Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Banda larga)
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni e nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera h), del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, individua un programma di
interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per
facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica
pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei
servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese.
Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il
Governo procede secondo finalita' di riequilibrio socio-economico tra
le areedel territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per
l'approvazione nel programma le risorse necessarie, che integrano i
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili.
Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800
milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del
fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. In ogni caso e'
fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle
regioni del Mezzogiorno.
2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui
al comma 1 nelle aree sottoutilizzate possono avvenire mediante
modalita' di finanza di progetto ai sensi del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nell'ambito dei criteri di
valutazione delle proposte o delle offerte deve essere indicata come
prioritaria la condizione che i progetti, nelle soluzioni tecniche e
di assetto imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo di un
sistema di reti aperto alla concorrenza, nel rispetto dei principi e
delle norme comunitarie.
3. A vale e sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli
interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la
razionalizzazione dell'uso dello spettro radio al fine di favorire
l'accesso radio a larghissima banda e la comleta digitalizzazione
delle reti di diffusione, 4 tal fine prevedendo il sostegno ad
interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e
collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari
dello Stato, favorendo altresi' la liberazione delle bande di
frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.
4. E' attribuito al Ministero dello sviluppo economico il
coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la
previsione della stipulazione di accordi di programma con le regioni
interessate. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio
della sua funzione di coordinamento, si avvale del parere
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che e' rilasciato
avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma 2
e degli articoli 4 e 13 del codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
5. All'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondita' minima dei
lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa
vigente, puo' essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario
della strada".
6. All'articolo 231, comma 3, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: "In deroga a quanto previsto dal capo I del
titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo
II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni".
7. Le disposizioni dell'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, si applicano anche alle innovazioni condominiali
relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi
in fibra ottica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 4 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche):
«3. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione
elettronica e' volta altresi' a:
a) promuovere la semplificazione dei procedimenti
amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti
interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive,
non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle
imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione
elettronica;
b) garantire la trasparenza, pubblicita' e
tempestivita' delle procedure per la concessione dei
diritti di passaggio e di installazione delle reti di
comunicazione elettronica sulle proprieta' pubbliche e
private;
c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal
regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico
di reti e servizi di comunicazione elettronica;
d) garantire la fornitura del servizio universale,
limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;
e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza
delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi
compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul
territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale
ed economica anche a livello locale;
f) garantire in modo flessibile l'accesso e
l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica
a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di
servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile,
innovazione e vantaggi per i consumatori;
g) garantire la convergenza, la interoperabilita' tra
reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di
standard aperti;
h) garantire il rispetto del principio di neutralita'
tecnologica, inteso come non discriminazione tra
particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una
particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilita'
di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere
taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata.».
- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a
massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente art.
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per
cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. ... .
12. ... .
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
«de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2006, n. 100, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 13 del gia'
citato decreto legislativo n. 259 del 2003:
«Art. 4 (Obiettivi generali della disciplina di reti e
servizi di comunicazione elettronica). - 1. La disciplina
delle reti e servizi di comunicazione elettronica e' volta
a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera
circolazione delle persone e delle cose, i diritti
costituzionalmente garantiti di:
a) liberta' di comunicazione;
b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il
mantenimento dell'integrita' e della sicurezza delle reti
di comunicazione elettronica;
c) liberta' di iniziativa economica e suo esercizio in
regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato
delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo
criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e
proporzionalita'.
2. A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli
obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di
comunicazione elettronica, disposti dal Codice, sono
imposti secondo principi di trasparenza, non distorsione
della concorrenza, non discriminazione e proporzionalita'.
3. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione
elettronica e' volta altresi' a:
a) promuovere la semplificazione dei procedimenti
amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti
interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive,
non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle
imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione
elettronica;
b) garantire la trasparenza, pubblicita' e
tempestivita' delle procedure per la concessione dei
diritti di passaggio e di installazione delle reti di
comunicazione elettronica sulle proprieta' pubbliche e
private;
c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal
regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico
di reti e servizi di comunicazione elettronica;
d) garantire la fornitura del servizio universale,
limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;
e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza
delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi
compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul
territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale
ed economica anche a livello locale;
f) garantire in modo flessibile l'accesso e
l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica
a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di
servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile,
innovazione e vantaggi per i consumatori;
g) garantire la convergenza, la interoperabilita' tra
reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di
standard aperti;
h) garantire il rispetto del principio di neutralita'
tecnologica, inteso come non discriminazione tra
particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una
particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilita'
di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere
taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata.
4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di
comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure
tecniche approvate in sede comunitaria, nonche' dei piani e
raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui
l'Italia aderisce in virtu' di convenzioni e trattati.».
«Art. 13 (Obiettivi e principi dell'attivita' di
regolamentazione). - 1. Nello svolgere le funzioni di
regolamentazione indicate nel Codice e secondo le procedure
in esso contenute, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito
delle rispettive competenze, adottano tutte le misure
ragionevoli e proporzionate intese a conseguire gli
obiettivi generali di cui all'art. 4 ed ai commi 4, 5 e 6
del presente articolo.
2. Il Ministero e l'Autorita' nell'esercizio delle
funzioni e dei poteri indicati nel Codice tengono in
massima considerazione l'obiettivo di una regolamentazione
tecnologicamente neutrale, nel rispetto dei principi di
garanzia della concorrenza e non discriminazione tra
imprese.
