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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Emendamento alla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul
controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi, approvato dalla
Terza Conferenza delle Parti con decisione III/1 del 22 settembre
1995.