Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)
1. Per iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq,
Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei
rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione
civile, sono autorizzate, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa di euro 28.000.000 ad integrazione degli
stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come
determinati dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.
203, nonche' la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti
dalla legge 7 marzo 2001, n. 58. Nell'ambito del predetto
stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto,
puo' destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per
iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali
emergano urgenti necessita' di intervento, nel periodo di
applicazione della presente legge.
2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente
articolo, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi
di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire
in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita'
generale dello Stato.
3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, e successive modificazioni, inviato in missione breve
per le attivita' e le iniziative di cui al presente articolo, e'
corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman.
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e alle
iniziative di cui al presente articolo si applicano l'articolo 57,
commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nonche' gli articoli 3, commi 1 e 5, e 4, comma 2, del
decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
5. Per le finalita', nei limiti temporali e nell'ambito delle
autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 13, 14 e 17, il Ministero
degli affari esteri puo' conferire incarichi temporanei di consulenza
anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a personale estraneo
alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche
professionalita' e stipulare contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, in deroga alle disposizioni in materia di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Gli incarichi sono
affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e
donna, a persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita'
italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari
esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita'
richieste.
6. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, nonche' dei residui
degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2,
comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e all'articolo 01,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12,sono convalidati
gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate
dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore della
presente legge, conformi alla disciplina contenuta nel presente
articolo, con particolare riferimento alle disposizioni dei commi da
1 a 19. Sono altresi' convalidati gli incarichi conferiti e i
contratti stipulati in base all'articolo 01, comma 3, del citato
decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 12 del 2009, e agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del
citato decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 45 del 2008, conformi alla disciplina contenuta nel
presente articolo.
7. L'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.
12, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate
entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso
dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo. Gli
articoli 1, comma 1, e 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n.
45, si interpretano nel senso che le somme ivi previste, non
impegnate entro il 31 dicembre 2008, possono essere impegnate nel
corso dell'intero esercizio finanziario 2009.
8. Ai residui non impegnati dei fondi assegnati dagli articoli 1,
comma 1, e 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e
dall'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.
12, si applicano i commi 6 e 7 del presente articolo.
9. Le somme di cui al presente articolo, non impegnate
nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nell'esercizio
successivo.
10. Alle spese previste dal presente articolo non si applica
l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa di euro 500.000 per l'erogazione del
contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il
Libano.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa di euro 1.300.000 per la partecipazione
italiana ai Fondi fiduciari della NATO da destinarsi, quanto a euro
1.000.000, al sostegno dell'esercito nazionale afgano (ANA) e, quanto
a euro 300.000, alla bonifica di ordigni inesplosi in Giordania.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa di euro 597.820 per assicurare la
partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento
della pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di
cooperazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione
in Europa (OSCE).
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa di euro 5.148.311 per la prosecuzione degli
interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza
per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori
bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq
per la realizzazione delle attivita' di cui al presente comma e'
corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman.
15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa di euro 125.885 per l'invio in missione di
personale non diplomatico presso le ambasciate italiane a Baghdad e a
Kabul. Il relativo trattamento economico e' determinato secondo i
criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa di euro 139.220 per la partecipazione di
funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione
delle crisi, comprese le missioni PESD, e agli uffici dei
rappresentanti speciali dell'Unione europea. Ai predetti funzionari
e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente concessa
dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di
rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso
un contingente italiano in missioni internazionali, l'indennita' non
puo' comunque superare il trattamento attribuito per la stessa
missione all'organo di vertice del predetto contingente.
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa di euro 889.181 per la partecipazione italiana
alle iniziative PESD.
18. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a
sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza
nell'Africa subsahariana e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio
2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 2.200.000 per la
Somalia, per il Sudan e per la Repubblica Democratica del Congo, ad
integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2009 per
l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa di euro 99.320 per l'invio in missione di un
funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza
italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario sono corrisposti
un'indennita' pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e il rimborso
forfetario degli oneri derivanti dalle attivita' in Kurdistan,
commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno
dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attivita', il predetto
funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita' da reperire in
loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque non
superiore al periodo di applicazione della presente legge.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la partecipazione dell'Italia a una missione di
stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e in
Afghanistan, al fine di fornire sostegno al Governo pakistano e al
Governo afgano nello svolgimento delle attivita' prioritarie
nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle
istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione.
21. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nel
corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza
dei donatori dell'area, le attivita' operative della missione di cui
al comma 20 sono finalizzate alla realizzazione di iniziative
concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare
riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
22. Per l'organizzazione della missione di cui ai commi da 20 a 27
si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1,
relativa alle iniziative di cooperazione. Per il finanziamento degli
interventi sono utilizzati gli ordinari stanziamenti di bilancio,
nonche' le risorse di cui ai commi 1, 6, 7 e 8.
23. L'organizzazione delle attivita' di coordinamento degli
interventi di cui ai commi da 20 a 27 e' definita con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri,
con i quali sono stabilite:
a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e
di raccordo con le autorita' e con le strutture amministrative locali
e di governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli
affari esteri, di una apposita struttura, con il compito di
individuare, gestire e coordinare gli interventi di cui ai commi 20 e
21;
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.
24. Agli interventi di cui ai commi da 20 a 27 si applicano:
a) i commi 2, 3, 4, 7 e 8;
b) le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e al
decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili;
c) le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180,
anche con riguardo all'invio in missione del personale,
all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219,
nonche' all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di
cui al medesimo articolo.
25. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento
di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di
euro, il Ministero degli affari esteri puo' procedere ai sensi
dell'articolo 57 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni. Per le procedure in materia di
appalti pubblici di servizi si applicano le disposizioni di cui alla
parte II, titolo I, capi II e III, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni.
26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano in deroga
a quanto previsto dalla disciplina in materia di spese in economia.
27. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad
agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che
intendono operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
28. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i
comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni
internazionali, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore
della difesa e secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro
della difesa, possono disporre interventi urgenti o acquisti e lavori
da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di
contabilita' generale dello Stato, utilizzando le risorse messe a tal
fine a disposizione da amministrazioni dello Stato, enti e organismi
pubblici sulla base di specifici accordi, stipulati ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e secondo le procedure di spesa e contabili di cui
all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e all'articolo 48 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006,
n. 167.
29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa di euro 3.384.722 per la proroga della
partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita'
di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di
polizia irachene, e di euro 2.746.250 per la realizzazione di
attivita' di cooperazione militare nel settore navale.
30. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa di euro 50.000 per la partecipazione di
personale militare all'addestramento delle Forze armate serbe per
l'utilizzazione delle apparecchiature per lo sminamento e del
materiale di protezione individuale di cui all'articolo 3, comma 14,
del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.
31. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa di euro 133.168 per la prosecuzione
dell'attivita' formativa in Italia relativa al corso in materia
penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del
Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata
dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 2,
comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. Con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite la misura delle indennita' orarie e dei
rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli
interpreti, la misura delle indennita' giornaliere e delle spese di
vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i
sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano
al diritto umanitario internazionale e ai piu' recenti sviluppi del
diritto penale internazionale, nonche' alle regole di procedura e
prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle
corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 16 della legge 26 febbraio 1987, n.
49, recante «Nuova disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» e' pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del
28 febbraio 1987, e' il seguente:
«Art. 16 (Personale addetto alla Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo). -1. Il personale addetto
alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
e' costituito da:
a) personale del Ministero degli affari esteri;
b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello
Stato, comandati o nominati con le modalita' previste dagli
ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite
massimo di sette unita';
c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto
privato, ai sensi dell'art. 12;
d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli
enti locali e di enti pubblici non economici posto in
posizione di fuori ruolo o di comando;
e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana,
provenienti da organismi internazionali nei limiti di un
contingente massimo di trenta unita', assunti dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla
base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera
c).».
- La legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)», e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008. La tabella C prevede
gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di
legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
finanziaria.
- La legge 7 marzo 2001, n. 58, recante «Istituzione del
Fondo per lo sminamento umanitario», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001.
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante
«Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato
incaricato di missione all'estero», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
- Il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2
maggio 2006 e' il seguente: I capi II e III del titolo I
(«Contratti di rilevanza comunitaria») della parte II
(«Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
nei settori ordinari») del codice recano disposizioni
riguardanti, rispettivamente, i requisiti dei partecipanti
alle procedure di affidamento e l'oggetto del contratto, le
procedure di scelta del contraente e la selezione delle
offerte:
«Art. 57 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara). (Art. 31, direttiva 2004/18; art. 9,
decreto legislativo n. 358/1992; art. 6, comma 2, legge n.
