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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la scadenza del
termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le
direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad
adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche',
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma,
ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della
relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e'
richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi
alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire
il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi
integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle
Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo
puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
11-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'articolo 6
della presente legge.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli
allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu'
deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del
previsto termine, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti dai
Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee
ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte
delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro
competenza, secondo modalita' di individuazione delle stesse, da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute
negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla
data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3 . Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio»:
«2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.».
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi'
recita:
«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 8, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari.»:
«Art. 11 (Attuazione in via regolamentare e
amministrativa). - 1. - 7. (Omissis).
8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui
al presente articolo possono essere adottati nelle materie
di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, gli atti normativi statali adottati si
applicano, per le regioni e le province autonome nelle
quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa
comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma e recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al
preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante: «Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468»:
«Art. 53 (Obbligo di permanenza domiciliare). - 1. La
pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di
rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di
privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o
accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice,
avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di
studio o di salute del condannato, puo' disporre che la
pena venga eseguita in giorni diversi della settimana
ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente.
2. La durata della permanenza domiciliare non puo'
essere inferiore a sei giorni ne' superiore a
quarantacinque; il condannato non e' considerato in stato
di detenzione.
3. Il giudice puo' altresi' imporre al condannato,
valutati i criteri di cui all'art. 133, comma secondo, del
codice penale, il divieto di accedere a specifici luoghi
nei giorni in cui non e' obbligato alla permanenza
domiciliare, tenuto conto delle esigenze familiari, di
lavoro, di studio o di salute del condannato.
4. Il divieto non puo' avere durata superiore al
doppio della durata massima della pena della permanenza
domiciliare e cessa in ogni caso quando e' stata
interamente scontata la pena della permanenza
domiciliare.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, recante: «Coordinamento delle
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari»:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale
di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle
Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore
dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
Nota all'art. 3:
- Per l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
vedi note all'art. 1.
Note all'art. 4:
- L'art. 9, comma 2, della citata legge 4 febbraio
2005, n. 1l, cosi' recita:
«Art. 9 (Contenuti della legge comunitaria). - 1.
(Omissis).
2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla
legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a
carico dei soggetti interessati, secondo tariffe
determinate sulla base del costo effettivo del servizio,
ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono
predeterminate e pubbliche.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1999, n. 469, reca: «Regolamento recante norme
di semplificazione del procedimento per il versamento di
somme all'entrata e la riassegnazione alle unita'
previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato,
con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione
europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa»:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,
presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
disegno di legge per la semplificazione e il riassetto
normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli
indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di
intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di
incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e
degli enti locali. In allegato al disegno di legge e'
presentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici
per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del
testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate,
fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in
particolare per quanto attiene alla informazione, alla
partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e
pubblicita' che regolano i procedimenti amministrativi ai
quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del
presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione
della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti
di esclusivita', anche alla luce della normativa
comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita'
della produzione tipica e tradizionale e della
professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione
per standard qualitativi e delle certificazioni di
conformita' da parte delle categorie produttive, sotto la
vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche
privati, che accertino e garantiscano la qualita' delle
fasi delle attivita' economiche e professionali, nonche'
dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente
a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni
amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi,
e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi
o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello
stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni
o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure
di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la
piu' estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da
parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste
equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle
materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse
pubblico non puo' essere perseguito senza l'esercizio di
poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidianeta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi
e degli atti equiparabili comunque denominati, nonche'
delle conferenze di servizi, previste dalle normative
vigenti, aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o
piu' schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai
sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite
le responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture
tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre
pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi
ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5 . I decreti legislativi di cui al comma 2 sono
emanati su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e, successivamente, dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti che sono resi entro il termine di
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano,
oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai
dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che
non richiedono, in ragione della loro specificita',
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli
obiettivi di semplificazione e di qualita' della
regolazione con la definizione della posizione italiana da
sostenere in sede di Unione europea nella fase di
predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Assicura la partecipazione italiana ai programmi di
semplificazione e di miglioramento della qualita' della
regolazione interna e a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e
di amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, della
legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante: «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2005»:
«Art. 8 (Delega al Governo per il riordino normativo
nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). - 1
. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le
modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, entro il
termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, testi unici delle disposizioni
dettate in attuazione delle deleghe conferite per il
recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare
le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse
materie, apportando le sole modificazioni necessarie a
garantire la semplificazione e la coerenza logica,
sistematica e lessicale della normativa.».
