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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Ambito di intervento)
1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni,
province, citta' metropolitane e regioni e garantendo i principi di
solidarieta' e di coesione sociale, in maniera da sostituire
gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa
storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e
l'effettivita' e la trasparenza del controllo democratico nei
confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca
disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del
fondo perequativo per i territori con minore capacita' fiscale per
abitante nonche' l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e
l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119,
quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree
sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo
economico del Paese. Disciplina altresi' i principi generali per
l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, citta'
metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento,
anche finanziario, di Roma capitale.
2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano si applicano, in conformita' con gli statuti,
esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».