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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-bis), del
codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non
appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.
2. All'articolo 235 del codice penale, il secondo comma e'
abrogato.
3. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 312 del codice
penale e' soppresso.
4. Dopo l'articolo 183 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
"Art. 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza
dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente
all'Unione europea e dell'apolide). - 1. L'espulsione del cittadino
di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal
territorio dello Stato e' eseguita dal questore secondo le modalita'
di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 183-ter. - (Esecuzione della misura di sicurezza
dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione
europea). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea e' disposto in conformita' ai criteri e con le
modalita' fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30".
5. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole:
"600, 601 e 602" sono sostituite dalle seguenti: "600, 601 e 602,
nonche' all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286,".
6. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le
parole: "e 373" sono inserite le seguenti: ", nonche' dall'articolo
378".
7. All'articolo 61 del codice penale, il numero 5) e' sostituito
dal seguente:
"5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di
persona, anche in riferimento all'eta', tali da ostacolare la
pubblica o privata difesa;".
8. All'articolo 342 del codice penale e' premesso il seguente:
Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). - Chiunque, in
luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di piu' persone,
offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre
compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue
funzioni e' punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena e' aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un
fatto determinato. Se la verita' del fatto e' provata o se per esso
l'ufficiale a cui il fatto e' attribuito e' condannato dopo
l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non e'
punibile.
Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il
danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona
offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il
reato e' estinto".
9. Nel libro II, titolo III, capo III, del codice penale, dopo
l'articolo 393 e' aggiunto il seguente:
Art. 393-bis. - (Causa di non punibilita'). -Non si applicano le
disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343
quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio
ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto
negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle
sue attribuzioni".
10. L'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14
settembre 1944, n. 288, e' abrogato.
11. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e' sostituito
dal seguente:
Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano
puo' acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio,
risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della
Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se
residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto
di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento,
l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e
non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della meta' in presenza
di figli nati o adottati dai coniugi".
12. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e'
inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto,
rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o
dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la
certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per
legge.
2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto,
rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento
di un contributo di importo pari a 200 euro.
3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo
stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la
meta', al finanziamento di progetti del Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e
alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di
immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi
finanziati dall'Unione europea e, per l'altra meta', alla copertura
degli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti ai
procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di
immigrazione, asilo e cittadinanza".
13. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con
decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di
consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono
notificati all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la
Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione
territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero";
b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:
"9. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo
grado, puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di un
rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale
che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata puo' in
ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la
documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si
applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma,
del codice di procedura civile.
10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova
necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con
sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo
status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione
sussidiaria; la sentenza e' notificata al ricorrente e al Ministero
dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la
competente Commissione territoriale, ed e' comunicata al pubblico
ministero.
11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il
ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico ministero possono
proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositare
presso la cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza,
entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della
sentenza";
c) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
"14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello puo'
essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere
proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
notificazione della sentenza. Esso e' notificato alle parti assieme
al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura
della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di
consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile".
14. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, il primo periodo del comma 5-bis e'
sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto
profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile
ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento
della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, e' punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni".
15. All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' un documento
attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano".
16. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio
dello Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello
Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico
nonche' di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007,
n. 68, e' punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di
cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice
penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo
straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi
dell'articolo 10, comma 1.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e
32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero
denunciato ai sensi del comma 1 non e' richiesto il rilascio del
nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il
questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del
respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione
dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma
2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero
rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del
codice di procedura penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione
internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, il procedimento e' sospeso. Acquisita la comunicazione del
riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del
permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6,
del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo
a procedere";
b) all'articolo 16, comma 1, le parole: "ne' le cause ostative"
sono sostituite dalle seguenti: "ovvero nel pronunciare sentenza di
condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non
ricorrano le cause ostative".
17. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera s) e' aggiunta la
seguente:
"s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286";
b) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:
"Art. 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato
in casi particolari). - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso
di flagranza di reato ovvero quando la prova e' evidente, la polizia
giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a
presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di
pace.
2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la
segreteria del pubblico ministero, contiene:
a) le generalita' dell'imputato e del suo difensore, ove
nominato;
b) l'indicazione delle persone offese dal reato;
c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si
addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che
si assumono violati;
d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta,
nonche' le generalita' dei testimoni e dei consulenti tecnici, con
espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;
e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei
confronti delle persone citate a giudizio.
3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico
ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni
successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice
di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne e'
privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione
immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero
presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio,
il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e al
suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e
dell'autorizzazione del pubblico ministero contenente:
a) l'avviso all'imputato che se non compare sara' giudicato in
contumacia;
b) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore
di fiducia e che in mancanza sara' assistito da difensore di ufficio;
c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini e' depositato
presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro
difensori hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia.
5. Si applica l'articolo 20, comma 5.
Art. 20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in
casi particolari). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma
1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non
consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma
3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi
titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della liberta'
personale, la polizia giudiziaria formula altresi' richiesta di
citazione contestuale per l'udienza.
2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il
pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice
di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di
cui all'articolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede
ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo.
3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del
comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a
qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione
della liberta' personale direttamente dinanzi al giudice di pace per
la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi
a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a
misure di limitazione o privazione della liberta' personale, la
polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta
di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia
della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono
altresi' comunicati immediatamente al difensore";
c) dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente:
"Art. 32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione
immediata). - 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di
cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni
dell'articolo 32.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche
oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a
presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del
giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la
persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente
dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano
direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.
4. Il pubblico ministero da' lettura dell'imputazione.
5. L'imputato e' avvisato della facolta' di chiedere un termine a
difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di
tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso
previsto dall'articolo 20-ter, il termine non puo' essere superiore a
quarantotto ore";
d) nel titolo II, dopo l'articolo 62 e' inserito il seguente:
"Art. 62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). -
1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la
misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
18. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il
primo comma e' inserito il seguente:
"L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar
luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle
condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente
intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme
sanitarie".
