni generali)
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di
previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni
autonome, approvati con legge 24 dicembre 2007, n. 245, nonche' negli
stati di previsione ristrutturati con il decreto-legge 16 maggio
2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 121, sono introdotte, per l'anno finanziario 2008, le
variazioni di cui alle annesse tabelle.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1.
- La legge 24 dicembre 2007, n. 245 recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e
bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n.
300, supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
Nota all'art. 2.
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 245 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8,
9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, inseriti nella unita' previsionale di base
«oneri comuni di parte corrente» del programma «fondi di
riserva e speciali» e nella unita' previsionale di base
«investimenti» del programma «fondi da assegnare»,
nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti, rispettivamente, in 997.859.956 euro, 1.600
milioni di euro, 900 milioni di euro, 500 milioni di euro e
15.000 milioni di euro.
Note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della gia' citata
legge n. 245 del 2007, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Stato di previsione del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e disposizioni
relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, per l'anno finanziario 2008, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.
4).
1-bis. Alle spese di cui al capitolo 4310 dell'unita'
previsionale di base «interventi» del programma
«prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento
internazionale in materia sanitaria umana», nell'ambito
della missione «tutela della salute» dello stato di
previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali si applicano, per l'anno finanziario
2008, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art.
36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello
Stato.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione delle somme, versate in entrata dalle
Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari
per il funzionamento della Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie, alla pertinente unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali per l'anno finanziario 2008.
1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, e' autorizzato a ripartire, con propri
decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, per l'anno finanziario
2008, i fondi per il finanziamento delle attivita' di
ricerca e sperimentazione delle unita' previsionali di base
«interventi» e «investimenti» del programma «ricerca per il
settore della sanita' pubblica», nell'ambito della missione
«ricerca e innovazione» dello stato di previsione del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, in relazione a quanto disposto dall'art. 12,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2008,
con propri decreti, le entrate di cui all'art. 5, comma 12,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti
unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali per le attivita' di controllo, di programmazione,
di informazione e di educazione sanitaria del Ministero
stesso, nonche' per le finalita' di cui all'art. 7 della
legge 14 ottobre 1999, n. 362.
1-sexies. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, su proposta dei Ministri del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,
dell'interno e della difesa, tra le pertinenti unita'
previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, dell'interno e della difesa il «Fondo da ripartire
per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle
condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati
nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonche' per il
controllo delle sostanze alimentari importate dalla
predetta area» dell'unita' previsionale di base «oneri
comuni» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito
della missione «fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali per l'anno finanziario 2008.
1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti
unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali per l'anno finanziario 2008, occorrenti per
l'attuazione delle norme contenute nell'art. 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni.
1-octies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di
residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di
bilancio occorrenti per l'attuazione dell'art. 127 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni.».
Note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della gia' citata
legge n. 245 del 2007, cosi' come modificato dalla presente
legge:
Art. 7 (Stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e
il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario
2008, in conformita' dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, e' autorizzato a ripartire, con propri
decreti, i fondi per oneri di personale e per
l'operativita' scolastica iscritti nelle unita'
previsionali di base «oneri comuni» e «investimenti» del
programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione
«fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse
di bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini
di competenza e cassa, tra i capitoli relativi al «Fondo
per le competenze dovute al personale delle istituzioni
scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del
personale a tempo indeterminato e determinato» e i capitoli
relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche», iscritti nelle pertinenti unita' previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' esigila ricerca.
3-bis. L'assegnazione autorizzata a favore del
Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario
2008, e' comprensiva delle somme per il finanziamento degli
oneri destinati alla realizzazione dei programmi
finalizzati gia' approvati dal CIPE, nonche' della somma
determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore
dell'Istituto di biologia cellulare per attivita'
internazionale afferente all'area di Monterotondo.
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione delle somme affluite all'entrata del
bilancio dello Stato in relazione all'art. 9 del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, alla
pertinente unita' previsionale di base relativa alla
ricerca scientifica dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza
e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e gli
stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione
al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di
progetti per la ricerca.».
Note all'art. 5
- Si riporta il testo dell'art. 10 della gia' citata
legge n. 245 del 2007, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 10 (Stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative). -
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese
del Ministero delle in infrastrutture e dei trasporti, per
l'anno finanziario 2008, in conformita' dell'annesso stato
di previsione (Tabella n. 10).
2. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre
1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti,
su altre unita' previsionali di base delle amministrazioni
interessate, le disponibilita' del fondo per gli interventi
per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unita'
previsionale di base «investimenti» del programma
«politiche urbane e territoriali», nell'ambito della
missione «casa e assetto urbanistico» dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le
variazioni di competenza e di cassa nello stato di
previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti
dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' dall'art. 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la
disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di
informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento
per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici.
2-ter. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del
Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio
come forza media dell'anno 2008, ai sensi dell'art. 21,
comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni, e' stabilito come segue: 250
ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1
dell'art. 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
60 ufficiali piloti di complemento di cui alla lettera b)
del comma 1 dell'art. 21 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215; 5 ufficiali delle forze di completamento di'
cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 21 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2-quater. Il numero massimo degli allievi del Corpo
delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei
corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali
della Marina militare, per l'anno 2008, e' fissato in 141
unita'.
2-quinquies. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto,
sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi,
per l'anno finanziario 2008, i prelevamenti dal fondo a
disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti
l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e
stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio
1928, n. 263, iscritto nell'unita' previsionale di base
«funzionamento» del programma «sicurezza e controllo nei
mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione
«ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di
previsione.
2-sexies. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento per i
servizi di cassa e di contabilita' delle Capitanerie di
porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i
fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in
conto corrente postale dai funzionari delegati.
2-septies. Le disposizioni legislative e regolamentari
in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in
quanto compatibili, alla gestione dei fondi delle unita'
previsionali di base delle capitanerie di porto in
relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per
la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri
e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e
infrastrutture occorrenti peri servizi tecnici e di
sicurezza dei porti e delle caserme delle capitanerie di
porto, di cui all'unita' previsionale di base
«funzionamento» del programma «sicurezza e controllo nei
mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione
«ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si
applicano, per l'anno finanziario 2008, le disposizioni
contenute nel secondo comma dell'art. 36 e nell'art. 61-bis
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.».
Nota all'art. 6.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 22 della
gia' citata legge n. 245 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«8. In relazione ai provvedimenti di riordino delle
amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui al
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e al
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni
parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in
termini di residui, competenza e cassa, l'istituzione, la
modifica e la soppressione di unita' previsionali di
base.».