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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana
e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste
del 7° giorno
1. E' approvata l'allegata intesa firmata il 4 aprile 2007 tra il
Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese
cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l'intesa del 29
dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, ai sensi
dell'articolo 37, terzo comma, della citata intesa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 22 novembre 1988, n. 516, reca: «Norme per la
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana
delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.».
- Si riporta il testo dell'art. 37 dell'intesa,
approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516:
«Art. 37. - Le parti sottoporranno a nuovo esame il
contenuto della presente intesa al termine del decimo anno
dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai
sensi dell'art. 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.
Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse
l'opportunita' di modifiche al testo della presente intesa,
le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle
modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova
intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di
apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi
dell'art. 8 della Costituzione.
La disposizione di cui all'art. 12 potra' essere
sottoposta a nuovo esame, su richiesta dell'Unione delle
Chiese cristiane avventiste, anche prima della scadenza del
termine di cui al primo comma.
In occasione di disegni di legge relativi a materie che
coinvolgano rapporti delle Chiese facenti parte dell'Unione
delle Chiese cristiane avventiste con lo Stato verranno
promosse previamente, in conformita' all'art. 8 della
Costituzione, le intese del caso.».