537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, decreto
legislativo n. 157/1995). - 1. Le stazioni appaltanti
possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata
motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture,
servizi, la procedura e' consentita:
a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna
offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna
candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del
contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa
una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a
seguito di procedura aperta o ristretta e sulla
opportunita' della procedura negoziata. Le disposizioni
contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di
importo inferiore a un milione di euro;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando
l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per
le stazioni appaltanti, non e' compatibile con i termini
imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate
previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze
invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono
essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la
procedura del presente articolo e', inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di
studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di
produzione in quantita' sufficiente ad accertare la
redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca e
messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento
di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento
di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad
acquistare materiali con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti
rinnovabili non puo' comunque di regola superare i tre
anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di
materie prime;
d) per l'acquisto di forniture a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attivita' commerciale oppure dal curatore
o liquidatore di un fallimento, di un concordato
preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di
un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la
procedura del presente articolo e', inoltre, consentita
qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del
concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli
appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del
presente articolo e', inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi
nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale, che, a
seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti
necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto
del progetto o del contratto iniziale, purche' aggiudicati
all'operatore economico che presta tale servizio o esegue
tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono
essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal
contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla
stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili
dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente
necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti
aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera
il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi gia' affidati all'operatore economico
aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima
stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano
conformi a un progetto di base e che tale progetto sia
stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una
procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la
possibilita' del ricorso alla procedura negoziata senza
bando e' consentita solo nei tre anni successivi alla
stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata
nel bando del contratto originario; l'importo complessivo
stimato dei servizi successivi e' computato per la
determinazione del valore globale del contratto, ai fini
delle soglie di cui all'art. 28.
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico - finanziaria e tecnico -
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici
selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con
lettera contenente gli elementi essenziali della
prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie
l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu'
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa
verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo
bando.
7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei
contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i
contratti rinnovati tacitamente sono nulli.».
- Il testo degli articoli 3, commi 1 e 5, e 4, commi 1 e
2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante
«Interventi urgenti a favore della popolazione irachena»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 219, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19
agosto 2003, e' il seguente:
«Art. 3 (Regime degli interventi). - 1. Per la
realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si
applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresi' le
disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180,
anche con riguardo all'invio in missione del personale,
all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei
contratti di cui all'art. 4, nonche' all'acquisizione delle
dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo
articolo.
2-4. (Omissis).
5. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti
esecutori degli interventi previsti dal presente decreto.
Quando tali enti sono soggetti privati e' necessaria la
presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.».
«Art. 4 (Risorse umane e dotazioni strumentali). - 1. Il
Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare
incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e
organismi di diritto privato o pubblico specializzati ed a
stipulare contratti di lavoro previsti dalla legislazione
vigente con personale estraneo alla pubblica
amministrazione, in possesso di specifiche professionalita'
in deroga a quanto stabilito dall'art. 34, comma 13, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per
la durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi
di personale proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di
comando oppure reclutato a seguito delle procedure di
mobilita' di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto
legislativo.».
- Il testo degli articoli 1, commi 1 e 3, e 2, comma 3,
del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante
«Disposizioni urgenti in materia di interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonche' relative alla
partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni
internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge
13 marzo 2008, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 74 del 28 marzo 2008, e' il seguente:
«Art. 1 (Interventi di cooperazione allo sviluppo). - 1.
Per la realizzazione di interventi di cooperazione in
Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, destinati ad
assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della
popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile, e'
autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 94.000.000
ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C -
Ministero degli affari esteri - della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Le somme di cui al presente comma non
impegnate nell'esercizio di competenza possono essere
impegnate nell'esercizio successivo.
2. (Omissis).
3. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al
presente articolo e all'art. 2, il Ministero degli affari
esteri e' autorizzato ad affidare incarichi temporanei di
consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a
stipulare contratti di collaborazione coordinata e
continuativa con personale estraneo alla pubblica
amministrazione, in possesso di specifiche professionalita'
in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, commi 9, 56 e 57,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi e i
contratti di cui al presente comma sono affidati ad enti od
organismi e stipulati, assicurando il rispetto del
principio di pari opportunita' tra uomo e donna, con
persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita'
italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero
degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano
le professionalita' richieste.».
«Art. 2 (Interventi a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione). - 1.-2. (Omissis).
3. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di
euro 14.503.478 per la prosecuzione degli interventi di
stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq e Afghanistan.