19. All'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
"a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonche'
di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel
caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito
di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera'".
20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, gli agenti in attivita' finanziaria che
prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e
trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per
dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina
l'operazione e' un cittadino extracomunitario. Il documento e'
conservato con le modalita' previste con decreto del Ministro
dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti
effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorita'
locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del
soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione e' sanzionato con
la cancellazione dall'elenco degli agenti in attivita' finanziaria ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n.
374.
21. Le disposizioni di cui al comma 20 hanno efficacia decorsi
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3:
1) nel terzo periodo, dopo le parole: "o che risulti
condannato, anche" sono inserite le seguenti: "con sentenza non
definitiva, compresa quella adottata";
2) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Impedisce
l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza
irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del
titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e
474 del codice penale";
b) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di
soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui
importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della disposizione di
cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e' richiesto il versamento del
contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno
per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per
motivi umanitari";
c) all'articolo 5, il primo periodo del comma 4 e' sostituito dal
seguente: "Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto dallo
straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta
giorni prima della scadenza, ed e' sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni
previste dal presente testo unico";
d) all'articolo 5, comma 5-bis, le parole: "per i reati previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale," sono sostituite dalle seguenti: "per i reati previsti dagli
articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale,";
e) all'articolo 5, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
"5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato quando
si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma
1-ter";
f) all'articolo 5, comma 8-bis, dopo le parole: "ovvero
contraffa' o altera documenti al fine di determinare il rilascio di
un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di
un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno" sono inserite
le seguenti: "oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o
alterati";
g) all'articolo 6, comma 2, le parole: "e per quelli inerenti
agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi" sono
sostituite dalle seguenti: ", per quelli inerenti all'accesso alle
prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti
alle prestazioni scolastiche obbligatorie";
h) all'articolo 6, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo,
all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di
identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento
attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito
con l'arresto fino ad un ann o e con l'ammenda fino ad euro 2.000";
i) all'articolo 9, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo e' subordinato al superamento, da parte del
richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui
modalita' di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca";
l) all'articolo 14, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al
rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi
nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il
questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del
trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora
non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante che
sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni
di cui al periodo precedente, il questore puo' chiedere al giudice
un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo
complessivo di trattenimento non puo' essere superiore a centottanta
giorni. Il questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione e il
respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace";
m) all'articolo 14, i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies
sono sostituiti dai seguenti:
"5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero
presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la
permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con
l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento,
il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello
Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze
sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel
territorio dello Stato. L'ordine del questore puo' essere
accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione
necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza
diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche' per
rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando cio' non sia
possibile, nello Stato di provenienza.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane
illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine
impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento
sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai
sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver
richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria
presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza
di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso
revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi
ad un anno se l'espulsione e' stata disposta perche' il permesso di
soggiorno e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato
richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno
e' stata rifiutata, ovvero se lo straniero si e' trattenutonel
territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della
legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si
trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di
un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di
allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis.
Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla
frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del
presente articolo nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui
all'articolo 13, comma 3.
5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di
espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di
allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere
illegalmente nel territorio dello Stato, e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo,
e 5-quater si procede con rito direttissimo ed e' obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto";
n) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - (Fondo rimpatri). - 1. E' istituito, presso il
Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le
spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine
ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta' del gettito
conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui
all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i contributi eventualmente
disposti dall'Unione europea per le finalita' del Fondo medesimo. La
quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma
2-ter, e' assegnata allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita' istruttorie
inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno";
o) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: "ne' le cause
ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo
unico," sono inserite le seguenti: "che impediscono l'esecuzione
immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica,";
p) all'articolo 19, comma 2, lettera c), le parole: "entro il
quarto grado" sono sostituite dalle seguenti: "entro il secondo
grado";
q) all'articolo 22, dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o
il master universitario di secondo livello, alla scadenza del
permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' essere iscritto
nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442,
per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei
requisiti previsti dal presente testo unico, puo' chiedere la
conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro";
r) all'articolo 27, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
"1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al
comma 1, lettere a), c) e g), e' sostituito da una comunicazione da
parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno
per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La
comunicazione e' presentata con modalita' informatiche allo sportello
unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del
Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore
per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso
dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le
medesime modalita' informatiche, alla rappresentanza diplomatica o
consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni
dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello
unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la
sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del
permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai
datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero
dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i
medesimi datori di lavoro garantiscono la capacita' economica
richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo
di lavoro di categoria";
s) all'articolo 29, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
"1-ter. Non e' consentito il ricongiungimento dei familiari di
cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si
chiede il ricongiungimento e' coniugato con un cittadino straniero
regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio
nazionale";
t) all'articolo 29, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito
l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, gia' regolarmente
soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale
che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio
e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali
requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte
dell'altro genitore";
u) all'articolo 29, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare e' rilasciato
entro centottanta giorni dalla richiesta";
v) all'articolo 32:
1) al comma 1, le parole: "e ai minori comunque affidati" sono
sostituite dalle seguenti: "e, fermo restando quanto previsto dal
comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati";
2) al comma 1-bis, dopo le parole: "ai minori stranieri non
accompagnati" sono inserite le seguenti: ", affidati ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti
a tutela,".
23. Le disposizioni di cui alla lettera 1) del comma 22 si
applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
anche se gia' trattenuti nei centri di identificazione e espulsione
alla data di entrata in vigore della presente legge.
24. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera r) del
comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' ivi previste con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
25. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di cui al
presente testo unico, si intende con integrazione quel processo
finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di
quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione
italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica,
sociale e culturale della societa'.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la
sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla
presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai
sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per
crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di
integrazione, da conseguire nel periodo di validita' del permesso di
soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta
condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La
perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di
soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato,
eseguita dal questore secondo le modalita' di cui all'articolo 13,
comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di
soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione
sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea,
nonche' dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che
ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
26. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in
violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove,
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro
Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, e' punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in
violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove,
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro
Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a
quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso
in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o piu' persone;
b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua
vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la
permanenza illegale;
c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento
inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza
illegale;
d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra
loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie
esplodenti";
c) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
"3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due
o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del
medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata";
d) il comma 3-ter e' sostituito dal seguente:
"3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e
si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui
ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla
prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo
ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita'
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto";
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto
in flagranza";
f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine
ai reati previsti dal comma 3, e' applicata la custodia cautelare in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre disposta la
confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti".
27. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del
codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nonche' dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni".
28. All'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le
parole: "trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno"
sono sostituite dalle seguenti: "trascorsi sei mesi dalla scadenza
del permesso di soggiorno".
29. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalita' di cui
all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n. 328, le disposizioni relative al rimpatrio
assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 si applicano ai minori
cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel
territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia
necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto
dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
30. Agli oneri recati dal comma 16, valutati in euro 25.298.325 per
l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e dal
comma 22, lettera 1), valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in
euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e
in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000
per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010 ed euro 21.050.000
per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei
centri di identificazione ed espulsione, si provvede:
a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per
l'anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo
parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;
b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo
parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;
c) quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, euro 21.419.100 per
l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011 ed euro 35.876.300 a
decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307;
d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
31. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui ai commi 16 e 22, anche ai fini
dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978,
prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al
presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati
da apposite relazioni illustrative.
32. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 61 del codice penale,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni). - Aggravano il
reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze
aggravanti speciali le circostanze seguenti:
1. l'avere agito per motivi abietti o futili;
2. l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne
un altro, ovvero per conseguire o assicurare a se' o ad
altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la
impunita' di un altro reato;
3. l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la
previsione dell'evento;
4. l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con
crudelta' verso le persone;
5. l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo
o di persona, anche in riferimento all'eta' avanzata, tali
da ostacolare la pubblica o privata difesa;
6. l'avere il colpevole commesso il reato durante il
tempo, in cui si e' sottratto volontariamente alla
esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di
cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato;
7. l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che
comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti
determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona
offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante
gravita';
8. l'avere aggravato o tentato di aggravare le
conseguenze del delitto commesso;
9. l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con
violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a
un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di ministro di
un culto;
10. l'avere commesso il fatto contro un pubblico
ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio,
o rivestita della qualita' di ministro del culto cattolico
o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente
diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a
causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11. l'avere commesso il fatto con abuso di autorita' o
di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di
ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di
ospitalita';
11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si
trova illegalmente sul territorio nazionale
11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai
danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze
di istituti di istruzione o di formazione».
- Si riporta il testo dell'art. 235 del codice penale,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero
dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello
straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello
Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro
dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente
preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia
condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due
anni.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od
allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. In tal caso e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori
dei casi di flagranza, e si procede con rito
direttissimo.».
- Si riporta il testo dell'art. 312 del codice penale,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero
dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello
straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello
Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro
dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente
preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia
condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale
per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od
allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. In tal caso e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori
dei casi di flagranza, e si procede con rito
direttissimo.».
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante
«Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 416 del codice penale,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o
piu' persone si associano allo scopo di commettere piu'
delitti, coloro che promuovono o costituiscono od
organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con
la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le
pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici
anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
dieci o piu'.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonche'
all'art. 12, comma 3-bis, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la
reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal
secondo comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 376 del codice penale,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 376 (Ritrattazione). - Nei casi previsti dagli
articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonche' dall'art.
378, il colpevole non e' punibile se, nel procedimento
penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue
dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non
oltre la chiusura del dibattimento.
Qualora la falsita' sia intervenuta in una causa civile,
il colpevole non e' punibile se ritratta il falso e
manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia
pronunciata sentenza definitiva , anche se non
irrevocabile».
- Il libro II, titolo III, capo III del codice penale
tratta: «Della tutela arbitraria delle private ragioni.».
- Il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre
1944, n. 288, recante «Provvedimenti relativi alla riforma
della legislazione penale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 novembre 1944, n. 79 - serie speciale.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante «Nuove norme
sulla cittadinanza» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 febbraio 1992, n. 38.
- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (Impugnazione). - 1. Avverso la decisione della
Commissione territoriale e' ammesso ricorso dinanzi al
tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte
d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha
pronunciato il provvedimento. Il ricorso e' ammesso anche
nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il
riconoscimento dello status di rifugiato e la Commissione
territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla
protezione sussidiaria. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', nei trenta giorni successivi alla
comunicazione del provvedimento; allo stesso e' allegata
copia del provvedimento impugnato. Nei casi di accoglienza
o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21,
il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', nei
quindici giorni successivi alla comunicazione del
provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel
capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede il
centro.
2. Avverso la decisione della Commissione nazionale
sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o
di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria, e'
ammesso ricorso dinanzi al tribunale competente in
relazione alla Commissione territoriale che ha emesso il
provvedimento che ha riconosciuto lo status di cui e' stata
dichiarata la revoca o la cessazione.
3. Tutte le comunicazioni e notificazioni si eseguono
presso l'avvocato del ricorrente mediante avviso di deposto
in cancelleria.
4. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in
composizione monocratica con le modalita' dei procedimenti
in camera di consiglio.
5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il
tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa
l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto
di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato
e al Ministero dell'interno, presso la Commissionenazionale
ovvero presso la competente Commissione territoriale, e
sono comunicati al pubblico ministero.
6. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento
che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di
rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione
sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2 sospende l'efficacia
del provvedimento impugnato.
7. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento
che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento
dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la
protezione sussidiaria ovvero avverso la decisione adottata
dalla Commissione territoriale ai sensi dell'art. 22, comma
2, e dell'art. 32, comma 1, lettera b-bis), non sospende
l'efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente puo'
tuttavia chiedere al tribunale, contestualmente al deposito
del ricorso, la sospensione del provvedimento quando
ricorrano gravi e fondati motivi. In tale caso il
tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide
con ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al
decreto di fissazione dell'udienza. Nel caso di sospensione
del provvedimento impugnato al richiedente e' rilasciato un
permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed e' disposta
l'accoglienza nei centri di cui all'art. 20.
8. La procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni
caso, al ricorso presentato dal richiedente di cui agli
articoli 20, comma 2, lettere b) e c), e 21. Il richiedente
ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'art. 20,
comma 2, lettere b) e c), o trattenuto ai sensi dell'art.
21 permane nel centro in cui si trova fino alla adozione
dell'ordinanza di cui al comma 7.
9. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio
di primo grado, puo' stare in giudizio avvalendosi
direttamente di un rappresentante designato dalla
Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto
impugnato. La Commissioneinteressata puo' in ogni caso
depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la
documentazione che ritiene necessari ai fini
dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'art.
417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i
mezzi di prova necessari, entro tre mesi dalla
presentazione del ricorso decide con sentenza con cui
rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status
di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione
sussidiaria; la sentenza e' notificata al ricorrente e al
Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale
ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed e'
comunicata al pubblico ministero.
11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma
10 il ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico
ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello,
con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte
d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla
notificazione o comunicazione della sentenza.
12. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza
impugnata; tuttavia la corte d'appello, su istanza del
ricorrente, puo' disporre con ordinanza non impugnabile che
l'esecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati
motivi.
13. Nel procedimento dinanzi alla corte d'appello, che
si svolge in camera di consiglio, si applicano i commi 5, 9
e 10.
14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte
d'appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. Il
ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro
trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso e'
notificato alle parti assieme al decreto di fissazione
dell'udienza in camera di consiglio, a cura della
cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera
di consiglio ai sensi dell'art. 375 del codice di procedura
civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia
o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000
euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del
codice penale, non costituiscono reato le attivita' di
soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei
confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di
15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu'
persone;
b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo
per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne
l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata e' stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso
o la permanenza illegale;
d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi
o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi
ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista
e' aumentata
3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla
meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona
se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di
minori da impiegare in attivita' illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche
indiretto.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle
previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e
3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti
le pene sono diminuite fino alla meta' nei confronti
dell'imputato che si adopera per evitare che l'attivita'
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando
concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione
di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'art. 4-bis, comma 1, terzo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono
inserite le seguenti: «nonche' dall'art. 12, commi 3, 3-bis
e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286».
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio
l'arresto in flagranza.
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in
ordine ai reati previsti dal comma 3, e' applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre
disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per
commettere il reato, anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo
che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita'
punite a norma del presente art., favorisce la permanenza
di questi nel territorio dello Stato in violazione delle
norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione
fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta
milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o
piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o
piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto
profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un
immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di
soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del
contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile
ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche
se e' stata concessa la sospensione condizionale della
pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che
appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di
gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di
denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni
confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita'
di prevenzione e repressione dei reati in tema di
immigrazione clandestina.
Omissis.».
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 116 del
codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella
Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile
una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio
paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui e'
sottoposto nulla osta al matrimonio, nonche' un documento
attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio
italiano.».
- Si riporta il comma 1 dell'art. 16 del sopra citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per
un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale nei
confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nell'art. 13, comma 2, quando ritiene
di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due
anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la
sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163
del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di
condanna per il reato di cui all'art. 10-bis, qualora non
ricorrano le cause ostative indicate nell'art. 14, comma 1,
del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione
immediata dell'espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, puo' sostituire la
medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo
non inferiore a cinque anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14
della legge 24 novembre 1999, n. 468), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Competenza per materia). - 1. Il giudice di
pace e' competente:
a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli
articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al
secondo comma perseguibili a querela di parte, 590,
limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di
parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa
professionale e dei fatti commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato
una malattia professionale quando, nei casi anzidetti,
derivi una malattia di durata superiore a venti giorni,
nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui all'art.
590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art.
186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da
soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo
comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui
all' art. 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui
all' art. 639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra
l'ipotesi di cui all' art. 639-bis, 635, primo comma, 636,
salvo che ricorra l'ipotesi di cui all' art. 639-bis, 637,
638, primo comma, 639, primo comma, e 647 del codice
penale;
b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689,
690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.
2. Il giudice di pace e' altresi' competente per i
delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni
previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico in materia di
sicurezza»;
b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione del testo
definitivo del codice della navigazione»;
c) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4
agosto 1957, n. 918, recante «Approvazione del testo
organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini»;
d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante «Testo unico
delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati»;
e) art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, recante «Testo unico delle leggi
per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali»;
f) art. 15, secondo comma, della legge 28 novembre
1965, n. 1329, recante «Provvedimenti per l'acquisto di
nuove macchine utensili»;
g) art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante
«Norme di riordino del settore farmaceutico»;
h) art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante
«Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla
iniziativa legislativa del popolo»;
i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e
65, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in
materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio
delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;
l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
recante «Ordinamento del gioco del lotto e misure per il
personale del lotto»;
m) art. 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107,
recante «Disciplina per le attivita' trasfusionali relative
al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione
di plasmaderivati»;
n) art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27
settembre 1991, n. 311, recante «Attuazione delle direttive
n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti
semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29
dicembre 1990, n. 428»;
o) art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27
settembre 1991, n. 313, recante «Attuazione della direttiva
n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli,
a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428»;
p) la lettera e' abrogata;
q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»;
r) art. 10, comma 1, del decreto legislativo 14
dicembre 1992, n. 507, recante «Attuazione della direttiva
n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi
medici impiantabili attivi»;
s) art. 23, comma 2, del decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 46, recante «Attuazione della direttiva
n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici».
s-bis) art. 10-bis del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 e'
tuttavia del tribunale se ricorre una o piu' delle
circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993,
n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 205.