- La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 25 novembre 2005, n. L 309.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 2, della citata legge 4 febbraio
2005, n. 11, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 2 (Comitato interministeriale per gli affari
comunitari europei). - 1 . Al fine di concordare le linee
politiche del Governo nel processo di formazione della
posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti
comunitari e dell'Unione europea e di consentire il
puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente
legge, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri il Comitato interministenale per gli affari
comunitari europei (CIACE), che e' convocato e presieduto
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
per le politiche comunitarie e al quale partecipano il
Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari
regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle
materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche
inseriti all'ordine del giorno.
2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano
questioni che interessano anche le regioni e le province
autonome, possono chiedere di partecipare il presidente
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di
regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli
ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle
associazioni rappresentative degli enti locali.
3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto
delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla
legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il
CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito
presso il Dipartimento per le politiche comunitarie,
coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche
comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico
fanno parte direttori generali o alti funzionari con
qualificata specializzazione in materia, designati da
ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si
trattano questioni che interessano anche le regioni e le
province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli
assessori regionali competenti per le materie in
trattazione o loro delegati, e' convocato e presieduto dal
Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il
Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento
del CIACE e del comitato tecnico permanente sono
disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e con decreto del Ministro per
le politiche comunitarie.
4-bis. Al fine del funzionamento del CIACE, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie potra' valesi
entro un contingente massimo di venti unita', di personale
appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in
posizione di comando proveniente da altre amministrazioni,
al quale si applica la disposizione di cui all'art. 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, scelto
prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo
di servizio di ameno due anni, o in qualita' di esperto
nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione
europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi
dell'art. 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle
unita' di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di
ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie
disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Il testo dell'art. 8, della citata legge 4 febbraio
2005, n. 11, come modificato dalla presente legge cosi'
recita:
«Art. 8 (Legge comunitaria). - 1. Lo Stato, le
regioni e le province autonome, nelle materie di propria
competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle
direttive comunitarie.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie informa con
tempestivita' le Camere e, per il tramite della Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome, le regioni e le province autonome, degli atti
normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione
europea e delle Comunita' europee.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la
collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato
di conformita' dell'ordinamento interno e degli indirizzi
di politica del Governo in relazione agli atti di cui al
comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e
comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure
da intraprendere per assicurare tale conformita', agli
organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei
presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle
province autonome, per la formulazione di ogni opportuna
osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e
le province autonome verificano lo stato di conformita' dei
propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne
trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie con
riguardo alle misure da intraprendere.
4. All'esito della verifica e tenuto conto delle
osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio
dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli
altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni
anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante:
«Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»; tale
titolo e' completato dall'indicazione: «Legge comunitaria»
seguita dall'anno di riferimento.
5. Il disegno di legge di cui al comma 4 deve
contenere una nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre,
in cui il Governo:
a) riferisce sullo stato di conformita'
dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo
stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto,
in particolare, della giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee relativa alle eventuali
inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da
parte della Repubblica italiana;
b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da
attuare in via amministrativa;
c) da' partitamente conto delle ragioni
dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui
termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui
termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in
relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega
legislativa;
d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con
regolamento ai sensi dell'art. 11, nonche' l'indicazione
degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione
gia' adottati;
e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i
quali nelle singole regioni e province autonome si e'
provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie
di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali
di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e
dalle province autonome. L'elenco e' predisposto dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il
25 gennaio di ogni anno.».
