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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione
dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate
dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain
Conventional Weapons CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, di
seguito denominata «Convenzione CCW», relativo ai residuati bellici
esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003.