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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie)
1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro la scadenza del
termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le
direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
sia gia` scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo e` delegato ad
adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di
recepimento, il Governo e` delegato ad adottare i decreti legislativi
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche´,
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica perche´ su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della
relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e`
richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi
alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire
il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi
integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo
puo` adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli
allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu`
deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del
termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica una relazione che da` conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale
prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni
sei mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle
regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita` di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute
negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i
testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza di nuovo parere.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri».
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, recante:
«2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione:
«4. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.».
- Si riporta il testo dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione:
«5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 8, della legge
4 febbraio 2005, n. 11, recante: «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari».
«8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, gli atti normativi statali adottati si
applicano, per le regioni e le province autonome nelle
quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa
comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma e recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al
preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.».