- Il testo dell'art. 15-bis, della citata legge
4 febbraio 2005, n. 11 come modificata dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 15-bis (Informazione al Parlamento su
procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti
l'Italia). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o
il Ministro per le politiche europee, sulla base delle
informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti,
trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti
un elenco, articolato per settore e materia:
a) delle sentenze della Corte di giustizia delle
Comunita' europee e degli altri organi giurisdizionali
dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia
stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per
l'ordinamento italiano;
b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi
dell'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea o dell'art. 35 del Trattato sull'Unione europea da
organi giurisdizionali italiani;
c) delle procedure di infrazione avviate nei
confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, con
informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del
procedimento nonche' sulla natura delle eventuali
violazioni contestate all'Italia;
d) dei procedimenti di indagine formale avviati
dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai
sensi dell'art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo
della Comunita' europea.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le politiche europee,
trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti
informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere
finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1.
3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su
richiesta di una delle due Camere, il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche
europee trasmette alle Camere, in relazione a specifici
atti o procedure, informazioni sulle attivita' e sugli
orientamenti che il Governo intende assumere e una
valutazione dell'impatto sull'ordinamento.
3-bis. Quando uno degli atti della Comunita' europea
di cui al comma 1 e' posto alla base di un disegno di legge
di iniziativa governativa, di un iniziativa governativa, di
un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo
sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche
europee comunica al Parlamento le informazioni relative a
tali atti.».
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296, reca:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)».
Note all'art. 7:
- Il testo vigente dell'art. 18, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94, cosi' come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 18 (Armonizzazione e razionalizzazione in
materia di controlli e di frodi alimentari). - 1. L'AGEA
quale autorita' competente ai sensi del Titolo II, capitolo
4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, esercita nei
confronti dell'Agecontrol S.p.A. il controllo ai sensi
dell'art. 6, comma 1, del regolamento (CEE) n. 27/1985 del
4 gennaio 1985 della Commissione. A tale scopo sono
trasferite all'AGEA le relative partecipazioni azionarie
del Ministero delle politiche agricole e forestali e
dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).
1-bis. L'AGEA e' l'autorita' nazionale responsabile
delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle
normative comunitarie, relative ai controlli di conformita'
alle norme di commercializzazione nel settore degli
ortofrutticoli, avvalendosi dell'Agecontrol S.p.A. L'AGEA
opera con le risorse umane e finanziarie assegnate a
legislazione vigente.
1-ter. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali puo', con apposito decreto, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
individuare ulteriori organismi di controllo.
1-quater. L'AGEA assume l'incarico di coordinamento
delle attivita' dei controlli di conformita' degli
organismi di cui al comma 1-ter.
1-quinquies. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali puo', con apposito decreto, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
aggiungere altri settori merceologici a quello di cui al
comma 1-bis, una volta verificata la compatibilita' con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili di
AGEA e Agecontrol S.p.A.
2. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto legislativo I
4 maggio 2001, n. 223, e' sostituito dal seguente:
«7. Le Regioni e l'Agecontrol S.p.A., nei casi
previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai
sensi del decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 217 del
Ministro delle politiche agricole e forestali, alle
irrogazioni delle relative sanzioni. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le modalita' di riparto dei proventi delle
predette sanzioni».
3 . Per lo svolgimento delle attivita' di controllo
di propria competenza, l'AGEA puo' avvalersi
dell'Ispettorato centrale repressioni frodi di cui al
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 486, sulla
base di apposita convenzione approvata dal Ministro delle
politiche agricole e forestali.
4. All'art. 18 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente comma:
«4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta
all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione
delle sanzioni amministrative».
5. All'art. 3, comma 1, del decreto legislativo
10 dicembre 2002, n. 305, dopo le parole: «ai sensi
dell'art. 357 del codice penale», sono aggiunte le
seguenti: «, nonche', nei limiti del servizio cui sono
destinati e per le attribuzioni di cui al presente decreto,
la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi
dell'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale».
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono trasferiti all'Agecontrol S.p.A. gli
stanziamenti dello stato di previsione della spesa del
Ministero delle politiche agricole e forestali relativi
alle funzioni dell'Agecontrol S.p.A., trasferite in
attuazione del presente articolo. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle attivita' produttive, sono altresi'
trasferite all'Agecontrol S.p.A. le risorse umane e
finanziarie relative allo svolgimento dei controlli di cui
al comma 1-bis, precedentemente svolti dall'Istituto
nazionale per il commercio estero ai sensi dell'art. 2,
comma 2, lettera h), della legge 25 marzo 1997, n. 68.».
