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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, relativo all'abolizione
della pena di morte in qualsiasi circostanza, fatto a Vilnius il 3
maggio 2002.