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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti atti internazionali:
a) Strumento cosi' come contemplato dall'articolo 3(2)
dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione
europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all' applicazione del
Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e
il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983,
fatto a Roma il 3 maggio 2006;
b) Strumento cosi' come contemplato dall'articolo 3(2)
dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti
d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione
all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la
Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato
il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006.