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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo
1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, assume la denominazione di
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.
2. Il parere della Commissione parlamentare per l'infanzia e
l'adolescenza espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 103, deve intendersi come parere obbligatorio ai fini
dell'adozione del piano nazionale di azione di interventi per la
tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva,
predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, e
deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione
dello schema di piano, decorsi inutilmente i quali il piano puo'
comunque essere adottato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23
dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione
parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Commissione parlamentare per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. E' istituita la Commissione
parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza con compiti di
indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli
accordi internazionali e della legislazione relativi ai
diritti e allo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva.
2. La Commissione e' composta da venti senatori e da
venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente
del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera
dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei
gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo.
3. La Commissione elegge al suo interno un presidente,
due vicepresidenti e due segretari.
4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti
sui risultati delle attivita' svolte da pubbliche
amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni
attinenti ai diritti o allo sviluppo dei soggetti in eta'
evolutiva.
4-bis. La Commissione parlamentare per l'infanzia e
l'adolescenza, nell'esercizio dei suoi poteri di
consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di
informazioni e promuove le opportune sinergie con gli
organismi e gli istituti per la promozione e la tutela
dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e
all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non
governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito
della tutela e della promozione dei diritti di minori
nonche' dell'affido e dell'adozione.
5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza
almeno annuale, i risultati della propria attivita' e
formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e
sull'eventuale necessita' di adeguamento della legislazione
vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla
normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti
previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta
a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27
maggio 1991, n. 176 .
6. E' istituita la giornata italiana per i diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20
novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della
citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la
Commissione, determina le modalita' di svolgimento della
giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 2 e 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a
norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio
2007, n. 169), e' il seguente:
«Art. 1. - (Omissis).
2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano
nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti
e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva, di cui alla
Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e
lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30
settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorita' ai
programmi riferiti ai minori e di rafforzare la
cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il
piano e' articolato in interventi a favore dei soggetti in
eta' evolutiva quale strumento di applicazione e di
implementazione della Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa
esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il piano
individua, altresi', le modalita' di finanziamento degli
interventi da esso previsti, nonche' le forme di
potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle
pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti
locali.
(Omissis).
5. Il piano e' proposto dal Ministro della solidarieta'
sociale e dal Ministro delle politiche per la famiglia,
sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui
all'art. 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si
esprime entro sessanta giorni dalla presentazione. Esso e'
adottato con decreto del Presidente della Repubblica,
previo parere della Conferenza unificata e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro i trenta
giorni successivi alla scadenza del termine anzidetto.».