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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in materia di derogabilita'
delle disposizioni applicabili solo ai dipendenti pubblici)
1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:
"Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che
introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita'
sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a
categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente
applicabili, solo qualora cio' sia espressamente previsto dalla
legge".
2. L'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, si applica alle disposizioni emanate o adottate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente
legge:
«2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalla legge sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata non sono
ulteriormente applicabili, solo qualora cio' sia
espressamente previsto dalla legge.».