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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati
membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per
lottare contro la frode ed ogni altra attivita' illecita che leda i
loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e
dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004.