Note all'art. 8:
- Il regolamento (CE) n. 1028/2006 e' pubblicato
nella G.U.U.E. 7 luglio 2006, n. L 186.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
3 maggio 1971, n. 419, recante: «Applicazione dei
regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 contenenti
norme sulla commercializzazione delle uova», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1971, n. 167.
«Art. 5. - Sempre che il fatto non sia previsto come
reato dal codice penale o da altre leggi, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
1) da lire 300.000 a lire 800.000 a carico di
chiunque effettui la classificazione di uova in categorie
di qualita' e di peso senza l'autorizzazione di cui al
precedente art. 2, primo comma;
2) da lire 100.000 a lire 500.000 nei confronti dei
titolari dei centri d'imballaggio che classifichino le uova
in violazione delle norme di cui agli articoli 6, punto 1),
7, punto 1 ), 8 e 10 del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
3) da lire 50.000 a lire 200.000 nei confronti:
a) dei titolari di centri d'imballaggio e dei
raccoglitori che non osservino, nella raccolta delle uova
presso il produttore, i termini fissati dall'art. 4, punto
2), del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
b) dei raccoglitori che, in violazione della norma
di cui all'art. 4, punto 2), del regolamento C.E.E. n.
1619/68, non consegnino le uova al centro d'imballaggio
entro il terzo giorno feriale successivo a quello della
raccolta;
c) dei titolari dei centri d'imballaggio che non
tengano aggiornato un elenco dei propri fornitori di uova,
in conformita' dell'art. 5, punto 1), del regolamento
C.E.E. n. 1619/68;
4) da lire 100.000 a lire 400.000 a carico di:
a) chiunque sottoponga le uova di categoria A a
trattamenti di pulitura, conservazione o refrigerazione
contravvenendo alle norme di cui all'art. 7, punti 2) e 3)
del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
b) chiunque violi le norme di cui all'art. 9 del
regolamento C.E.E. n. 1619/68 per quanto riguarda la
commercializzazione di uova di categoria C e delle uova
incubate classificate in tale categoria secondo le
prescrizioni di cui all'art. 6, punto 2), del regolamento
C.E.E. n. 1619/68;
5) da lire 100.000 a lire 500.000 a carico di
chiunque vende, detiene per vendere, o pone altrimenti in
commercio uova in imballaggi non recanti le fascette ed i
dispositivi d'imballaggio o le indicazioni conformemente a
quanto disposto dagli articoli 17, 18, 19 e 23 del
regolamento C.E.E. n. 1619/68 e dagli articoli 5, 6, 7 e 8
del regolamento C.E.E. n. 95/69;
6) da lire 50.000 a lire 300.000 nei riguardi di
chiunque vende, detiene per vendere o pone comunque in
commercio uova non conformi alle indicazioni riportate
nelle fascette o sui dispositivi d'imballaggio o
sugl'imballaggi medesimi conformemente a quanto stabilito
dagli articoli 17, 18, 19 e 23 del regolamento C.E.E. n.
1619/68 o ai marchi apposti su di essi ai sensi degli
articoli 12, 1 3 e 23 dello stesso regolamento C.E.E. n.
1619/68 e dell'art. 9 del regolamento C.E.E. n. 95/69;
7) da lire 110.000 a lire 100.000 nei confronti di
chiunque, sia nella fase di classificazione che di
commercializzazione, mescoli uova di gallina con uova di
altra specie, violando la norma di cui all'art. 3 del
regolamento C.E.E. n. 1619/68;
8) da lire 50.000 a lire 200.000 a carico di
chiunque violi le norme prescritte dall'art. 20 del
regolamento C.E.E. n. 1619/68 per quanto riguarda
l'esposizione per la vendita o la messa in vendita nel
commercio al minuto delle uova;
9) da lire 100.000 a lire 600.000 a carico di
chiunque:
a) violi le disposizioni di cui agli articoli 14,
15 e 21 del regolamento C.E.E. n. 1619/68;
b) violi le disposizioni di cui agli articoli, 3
e 4 del regolamento C.E.E. n. 95/69.
In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui
al comma precedente sono aumentate da un terzo alla meta';
in caso di recidiva reiterata e' revocata l'autorizzazione
di cui al precedente art. 2, primo comma, ed e' disposta la
cancellazione dall'elenco di cui al precedente art. 2,
quart'ultimo comma.».
