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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti Accordi:
a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo
statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le
istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle
Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea
nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea,
comprese le esercitazioni, nonche' dei militari e del personale
civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea
per essere impiegati in tale ambito (SOFA UE), fatto a Bruxelles il
17 novembre 2003;
b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle
richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti
di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprieta'
o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un
membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o
sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle
crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004.