Legge Ordinaria n. 25 del 16/03/2009 G.U. n.72 del 27 marzo 2009
Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006 (2014)
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.


                    Autorizzazione alla ratifica


  1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti atti internazionali:
   a)   Strumento   cosi'   come   contemplato   dall'articolo   3(2)
dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione
europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all' applicazione del
Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e
il  Governo  della  Repubblica  italiana  firmato il 13 ottobre 1983,
fatto a Roma il 3 maggio 2006;
   b)   Strumento   cosi'   come   contemplato   dall'articolo   3(2)
dell'Accordo  sulla  mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti
d'America  e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione
all'applicazione  del  Trattato  tra  gli  Stati Uniti d'America e la
Repubblica  italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato
il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006.
 

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