- La legge 10 aprile 1991, n. 137, reca: «Norme per
l'esercizio delle funzioni di controllo sulla
commercializzazione delle uova».
- Il regolamento (CEE) n. 1907/90 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 6 luglio 1990, n. 173.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 20 della legge 6 febbraio 2007,
n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio
2007, n. 40, supplemento ordinario, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 20 (Comunicazioni periodiche all'AGEA in
materia di produzione di olio di oliva e di olive da
tavola). - 1. Al fine di adempiere agli obblighi di cui
all'art. 6 del regolamento (CE) n. 2153/2005 della
Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi e le imprese
di trasformazione delle olive da tavola sono tenuti a
comunicare mensilmente, anche attraverso le organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale o i centri autorizzati di assistenza fiscale
(CAAF), o i centri di assistenza agricola (CAA)
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli
elementi relativi alla produzione di olio di oliva e di
olive da tavola.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i dati, le
modalita' e la tempistica delle comunicazioni di cui al
comma 1.
3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 10.000 in relazione alla gravita' della
violazione accertata. L'irrogazione delle sanzioni e'
disposta dall'AGEA, anche avvalendosi dell'Agenzia per i
controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di
aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Agecontrol
S.p.A.).
4. In relazione alla nuova disciplina
dell'organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva di
cui al regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del
29 aprile 2004, all'art. 7, comma 3, della legge 27 gennaio
1968, n. 35, e successive modificazioni, dopo le parole:
«quantita' nominali unitarie seguenti espresse in litri:»
sono inserite le seguenti: «0,05,».».
- Il testo dell'art. 25, della citata legge
6 febbraio 2007, n. l3, come modificata dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 25 (Attuazione delle decisioni dei
rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione
europea riuniti in sede di Consiglio del 15 ottobre 2001,
del 28 aprile 2004 e del 10 novembre 2004, relative a
privilegi e immunita' accordati ad agenzie e meccanismi
istituiti dall'Unione europea nell'ambito della politica
estera e di sicurezza comune e della politica europea di
sicurezza e di difesa e ai membri del loro personale). - 1
. E' data attuazione alle seguenti decisioni dei
rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione
europea riuniti in sede di Consiglio, le quali sono
obbligatorie e vincolanti a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge:
a) decisione del 15 ottobre 2001, relativa a
privilegi e immunita' accordati all'Istituto per gli studi
sulla sicurezza e al centro satellitare dell'Unione europea
nonche' ai loro organi e al loro personale;
b) decisione del 28 aprile 2004, relativa a
privilegi e immunita' accordati ad ATHENA;
c) decisione del 10 novembre 2004, relativa a
privilegi e immunita' accordati all'Agenzia europea per la
difesa e ai membri del suo personale.».
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 3, della legge 8 luglio 1997, n.
213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1997, n.
162, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 3 (Sanzioni per violazione delle disposizioni
in materia di tecniche di classificazione non
automatizzata). - 1 . Salvo che il fatto costituisca reato,
il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di
identificazione e di classificazione di cui all'art. 1,
comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una
marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto
dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro
per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.000 a euro 6.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare
dello stabilimento che viola le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 2, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a
euro 12.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico
classificatore, quale definito all'art. 1, comma 1, che
effettua le operazioni di identificazione e classificazione
delle carcasse bovine con modalita' difformi da quelle
stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformita', rilevata
al controllo su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi
dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della
Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive
modificazioni, supera la percentuale del 10 per cento.
5. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, e'
abrogato.».
Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 150 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941,
n. 166, come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo
13 febbraio 2006, n. 118, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 marzo 2006, n. 71, come modificato dalla
presente legge cosi' recita:
«Art. 8 (Sostituzione dell'art. 150 della legge
22 aprile 1941, n. 633). - 1. L'art. 150 della legge
22 aprile 1 941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 150. - 1. Il compenso previsto dall'art. 144 e'
dovuto solo se il prezzo della vendita non e' inferiore a 3
.000,00 euro.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i
compensi dovuti ai sensi dell'art. 144 sono cosi'
determinati:
a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita
fino a 50.000 euro;
b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita
compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita
compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita
compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di
vendita superiore a 500.000,00 euro.