4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i
minorenni.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228 recante «Ordinamento delle anagrafi
della popolazione residente», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 gennaio 1955, n. 8, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (In ogni comune deve essere tenuta l'anagrafe
della popolazione residente). - Nell'anagrafe della
popolazione residente sono registrate le posizioni relative
alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che
hanno fissato nel Comune la residenza, nonche' le posizioni
relative alle persone senza fissa dimora che hanno
stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformita'
del regolamento per l'esecuzione della presente legge.
L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica
possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti
uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie
dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la
propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.
Gli atti anagrafici sono atti pubblici.
Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui
all'art. 12, e' istituito, presso il Ministero
dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA),
alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento
informatico, da tutti i comuni.
L'INA promuove la circolarita' delle informazioni
anagrafiche essenziali al fine di consentire alle
amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la
disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi alle
generalita' delle persone residenti in Italia, certificati
dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia
delle entrate.
Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei
dati personali e l'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), e' adottato il regolamento dell'INA. Il
regolamento disciplina le modalita' di aggiornamento
dell'INA da parte dei comuni e le modalita' per l'accesso
da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali
al medesimo INA, per assicurarne la piena operativita'.».
- Si riporta il testo integrale dell'art. 29, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento
si vedano le note riportate al comma 14 del presente
articolo), come modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Ricongiungimento familiare). - 1. Lo straniero
puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di eta' non
inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro
genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni
oggettive non possano provvedere alle proprie
indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato
di salute che comporti invalidita' totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli
nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori
ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati,
gravi motivi di salute.
1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e
d), non possano essere documentati in modo certo mediante
certificati o attestazioni rilasciati da competenti
autorita' straniere, in ragione della mancanza di una
autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati
dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le
rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al
rilascio di certificazioni, ai sensi dell'art. 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, sulla base dell'esame del DNA (acido
desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.
1-ter. Non e' consentito il ricongiungimento dei
familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando
il familiare di cui si chiede il ricongiungimento e'
coniugato con un cittadino straniero regolarmente
soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i
figli di eta' inferiore a diciotto anni al momento della
presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori
adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati
ai figli.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 29-bis, lo straniero
che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
disponibilita':
a) di un alloggio conforme ai requisiti
igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa,
accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un
figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito
di uno dei genitori e' sufficiente il consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera';
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite
non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per
ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di
due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici
ovvero per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei
titolari dello status di protezione sussidiaria e'
richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente;
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo
idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel
territorio nazionale a favore dell'ascendente
ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al
Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un
contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da
aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero
titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso
per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non
inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con
i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di
alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 6, e'
consentito l'ingresso per ricongiungimento del figlio
minore, gia' regolarmente soggiornante in Italia con altro
genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso
dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di
cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti
da parte dell'altro genitore.
6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla
permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31,
comma 3, e' rilasciato, in deroga a quanto previsto
dall'art. 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza
minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella
stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di
soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa ma non
puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare, corredata della documentazione relativa ai
requisiti di cui al comma 3, e' presentata allo sportello
unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio
territoriale del governo competente per il luogo di dimora
del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata
con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere
sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello
straniero nel territorio nazionale, di cui all'art. 4,
comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei
requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero
un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del
visto nei confronti del familiare per il quale e' stato
rilasciato il predetto nulla osta e' subordinato
all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte
dell'autorita' consolare italiana, della documentazione
comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore
eta' o stato di salute.
8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare e'
rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta.
9. La richiesta di ricongiungimento familiare e'
respinta se e' accertato che il matrimonio o l'adozione
hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire
all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio
dello Stato.
10. Le disposizioni di cui al presente art. non si
applicano:
a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento
dello status di rifugiato e la sua domanda non e' ancora
stata oggetto di una decisione definitiva;
b) agli stranieri destinatari delle misure di
protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di
cui all'art. 20;
c) nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 6.».
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e
di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 4, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 recante
«Misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale« (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
agosto 2005, n. 177):
«4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le misure
che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si
svolgono le attivita' di cui al comma 1 e' tenuto ad
osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente
e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a
quanto previsto dal comma 1 dell'art. 122 e dal comma 3
dell'art. 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, nonche' le misure di preventiva acquisizione di dati
anagrafici riportati su un documento di identita' dei
soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate
per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad
Internet utilizzando tecnologia senza fili.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante «Estensione
delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali
di provenienza illecita ed attivita' finanziarie
particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di
riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge 6 febbraio
1996, n. 52»:
«Art. 3 (Agenzia in attivita' finanziaria). - 1.
L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
dell'agenzia in attivita' finanziaria, indicata nell'art.
1, comma 1, lettera n), e' riservato ai soggetti iscritti
in un elenco istituito presso l'UIC.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con regolamento, adottato sentito
l'UIC, specifica il contenuto dell'attivita' indicata al
comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilita' con lo
svolgimento di altre attivita' professionali, prevede in
quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del
pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della
Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale
all'estero.
3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco quando
ricorrono le condizioni seguenti:
a) per le persone fisiche:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione
europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni
dell'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
2) domicilio nel territorio della Repubblica;
3) diploma di scuola media superiore o titolo
equipollente a tutti gli effetti di legge;
4) possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti
nel regolamento emanato ai sensi dell'art. 109 del testo
unico bancario;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
1) previsione nell'oggetto sociale dello svolgimento
dell'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria;
2) i partecipanti al capitale e i soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti nei
regolamenti emanati rispettivamente ai sensi degli articoli
108 e 109 del testo unico bancario;
3) la sede legale e la sede amministrativa siano
situate nel territorio della Repubblica;
4) siano rispettati i requisiti patrimoniali e di
forma giuridica stabiliti dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica con regolamento
adottato su proposta dell'UIC.
