Legge Ordinaria n. 191 del 23/12/2009 G.U. n.302 del 30 dicembre 2009
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (2936)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                      (Risultati differenziali) 
 
    1. Per l'anno  2010,  il  livello  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare e' determinato in termini di competenza in 63.000  milioni
di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso  di  prestiti,  il  livello
massimo del ricorso al mercato finanziario  di  cui  all'articolo  11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e  successive  modificazioni,  ivi
compreso l'indebitamento all'estero per un  importo  complessivo  non
superiore  a  4.000  milioni  di  euro  relativo  ad  interventi  non
considerati nel bilancio di previsione per il 2010,  e'  fissato,  in
termini  di  competenza,  in  286.000  milioni  di  euro  per  l'anno
finanziario 2010. 
    2. Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del  saldo  netto
da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e  in  41.400  milioni  di
euro, al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli  anni
2011 e 2012, per le regolazioni debitorie;  il  livello  massimo  del
ricorso  al  mercato  e'  determinato,  rispettivamente,  in  253.000
milioni di euro e  in  250.000  milioni  di  euro.  Per  il  bilancio
programmatico degli anni 2011 e 2012, il livello  massimo  del  saldo
netto  da  finanziare  e'  determinato,  rispettivamente,  in  49.000
milioni di euro e in 38.000 milioni di euro e il livello massimo  del
ricorso  al  mercato  e'  determinato,  rispettivamente,  in  248.000
milioni di euro e in 247.000 milioni di euro. 
    3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai  commi  1  e  2  si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di  rimborsare
prima della scadenza o di ristrutturare passivita'  preesistenti  con
ammortamento a carico dello Stato. 
    4.  Le  maggiori  disponibilita'  di  finanza  pubblica  che   si
realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni  del  Documento
di programmazione economico-finanziaria per gli  anni  2010-2013,  al
fine di fronteggiare  la  diminuzione  della  domanda  interna,  sono
destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti  delle
famiglie con figli e  dei  percettori  di  reddito  medio-basso,  con
priorita' per i lavoratori dipendenti e i pensionati. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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