3. L'importo totale del compenso non puo' essere
comunque superiore a 12.500,00 euro.».
Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, pubblicato
nella Gazzetta Ufficciale 7 dicembre 1982, n. 336, come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 2. - Agli effetti del presente decreto si
intendono per:
sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti
allo stato naturale ovvero ottenuti mediante lavorazioni
industriali;
preparati: i miscugli e le soluzioni composti da
due o piu' sostanze;
articoli di purecultura: qualsiasi prodotto
destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene,
il nutrimento e il succhiare dei bambini, ovverosia
destinato alla cura delle attivita' giornaliere dei bambini
e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca.».
Nota all'art. 14:
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,
reca: «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le
misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione
nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali»,
Note all'art. 15:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148, reca: «Approvazione del testo unico delle
norme in materia valutaria».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125,
reca: «Norme in materia di circolazione transfrontaliera di
capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE».
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
reca: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».
- Il regolamento (CE) n. 1889/2005 e' pubblicato
nella G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 309.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della
legge 1 7 gennaio 2000, n. 7, recante: «Nuova disciplina
del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva
98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2000, n. 16:
«Art 1 (Commercio dell'oro). - 1. (Omissis).
2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di
oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel
territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a
titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione
all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della
stessa risulti di importo pari o superiore a 12.500 euro.
All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli
operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino
per conto proprio, sia che operino per conto di terzi.
Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni
effettuate dalla Banca d'Italia.».
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno
1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 agosto 1990, n. 186, cosi' recita:
«Art. 3 (Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e
valori mobiliari). - 1 . I trasferimenti al seguito ovvero
mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero,
da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e
valori mobiliari in lire o valute estere, di importo
superiore a 10.000 euro o al relativo controvalore, devono
essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (UIC).
2. La dichiarazione, redatta in due esemplari e
sottoscritta dal dichiarante, deve indicare:
a) le generalita' complete e gli estremi del
documento di riconoscimento del dichiarante, nonche', se si
tratta di residente, il suo codice fiscale;
b) le generalita' complete del soggetto per conto
del quale il trasferimento e' eventualmente effettuato,
nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
c) il denaro, i titoli o i valori mobiliari oggetto
di trasferimento, con il relativo importo;
d) se il trasferimento e' da o verso l'estero;
e) per i residenti, gli estremi della comunicazione
effettuata all'UIC per finalita' conoscitive e statistiche
a norma dell'art. 21 del testo unico delle norme in materia
valutaria approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
f) la data.
3 . Se si tratta di trasferimenti in cui
intervengono, come mittenti o destinatari, banche
residenti, effettuati da vettori specializzati,
l'indicazione prevista dalla lettera c) del comma 2 puo'
essere sostituita da una distinta dei valori trasferiti
datata e sottoscritta dal mittente, che costituisce parte
integrante della dichiarazione.
4. La dichiarazione e' depositata:
a) per i passaggi extracomunitari, presso gli
uffici doganali di confine al momento del passaggio;
b) per i passaggi intracomunitari, presso una
banca, se la dichiarazione e' resa in occasione di
un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero
presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando
della Guardia di finanza, nelle quarantotto ore successive
all'entrata o nelle quarantotto ore antecedenti l'uscita
dal territorio dello Stato.
5. Per i trasferimenti da e verso l'estero mediante
plico postale la dichiarazione e' depositata presso
l'ufficio postale all'atto della spedizione o nelle
quarantotto ore successive al ricevimento.
6. Nel computo dei termini previsti dai commi 4,
lettera b), e 5, non si tiene conto dei giorni festivi.
7. Il soggetto che riceve la dichiarazione, dopo aver
identificato il dichiarante, restituisce al medesimo uno
dei due esemplari munito di visto. Il dichiarante deve
recare tale esemplare al seguito per i passaggi
extracomunitari in entrata e in uscita e per i passaggi
intracomunitari in uscita. Le stesse disposizioni si
applicano alla distinta prevista dal comma 3.».
- La direttiva 2005/60 e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 novembre 2005, n. L 309.
Note all'art. 16:
- Il regolamento (CE) 2173/2005 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 dicembre 2005, n. L 347.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,
reca: «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso
del pubblico all'informazione ambientale».