4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilita' in
capo ai soggetti indicati nella lettera b), numero 2), del
comma 3, si applicano gli articoli 108, comma 3, e 109,
comma 2, del testo unico bancario.
5. I soggetti indicati nella lettera b) del comma 3
svolgono la propria attivita' esclusivamente per il tramite
di persone fisiche iscritte nell'elenco.
6. L'UIC esercita il controllo sui soggetti iscritti
nell'elenco per verificare l'osservanza delle disposizioni
del presente decreto. A tal fine, puo' richiedere la
comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e
documenti fissando i relativi termini. Esso puo', altresi',
chiedere la collaborazione del nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza.
7. L'UIC disciplina la procedura e i termini per
l'iscrizione nell'elenco, nonche' le forme di pubblicita'
dell'elenco stesso.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta dell'UIC, dispone la
cancellazione dall'elenco per gravi violazioni di norme di
legge, delle norme del presente decreto legislativo o delle
disposizioni emanate ai sensi di esso. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito l'UIC, disciplina la procedura per la sospensione
cautelare dall'elenco.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, comma 3, 5, 6,
9, 14, 19, 22, 27e 32 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (per l'argomento si vedano le note riportate
al comma 14 del presente articolo), cosi' come modificati
dalla presente legge:
«Art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato). -
Omissis.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3,
comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con
l'adesione a specifici accordi internazionali, consentira'
l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che
dimostri di essere in possesso di idonea documentazione
atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno,
nonche' la disponibilita' di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione
per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per
il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza
sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro
dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento
di programmazione di cui all'art. 3, comma 1. Non e'
ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali
requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con
i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone o che risulti condannato,
anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati
previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale ovvero per reati inerenti gli
stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
o di minori da impiegare in attivita' illecite. Impedisce
l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con
sentenza irrevocabile, per uno dei reati previste dalle
disposizioni del Titolo III, capo III, Sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del
diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice
penale. Lo straniero per il quale e' richiesto il
ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29, non e'
ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta
e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto
accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone.
Omissis.».
«Art. 5 (Permesso di soggiorno). - 1. Possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti
di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
rilasciati, e in corso di validita', a norma del presente
testo unico o che siano in possesso di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita'
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo' provvedere speciali
modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'art. 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi
umanitari;
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato
per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non puo' comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) [soppressa];
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di
un corso per studio o per formazione debitamente
certificata; il permesso e' tuttavia rinnovabile
annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) [soppressa];
e) superiore alle necessita' specificatamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'art. 5-bis. La durata del
relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo'
superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in
Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro
stagionale puo' essere rilasciato, qualora si tratti di
impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualita', per la durata temporale
annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni
precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di
ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le
disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'art. 26 del presente testo unico. Il permesso
di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad un
periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di
lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4, ovvero il
visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell'art. 26, ne da' comunicazione anche in via telematica
al Ministero dell'interno e all'INPS nonche' all'INAIL per
l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'art.
22 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. Uguale comunicazione e' data al Ministero
dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento
familiare di cui all'art. 29 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'art. 29, la durata del permesso di soggiorno non
puo' essere superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,
almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed e'
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non
superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso
di soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti
nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si
tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto
della natura e della effettivita' dei vincoli familiari
dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e
sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo
straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche
della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio
nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero per
l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per
la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del
provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto
anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli
articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui
all'art. 12, commi 1 e 3.
5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
quando si accerti la violazione del divieto di cui all'art.
29, comma 1-ter.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno Stato
appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalita' e nei termini di cui al comma 2.
Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non
venga resa entro sessanta giorni dall'ingresso nel
territorio dello Stato puo' essere disposta l'espulsione
amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione
conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante
l'adozione di un modello uniforme per i permessi di
soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il
permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in
conformita' ai predetti modelli recano inoltre i dati
personali previsti, per la carta di identita' e gli altri
documenti elettronici, dall'art. 36 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di ingresso
o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di
soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffa' o
altera documenti al fine di determinare il rilascio di un
visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di
soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di
soggiorno, oppure utilizza uno di tali documenti
contraffatti o alterati e' punito con la reclusione da uno
a sei anni. Se la falsita' concerne un atto o parte di un
atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione
e' da tre a dieci anni. La pena e' aumentata se il fatto e'
commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o
convertito entro venti giorni dalla data in cui e' stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico.».
«Art. 6 (Facolta' e obblighi inerenti al soggiorno). -
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari per essere
utilizzato anche per le altre attivita' consentite. Quello
rilasciato per motivi di studio e formazione puo' essere
convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa
stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo
rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei
requisiti previsti dall'art. 26, in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a
norma dell'art. 3, comma 4, secondo le modalita' previste
dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti
attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, per
quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di
cui all'art. 35 e per quelli attinenti alle prestazioni
scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno
di cui all'art. 5, comma 8, devono essere esibiti agli
uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio
di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque
denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza non ottempera, senza
giustificato motivo, all'ordine di esibizione del
passaporto o di altro documento di identificazione e del
permesso di soggiorno o di altro documento attestante la
regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito con
l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro
2.000.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identita'
personale dello straniero, questi e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici e segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o
dal regolamento di attuazione, l'autorita' di pubblica
sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli
stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita'
di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il
Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni
o in localita' che comunque interessano la difesa militare
dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per
mezzo della autorita' locale di pubblica sicurezza o col
mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
al divieto, possono essere allontanati per mezzo della
forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello
straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle
medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita'
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abitualmente anche in
caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso
un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o
variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura
territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che
soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al
questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio
abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri e'
rilasciato su modello conforme al tipo approvato con
decreto del Ministro dell'interno. Esso non e' valido per
l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle
convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'art. 5 e al
presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.».
