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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e
la Tavola valdese
1. E' approvata l'allegata intesa firmata il 4 aprile 2007 tra il
Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese in
rappresentanza della Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese
valdesi e metodiste), che modifica l'intesa stipulata in data 25
gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, ai sensi
dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 5 ottobre 1993, n. 409, reca: «Integrazione
dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la
Tavola valdese, in attuazione dell'art. 8, terzo comma,
della Costituzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 20, secondo comma, della
legge 11 agosto 1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei
rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla
Tavola valdese):
«Art. 20. - Le parti sottoporranno a nuovo esame il
contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno
dall'entrata in vigore della presente legge.
Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse
l'opportunita' di modifiche al testo dell'allegata intesa,
le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle
modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova
intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di
apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi
dell'art. 8 della Costituzione.
In occasione di disegni di legge relativi a materie che
coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla
Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente,
in conformita' all'art. 8 della Costituzione, le intese del
caso.».