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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da
tenersi nell'anno 2009 sono indetti per una domenica compresa tra il
15 aprile e il 30 giugno del medesimo anno.
2. Nel caso di contemporaneo svolgimento dei referendum di cui al
comma 1 con il secondo turno di votazione per le elezioni dei
presidenti delle province e dei sindaci, anche quando disciplinate da
norme regionali, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la
composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e
gli orari della votazione, si applicano le disposizioni in vigore per
i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione. Appena
completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei
votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di
scrutinio dei referendum di cui al comma 1 e successivamente, senza
interruzione, a quelle per le elezioni dei presidenti delle province
e dei sindaci. Nel caso di cui al presente comma, non si applica la
lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 gennaio
2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009,
n. 26.
3. In caso di contemporaneo svolgimento delle consultazioni di cui
al comma 2, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun
comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione dei referendum,
fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di
seggio, e' stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio
disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio
decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione
elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e
di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a
cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento.
All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi
elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si
provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese
derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle
elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci sono
proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati
in base al numero delle consultazioni, fermo restando per lo Stato il
vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate
dai comuni interessati e' effettuato dai prefetti sulla base dei
rendiconti dei comuni, da presentarsi entro il termine di sei mesi
dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al
rimborso. Con le stesse modalita' si procede per il riparto delle
altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e
relative ad adempimenti comuni. In caso di contemporaneo svolgimento
dei referendum con le elezioni dei presidenti della provincia e dei
sindaci delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al
presente comma e' effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e
l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo
di cui al primo periodo.
4. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 28 aprile 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 75 della Costituzione e' il seguente:
«Art. 75. - E' indetto referendum popolare per
deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge
o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e
di bilancio di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se e' raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalita' di attuazione del
referendum.».
- Il testo della lettera o) del comma 1, dell'art. 1 del
decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti
per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni
elettorali e referendarie), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, e' il
seguente:
«Art. 1 (Disciplina per il contemporaneo svolgimento
delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia con le elezioni amministrative per l'anno 2009).
- 1. Limitatamente all'anno 2009, in caso di contemporaneo
svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia con il primo turno di
votazione per le elezioni dei presidenti della provincia,
dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche
quando disciplinate da norme regionali, lo svolgimento
delle operazioni elettorali e' regolato dalle seguenti
disposizioni, ferma restando per il resto la vigente
normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:
a) - n) (Omissis);
o) in caso di successivo secondo turno di votazione per
le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci,
si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b),
f), g), h), i) ed n) e le operazioni di scrutinio hanno
inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di
domenica, appena completate le operazioni previste
dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.».