Legge Ordinaria n. 47 del 11/05/2009 G.U. n.108 del 12 maggio 2009
FAVA ed altri: Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del Mondo di rugby degli anni 2015 e 2019 (1994)
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

Concessione della garanzia dello Stato per la candidatura dell'Italia
   all'organizzazione  della  Coppa  del  mondo di rugby per gli anni
   2015 e 2019.

  1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
concedere  la garanzia dello Stato per gli impegni che la Federazione
italiana rugby dovra' assumere nei confronti dell'International Rugby
Board  per  la candidatura dell'Italia all'organizzazione della Coppa
del   mondo   di   rugby   negli   anni  2015  e  2019,  nei  limiti,
rispettivamente,  di  80 milioni di lire sterline e di 100 milioni di
lire sterline.
  2.  La  garanzia  dello  Stato  di  cui  al  comma  1  e'  inserita
nell'allegato  allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  di  cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n.
468.  Ai  relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo
7,  secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, con
imputazione  nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 5 agosto
          1978,  n.  468  (Riforma  di  alcune  norme di contabilita'
          generale dello Stato in materia di bilancio):
             «Art. 13 (Garanzie statali). - In allegato allo stato di
          previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  sono
          elencate  le  garanzie  principali  e  sussidiarie prestate
          dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 7 della citata legge 5
          agosto 1978, n. 468:
             «Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
          ordine).  -  Nello  stato  di  previsione  della  spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          «Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
             Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
          Corte  dei  conti,  sono  trasferite  dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
              1)  per  il  pagamento  dei  residui  passivi  di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa;
              2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
          aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
          e la riscossione delle entrate.
             Allo  stato  di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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