«Art. 9 (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo). - 1. Lo straniero in possesso, da almeno
cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di
validita', che dimostra la disponibilita' di un reddito non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel
caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito
sufficiente secondo i parametri indicati nell'art. 29,
comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei
parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia
fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria
accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente
per territorio, puo' chiedere al questore il rilascio del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
per se' e per i familiari di cui all'art. 29, comma 1.
2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo e' a tempo indeterminato ed e' rilasciato entro
novanta giorni dalla richiesta.
2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e' subordinato al
superamento, da parte del richiedente, di un test di
conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' di
svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli
stranieri che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione
professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per
motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di
soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione
su tale richiesta;
c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il
riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in
attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve
durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla
convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni
diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle
missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975
sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con
organizzazioni internazionali di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo non puo' essere rilasciato agli stranieri
pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per
i reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura
penale, nonche', limitatamente ai delitti non colposi,
dall'art. 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di
un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di
soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto
altresi' della durata del soggiorno nel territorio
nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e
lavorativo dello straniero.
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1,
non si computano i periodi di soggiorno per i motivi
indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.
6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale
non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e
sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono
inferiori a sei mesi consecutivi e non superano
complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che
detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere
agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di
salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e'
revocato:
a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per
il rilascio, di cui al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un
periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di
lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione
europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e
comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per
un periodo superiore a sei anni.
8. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso
di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7,
puo' riacquistarlo, con le stesse modalita' di cui al
presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma
1, e' ridotto a tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui
confronti non debba essere disposta l'espulsione e'
rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in
applicazione del presente testo unico.
10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione puo'
essere disposta:
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato;
b) nei casi di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) quando lo straniero appartiene ad una delle
categorie indicate all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, ovvero all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, sempre che sia stata applicata, anche in via
cautelare, una delle misure di cui all'art. 14 della legge
19 marzo 1990, n. 55.
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di
espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche
dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno sul
territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per
l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami
familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
di tali vincoli con il Paese di origine.
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo puo':
a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione
di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale
salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 6;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'
lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero.
Per lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato non
e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui
all'art. 5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale,
di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in
materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative
all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico,
compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia
diversamente disposto e sempre che sia dimostrata
l'effettiva residenza dello straniero sul territorio
nazionale;
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme
e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
13. E' autorizzata la riammissione sul territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro
dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non
costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato.».
«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando non
e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il
respingimento, perche' occorre procedere al soccorso dello
straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita', ovvero all'acquisizione di
documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita' di
vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore
dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il centro di identificazione
e di espulsione piu' vicino, tra quelli individuati o
costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri per la solidarieta' sociale e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita'
tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno
rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto
dall'art. 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalida, senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili
le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del
comma 8 dell'art. 13. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'art. 13 e dal presente art.,
escluso il requisito della vicinanza del centro di
identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e
sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa
di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine
per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche
in occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un
periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identita' e della nazionalita', ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo'
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice. Trascorso tale termine, in caso di mancata
cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo
interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria
documentazione dai Paesi terzi, il questore puo' chiedere
al giudice di pace la proroga del trattenimento per un
periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia
possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante
sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le
condizioni di cui al periodo precedente, il questore puo'
chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta
giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non
puo' essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in
ogni caso, puo' eseguire l'espulsione e il respingimento
anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice di pace.
5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo
straniero presso un centro di identificazione ed
espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non
abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla
frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore
ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di cinque giorni. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione delle
conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche
reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del
questore puo' essere accompagnato dalla consegna
all'interessato della documentazione necessaria per
raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del
suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche' per
rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando cio'
non sia possibile, nello Stato di provenienza.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo
permane illegalmente nel territorio dello Stato, in
violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del
comma 5-bis, e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti
per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi
dell'art. 13, comma 2, lettere a) e c),ovvero per non aver
richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la
propria presenza nel territorio dello Stato nel termine
prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero
per essere stato il permesso revocato o annullato. Si
applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se
l'espulsione e' stata disposta perche' il permesso di
soggiorno e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e'
stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del
titolo di soggiorno e' stata rifiutata, ovvero se lo
straniero si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
violazione dell'art. 1, comma 3, della legge 28 maggio
2007, n. 68. Inogni caso, salvo che lo straniero si trovi
in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione
di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione
all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi
del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere
all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente
articolo nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui
all'art. 13, comma 3.
5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di
espulsione di cui al comma 5-tere di un nuovo ordine di
allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a
permanere illegalmente nel territorio dello Stato, e'
punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si
applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
5-ter, terzo e ultimo periodo.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo
periodo, e 5-quatersi procede con rito direttissimo ed e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.
Omissis.».
«Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento). -
1. In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il
respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa
essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di
sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali o sociali,
ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il
diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di
soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il
secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio cui provvedono.».
«Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato). - 1. In ogni provincia e' istituito presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno
sportello unico per l'immigrazione, responsabile
dell'intero procedimento relativo all'assunzione di
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed
indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato con uno straniero residente all'estero deve
presentare allo sportello unico per l'immigrazione della
provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede
legale l'impresa, ovvero di quella ove avra' luogo la
prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di
lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
iscritte nelle liste di cui all'art. 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di
cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, competente in relazione alla provincia di residenza,
domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a
diffondere le offerte per via telematica agli altri centri
ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro
mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti
dall'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna
domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario,
anche per via telematica, il centro trasmette allo
sportello unico richiedente una certificazione negativa,
ovvero le domande acquisite comunicandole altresi' al
datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il
centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello
unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state
rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il
questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'art. 3,
comma 4, e dell'art. 21, e, a richiesta del datore di
lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice
fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via
telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha
validita' per un periodo non superiore a sei mesi dalla
data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti
di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione
del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a
cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita'
consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo
sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del
rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, e' punito
con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per
l'accertamento e l'irrogazione della sanzione e' competente
il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'art. 23, ai fini
dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato
dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche
relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresi' il
rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere
con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all'art. 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il
posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che
si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalita' di comunicazione ai
centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del
lavoratore straniero nelle liste di collocamento con
priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il
dottorato o il master universitario di secondo livello,
alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di
studio, puo' essere iscritto nell'elenco anagrafico
previsto dall'art. 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un
periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza
dei requisiti previsti dal presente testo unico, puo'
chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi
di lavoro.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente art., ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall'art. 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di
sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocita' al verificarsi
della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta',
anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto
dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.
