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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Concessione della garanzia dello Stato per la candidatura dell'Italia
all'organizzazione della Coppa del mondo di rugby per gli anni
2015 e 2019.
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere la garanzia dello Stato per gli impegni che la Federazione
italiana rugby dovra' assumere nei confronti dell'International Rugby
Board per la candidatura dell'Italia all'organizzazione della Coppa
del mondo di rugby negli anni 2015 e 2019, nei limiti,
rispettivamente, di 80 milioni di lire sterline e di 100 milioni di
lire sterline.
2. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 e' inserita
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n.
468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, con
imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 5 agosto
1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio):
«Art. 13 (Garanzie statali). - In allegato allo stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro sono
elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate
dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge 5
agosto 1978, n. 468:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».