Note all'art. 17:
-La direttiva 2006/138/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 29 dicembre 2006, n. L 384.
- La direttiva 2006/112/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 11 dicembre 2006, n. L 347.
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della
legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre
1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di
controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio
di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di
aiuti comunitari nel settore agricolo»:
«Art. 3. - 1. Indipendentemente dalla sanzione
penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2
il percettore e' tenuto in ogni caso alla restituzione
dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia
superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente
percepito.».
- Il regolamento (CE) n. 1975/2006 e' pubblicato
nella G.U.U.E. 23 dicembre 2006, n. L 368.
Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, supplemento ordinario,
come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 7 (Irregolarita' nella circolazione di prodotti
soggetti ad accisa). - 1. In caso di irregolarita' o di
infrazione, per la quale non sia previsto un abbuono
d'imposta ai sensi dell'art. 4, commessa nel corso della
circolazione di prodotti in regime sospensivo, si
applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio
dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono
reato, le seguenti disposizioni:
a) l'accisa e' corrisposta dalla persona fisica o
giuridica che si e' resa garante per il trasporto;
b) l'accisa e' riscossa in Italia se
l'irregolarita' o l'infrazione e' stata commessa nel
territorio dello Stato;
c) se l'irregolarita' o l'infrazione e' accertata
nel territorio dello Stato e non e' possibile stabilire il
luogo in cui e' stata effettivamente commessa, essa si
presume commessa nel territorio dello Stato;
d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato
non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non
e' possibile stabilire il luogo i cui sono stati messi in
consumo, l'irregolarita' o l'infrazione si considera
commessa nel territorio dello Stato e si procede alla
riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore
alla data di spedizione dei prodotti, salvo che la prova
della regolarita' dell'operazione ovvero la prova che
l'irregolarita' o l'infrazione e' stata effettivamente
commessa fuori dal territorio dello Stato non venga fornita
nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data di
spedizione o da quella in cui il mittente e' venuto a
conoscenza che e' stata commessa una irregolarita' o
un'infrazione.
e) se entro tre anni dalla data di rilascio del
documento di accompagnamento viene individuato il luogo in
cui l'irregolarita' o l'infrazione e' stata commessa, e la
riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa
eventualmente riscossa viene rimborsata con gli interessi
nella misura prevista dall'art. 3, dal giorno della
riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso.
2. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad
irregolarita' o infrazione relativa a prodotti provenienti
da altro Stato membro, l'amministrazione finanziaria
informa le competenti autorita' del Paese di provenienza.
3. Lo scambio e l'utilizzazione di informazioni
necessarie per l'attuazione della cooperazione
amministrativa con gli altri Stati membri, nonche' le
azioni di mutua assistenza amministrativa con i medesimi
Stati e con i servizi antifrode dell'Unione europea,
avvengono in conformita' delle disposizioni comunitarie e
con l'osservanza delle modalita' previste dai competenti
organi comunitari.».
Nota all'art. 20:
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
reca: «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
di informazione sul traffico navale».
Note all'art. 21:
- Il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175,
supplemento ordinario.
- La direttiva 2002/95/CE e la direttiva 2002/96/CE
sono pubblicate nella G.U.C.E. n. L 37 del 13 febbraio
2003.
- La direttiva 2003/108/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. n. L 345 del 31 dicembre 2003.
- La parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006,
n. 88, supplemento ordinario, reca: «Norme in materia di
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati».
- La direttiva 2006/117/EURATOM e' pubblicata nella
G.U.C.E. n. L 337 del 5 dicembre 2006.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136,
supplemento ordinario.
- La direttiva 89/618/EURATOM e' pubblicata nella
G.U.C.E. n. L 357 del 7 dicembre 1989.
- La direttiva 90/641/EURATOM e' pubblicata nella
G.U.C.E. 13 dicembre 1990, n. L 349.
- La direttiva 92/3/EURATOM e' pubblicata nella
G.U.C.E. 29 giugno 1996, n. L 159.
- La direttiva 96/29/EURATOM e' pubblicata nella
G.U.C.E. 29 giugno 1996, n. L 159.
Note all'art. 23:
- La direttiva 2006/68/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 25 settembre 2006, n. L 264.