Le somme di cui al presente comma non impegnate
nell'esercizio di competenza possono essere impegnate
nell'esercizio successivo.».
- Il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 209, recante «Proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2009, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del
26 febbraio 2009, e' il seguente:
«Art. 1 (Interventi di cooperazione allo sviluppo). - 1.
Per la realizzazione delle attivita' e delle iniziative di
cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia,
volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di
vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi
nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, e'
autorizzata, fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro
45.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella
Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. Le
somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio
di competenza possono essere impegnate nell'esercizio
successivo.
2. (Omissis).
3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma
1 e per le finalita' e nei limiti temporali di cui al
presente articolo e all'art. 2, il Ministero degli affari
esteri, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, per
esigenze cui non e' possibile provvedere con il personale
in servizio, puo' conferire incarichi temporanei ad enti e
organismi specializzati nonche' a personale estraneo alla
pubblica amministrazione in possesso di specifiche
professionalita'. Gli incarichi di cui al presente comma
sono affidati, nel rispetto del principio di pari
opportunita' tra uomo e donna, a persone di nazionalita'
locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi a
condizione che il Ministero degli affari esteri abbia
escluso che localmente esistano le professionalita'
richieste.».
- Il testo dell'art. 60, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, e' il
seguente:
«Art. 60 (Missioni di spesa e monitoraggio della finanza
pubblica). - 1.-14. (Omissis).
15. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso
il comparto della sicurezza e del soccorso, possono
assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad
un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita'
previsionale di base, con esclusione delle spese per
stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o
aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in
dodicesimi, nonche' per interessi, poste correttive e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni
contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di
impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del
divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della
responsabilita' contabile.».
- Il testo degli articoli 171 e 204 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante
«Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967, e' il seguente:
«Art. 171 (Indennita' di servizio all'estero). - 1.
L'indennita' di servizio all'estero non ha natura
retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri
derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi
commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della
prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle
specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.
2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici
determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sentita la commissione di cui all'art. 172.
Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere
fissati coefficienti differenti per i singoli posti di
organico in uno stesso ufficio.
3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati statistici
elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con
particolare riferimento al costo degli alloggi e dei
servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie
specializzate a livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero,
determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro
connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni
esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,
nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero
e delle rappresentanze all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle
variazioni del costo della vita si seguono i parametri di
riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale
adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri
indicati nel comma 3, lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e
disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
alle condizioni sanitarie ed alle strutture
medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di
inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le
altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza
geografica dall'Italia, il personale percepisce una
apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con
decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la commissione permanente di
finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle
sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione
dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare
l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica
periodica, almeno biennale.
6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano
destinati a prestare servizio nello stesso ufficio
all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
l'indennita' di servizio all'estero viene ridotta per
ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere
periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli
affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per tener conto
della variazione percentuale del valore medio dell'indice
dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione
dell'indennita' base non potra' comunque comportare un
aumento automatico dell'ammontare in valuta delle
indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la
base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni
vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita'
integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di
tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva
pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi
dell'art. 189.»;
«Art. 204 (Trattamento dei componenti delle delegazioni
diplomatiche speciali). - Ai componenti delle delegazioni
diplomatiche speciali di cui all'art. 35 e' attribuita, con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica su parere della commissione di cui all'art. 172,
un'indennita' adeguata ed un assegno per oneri di
rappresentanza determinato secondo i criteri di cui
all'art. 171-bis. Il trattamento economico complessivo e'
comunque non superiore a quello che il personale di analogo
rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui e'
istituita la delegazione diplomatica speciale.
Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al
primo comma dell'articolo predetto, all'indennita'
personale si intende sostituita quella prevista dal primo
comma del presente articolo. La indennita' giornaliera
prevista dal secondo comma dell'art. 186 e' calcolata, nei
casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base
dell'indennita' di cui al primo comma del presente
articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'art. 186,
l'indennita' giornaliera e' stabilita con la stessa
procedura indicata nel primo comma del presente articolo.».
- La legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante
«Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed
umanitarie in sede internazionale», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1992.
- Il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante
«Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e
norme relative ad impegni internazionali ed alla
cooperazione allo sviluppo», convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1996.
- Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192
del 18 agosto 1990, e' il seguente:
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi
2, 3 e 5.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, concernente «Regolamento
recante semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili», pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1994, e' il
seguente:
«Art. 8 (Programmi comuni fra piu' amministrazioni). -
1. Ove, per la realizzazione di programmi o di interventi
di comune interesse, siano stipulati, ai sensi della legge
7 agosto 1990 n. 241 , accordi fra amministrazioni dello
Stato, nonche' fra queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
possono essere disposte, per l'attuazione di quanto
stabilito dagli accordi, una o piu' aperture di credito,
anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico
funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni
ancorche' non dipendente statale, responsabile
dell'attuazione del programma o degli interventi.
Analogamente provvedono, nei confronti del medesimo
funzionario, le altre amministrazioni, enti ed organismi
pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei
rispettivi ordinamenti.
2. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato,
gli ordini di accreditamento di cui al comma 1 possono
essere emessi in deroga ai limiti di somma previsti dalla
legge e dal regolamento di contabilita' generale dello
Stato. Ai predetti ordini di accreditamento si applica
l'art. 279, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827 . Gli ordini di accreditamento relativi a spese in
conto capitale, non estinti al termine dell'esercizio in
cui sono stati emessi, possono essere trasportati
all'esercizio successivo.
3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il
funzionario responsabile, al quale debbono essere
accreditate le somme, e determinano la durata tassativa
dell'accordo. Essi stabiliscono, altresi', il servizio di
controllo interno cui e' demandata, ai sensi dell'art. 20,
comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e
successive modificazioni, la verifica dell'attuazione del
programma e dei risultati della gestione. Il servizio di
controllo interno redige una relazione da allegare al
rendiconto annuale di cui al comma 4.
4. I fondi accreditati al funzionario delegato danno
luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario
delegato presenta il rendiconto annuale alle
amministrazioni, enti ed organismi partecipanti
all'accordo. Si applicano le procedure contrattuali e di
gestione, nonche', in quanto compatibili, le modalita' di
presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari
delegati, previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n.
2440 e 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni
e integrazioni.
5. Ove all'accordo partecipino piu' amministrazioni
dello Stato, queste esercitano la verifica amministrativa e
contabile del rendiconto di cui al comma 4 attraverso
apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art. 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 .
6. Le procedure previste dal presente articolo possono
essere adottate anche per l'attuazione, da parte delle
amministrazioni dello Stato, dei programmi previsti
dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 ,
“Legge quadro in materia di lavori pubblici”.».
- Il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, recante «Regolamento
per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi
della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14
novembre 2000, n. 331, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006, e' il
seguente:
«Art. 48 (Funzionari delegati). - 1. Al pagamento delle
spese puo' provvedersi mediante aperture di credito,
secondo le vigenti disposizioni in materia, presso la
competente tesoreria provinciale a favore del capo del
servizio amministrativo dell'organismo incaricato delle
spese relative, che assume le attribuzioni di funzionario
delegato e provvede all'esecuzione delle spese ed alla resa
del conto.
2. Le somme prelevate in contanti dalla disponibilita'
dell'accreditamento esistente sulla sezione di tesoreria
provinciale sono versate in cassa e dimostrate nel conto
transitorio; per i pagamenti effettuati con tali somme, si
osservano le modalita' previste per tutti gli altri
pagamenti.».
- Il testo dell'art. 3, comma 14, del citato
decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, e' il seguente:
«Art. 3 (Missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia). - 1.-13. (Omissis).
14. Il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere, a
titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica Araba
d'Egitto e della Repubblica di Serbia apparecchiature per
lo sminamento e materiale di protezione individuale,
escluso il materiale d'armamento. Per le finalita' di cui
al presente comma e' autorizzata, a decorrere dal 1°
gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro
1.000.000.».
- Il testo dell'art. 2, comma 9, del citato
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, e' il seguente:
«Art. 2 (Interventi a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione). - 1.-8. (Omissis).
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e
fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 236.335 per la
prosecuzione dell'attivita' formativa in Italia relativa al
corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari
iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito
della missione integrata dell'Unione europea denominata
EUJUST LEX, di cui all'art. 2, comma 11, del decreto-legge
31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 marzo 2008, n. 45. Con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite la misura delle indennita'
orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per
i docenti e gli interpreti, la misura delle indennita'
giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai
corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I
programmi del corso di formazione si conformano al diritto
umanitario internazionale e ai piu' recenti sviluppi del
diritto penale internazionale, nonche' alle regole di
procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali
penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della
Corte penale internazionale.»