3. Il Ministero e l'Autorita' contribuiscono nell'ambito
delle loro competenze a promuovere la diversita' culturale
e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.
4. Il Ministero e l'Autorita' promuovono la concorrenza
nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica, nonche' delle risorse e servizi correlati:
a) assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne
traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del
prezzo e della qualita';
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e
restrizioni della concorrenza nel settore delle
comunicazioni elettroniche;
c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili
in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione e
lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica,
ivi compresi quelli a larga banda, secondo le disposizioni
del Codice e tenendo conto degli indirizzi contenuti nel
documento annuale di programmazione economica e
finanziaria;
d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una
gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di
numerazione.
5. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del
mercato:
a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono
alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di
risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione
elettronica sul piano europeo;
b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso e
dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra
gli operatori, compatibilmente con le condizioni
competitive del mercato e avendo riguardo alle singole
tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in
particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in
coerenza con gli obiettivi generali di cui all'art. 4;
c) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti
transeuropee e l'interoperabilita' dei servizi;
d) garantendo che non vi siano discriminazioni nel
trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di
comunicazione elettronica;
e) collaborando con le Autorita' di regolamentazione
degli altri Stati membri e con la Commissione europea in
maniera trasparente per garantire lo sviluppo di prassi
regolamentari coerenti e l'applicazione coerente del
Codice.
6. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze, promuovono gli interessi dei
cittadini:
a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al
servizio universale, come definito dal Capo IV del Titolo
II;
b) garantendo un livello elevato di protezione dei
consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in
particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose
di risoluzione delle controversie da parte di un organismo
indipendente dalle parti in causa;
c) contribuendo a garantire un livello elevato di
protezione dei dati personali e della vita privata;
d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in
particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e delle
condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico;
e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi
sociali specifici, in particolare degli utenti disabili;
f) garantendo il mantenimento dell'integrita' e della
sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione;
g) garantendo il diritto all'informazione, secondo
quanto previsto dall'art. 19 della Dichiarazione dei
diritti dell'uomo.
7. Nell'ambito delle proprie attivita' il Ministero e
l'Autorita' applicano le disposizioni di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
8. L'Autorita' si dota, conformemente alle indicazioni
recate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999,
n. 50, di forme o metodi di analisi dell'impatto della
regolamentazione.
9. Ogni atto di regolamentazione dell'Autorita' deve
recare l'analisi di cui al comma 8 ed essere
conseguentemente motivato.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Banda larga). - 1. Gli interventi di
installazione di reti e impianti di comunicazione
elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante
denuncia di inizio attivita'.
2. L'operatore della comunicazione ha facolta' di
utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza
oneri, le infrastrutture civili gia' esistenti di
proprieta' a qualsiasi titolo pubblica o comunque in
titolarita' di concessionari pubblici. Qualora
dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio
alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che
cio' possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei
lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di
dissenso, e' determinato dal giudice.
3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere
regolamentare riconosciuto, in materia di coubicazione e
condivisione di infrastrutture, all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni dall'art. 89, comma 1, del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259. All'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni compete altresi' l'emanazione
del regolamento in materia di installazione delle reti
dorsali.
4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni
prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo
sportello unico dell'Amministrazione territoriale
competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata
relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la
conformita' delle opere da realizzare alla normativa
vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore
interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di
cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa
della fibra.
5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti
e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica
sono assimilate ad ogni effetto alle opere di
urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. La denuncia di inizio attivita' e' sottoposta al
termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato e'
comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data
di ultimazione dei lavori.
7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori
decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla
denuncia il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data
di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto
presentato a corredo del progetto nonche' gli atti di
assenso eventualmente necessari.
10. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4
sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi
ostativi di sicurezza, incolumita' pubblica o salute,
notifica all'interessato l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento, contestualmente
indicando le modifiche che si rendono necessarie per
conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E' comunque
salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio
attivita', con le modifiche e le integrazioni necessarie
per renderla conforme alla normativa vigente.
11. L'operatore della comunicazione decorso il termine
di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono
da' comunicazione dell'inizio dell'attivita' al Comune.
12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va
presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la
conformita' dell'opera al progetto presentato con la
denuncia di inizio attivita'.
13. Per gli aspetti non regolati dal presente art. si
applica l'art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' il regime
sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono
applicarsi, ove ritenute piu' favorevoli dal richiedente,
le disposizioni di cui all'art. 45.
14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti
pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro
proprieta' di reti e impianti interrati di comunicazione
elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si
tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile
dello Stato, delle province e dei comuni e che tale
attivita' possa arrecare concreta turbativa al pubblico
servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per
i fini di cui alla presente norma non necessitano di
autonomo titolo abilitativo.
15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere
occorrenti per la realizzazione degli impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di
proprieta' privata, senza la necessita' di alcuna
preventiva richiesta di utenza.
15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e
impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la
profondita' minima dei lavori di scavo, anche in deroga a
quanto stabilito dalla normativa vigente, puo' essere
ridotta previo accordo con l'ente proprietario della
strada.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 231 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo
II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del
titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni. Restano, comunque, in vigore le
disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 27.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 2-bis del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti
per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il
risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66:
«13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione
delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le
opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni
necessarie ai sensi dell'art. 1120, primo comma, del codice
civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si
applica l'art. 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le
disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono
titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.».