- La direttiva 77/91/CEE e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 settembre 2006, n. L 264.
- L'art. 2357, commi secondo e terzo del codice
civile, cosi' recita:
«Art. 2357 (Acquisto delle proprie azioni). -
(Omissis).
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la
quale ne fissa le modalita', indicando in particolare il
numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non
superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione
e' accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo
massimo.
In nessun caso il valore nominale delle azioni
acquistate a norma dei commi precedenti puo' eccedere la
decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal
fine anche delle azioni possedute da societa'
controllate.».
- L'art. 2358, terzo comma, del codice civile, cosi'
recita:
«Art. 2358 (Altre operazioni sulle proprie azioni). -
(Omissis).
Le disposizioni dei due commi precedenti non si
applicano alle operazioni effettuate per favorire
l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della societa'
o di quelli di societa' controllanti o controllate. In
questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie
prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili
distribuibili regolarmente accertati e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente
approvato.».
Note all'art. 24:
- La direttiva 78/660/CEE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 14 agosto 1978, n. L 222.
- La direttiva 83/349/CEE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 18 luglio 1983, n. L 193.
- La direttiva 2006/43/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.
- La direttiva 84/253/CEE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 12 maggio 1984, n. L 126.
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2007, n. 7,
supplemento ordinario.
- La parte IV, titolo III, capo Il, Sezione VI del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento
ordinario, reca: «Disciplina degli emittenti».
Note all'art. 25:
- La direttiva 2001/65/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283.
- Per le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, vedi note
all'art. 24.
- La direttiva 86/635/CEE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 31 dicembre 1984, n. L 372.
- La direttiva 2003/51/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 17 luglio 2003, n. L 178.
- Il regolamento (CE) n. 1606/2002 e' pubblicato
nella G.U.C.E. 11 settembre 2002, n. L 243.
Note all'art. 26:
- Per l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
vedi note all'art. 1.
- Il regolamento (CE) n. 423/2007 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 20 aprile 2007, n. L 103.
Note all'art. 27:
- Il regolamento (CE) n. 882/2004 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165.
- Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432,
reca: «Attuazione delle direttive 93/11 8/CE e 96/43/CE che
modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia
di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari
degli animali vivi e di taluni prodotti di origine
animale».
Note all'art. 28:
- La decisione quadro 2003/568/GAI e' pubblicata
nella G.U.U.E. 31 luglio 2003, n. L 192.
- La decisione quadro 2003/577/GAI e' pubblicata
nella G.U.U.E. 2 agosto 2003, n. L 196.
- La decisione quadro 2005/212/GAI e' pubblicata
nella G.U.U.E. 15 marzo 2005, n. L 68.
- La decisione quadro 2005/214/GAI e' pubblicata
nella G.U.U.E. 22 marzo 2005, n. L 76.
- Per l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
vedi note all'art. 1.
- L'art. 81, quarto comma, della Costituzione, cosi'
recita: «Ogni altra legge che importi nuove e maggiori
spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».
Note all'art. 29:
- Per la decisione quadro 2003/568/GAI vedi note
all'art. 28.
- Il libro II, titolo VIII, capo II, del codice
penale, cosi' recita: «Dei delitti contro l'industria e il
commercio».
- La sezione III del capo I del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 giugno 2001 n. 140, cosi' recita: «Responsabilita'
amministrativa da reato».
Nota all'art. 30:
- Per la decisione quadro 2003/577/GAI vedi note
all'art. 28
Note all'art. 31:
- Per la decisione quadro 2005/212/GAI vedi note
all'art. 28
- L'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1992,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto
1992, n. 1 8, cosi' recita:
«Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). -
1 . Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 3l9-ter, 320, 322,
322-bis, 325, 416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602,
629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui
al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale,
nonche' dall'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui
al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta
la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di
cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di
cui, anche per interposta persona fisica o giuridica,
risulta essere titolare o avere la disponibilita' a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o
alla propria attivita' economica. Le disposizioni indicate
nel periodo precedente si applicano anche in caso di
condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno
dei delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale.».
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca:
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300.».
Nota all'art. 32:
- Per la decisione quadro 2005/214/GAI, vedi note
all'art. 28.