152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
regolare attivita' di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente art. si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative
norme di attuazione.».
«Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari). - 1.
Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli
precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui
all'art. 3, comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna
delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di
societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici
di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede
principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) i professori universitari destinati a svolgere in
Italia un incarico accademico;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso
all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico
a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea residenti all'estero che si
trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto
di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di
formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando
anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro
subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o
imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati
ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo
limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando
tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le
modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere,
residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio
italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di
appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle
residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici,
teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso
locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi
tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa'
sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n.
91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati
in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di
stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti
radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia
attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o
sono persone collocate «alla pari»;
r-bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private.
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera
i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il
nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da
parte del committente, del contratto in base al quale la
prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una
dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi
dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita'
della loro situazione con riferimento alle condizioni di
residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione
europea in cui ha sede il datore di lavoro. La
comunicazione e' presentata allo sportello unico della
prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno.
1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri
indicati al comma 1, lettere a), c)e g), e' sostituito da
una comunicazione da parte del datore di lavoro della
proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato,
previsto dall'art. 5-bis. La comunicazione e' presentata
con modalita' informatiche allo sportello unico per
l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del
Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al
questore per la verifica della insussistenza di motivi
ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'art.
31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove
nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime
modalita' informatiche, alla rappresentanza diplomatica o
consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto
giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso
lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore
di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno
e per la richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si
applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, un apposito
protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro
garantiscono la capacita' economica richiesta e
l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
lavoro di categoria.
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico
i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono
essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per
esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata
dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori
dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono,
sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
provvisorio dell'autorita' provinciale di pubblica
sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo che si
tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che
il lavoratore extracomunitario entri nel territorio
nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a
svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con le Autorita' di Governo
competenti in materia di turismo ed in materia di
spettacolo, determina le procedure e le modalita' per il
rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il
possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
determinate attivita'.
4. Il regolamento di cui all'art. 1 contiene altresi'
norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi
internazionali in vigore relativamente all'ingresso e
soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze
di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di
diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri
non appartenenti all'Unione europea e' disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi
internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, su proposta del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno
e del lavoro e delle politiche sociali, e' determinato il
limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri
che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal
CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del
Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela
dei vivai giovanili.».
«Art. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati al
compimento della maggiore eta'). - 1. Al compimento della
maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui all'art. 31, commi 1 e 2,
e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai
minori che sono stati affidati, ai sensi dell'art. 2 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al
lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze
sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso
al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui
all'art. 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo'
essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al
lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al
compimento della maggiore eta', sempreche' non sia
intervenuta una decisione del Comitato per i minori
stranieri di cui all'art. 33, ai minori stranieri non
accompagnati, affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, che siano
stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un
progetto di integrazione sociale e civile gestito da un
ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale
e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art.
52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e
provare con idonea documentazione, al momento del
compimento della maggiore eta' del minore straniero di cui
al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio
nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il
progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di
un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge
attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalita' previste dalla legge italiana, ovvero e' in
possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati
ai sensi del presente art. e' portato in detrazione dalle
quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui
all'art. 3, comma 4.».
- Si riporta il testo dell'art. 407 del codice di
procedura penale, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'art. 393 comma
4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque
superare diciotto mesi.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso art.;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18
aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle
ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei
casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle
ipotesi aggravate previste dall'art. 609-ter, 609-quater,
609-octies del codice penale, nonche' dei delitti previsti
dall'art. 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'art. 371.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il
pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o
richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge
o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo
la scadenza del termine non possono essere utilizzati.».
- Si riporta il comma 1 dell'art. 11 del decreto
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
(Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione
residente viene effettuata:
a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente
dichiarata;
b) per trasferimento della residenza in altro comune o
all'estero, nonche' per trasferimento del domicilio in
altro comune per le persone senza fissa dimora;
c) per irreperibilita' accertata a seguito delle
risultanze delle operazioni del censimento generale della
popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti
accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia
risultata irreperibile, nonche', per i cittadini stranieri,
per irreperibilita' accertata, ovvero per effetto del
mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7,
comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da
parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi
trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 45 (Fondo nazionale per le politiche migratorie).
- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie;
destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli
articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi
annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto
delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, e'
stabilito in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire
58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per
l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni
successivi si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono
altresi' le somme derivanti da contributi e donazioni
eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni,
anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo e' annualmente
ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il
regolamento di attuazione disciplina le modalita' per la
presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la
rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano,
nelle materie di propria competenza, programmi annuali o
pluriennali relativi a proprie iniziative e attivita'
concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo
all'effettiva e completa attuazione operativa del presente
testo unico e del regolamento di attuazione, alle attivita'
culturali, formative, informative, di integrazione e di
promozione di pari opportunita'. I programmi sono adottati
secondo i criteri e le modalita' indicati dal regolamento
di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private
prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo,
compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per
l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata
in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da
data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento
delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui
all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943,
e' destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di
cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data
di entrata in vigore del presente testo unico tale
destinazione e' disposta per l'intero ammontare delle
predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate
dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'art.
13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e'
soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.».
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”».
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.».
- Si riporta il comma 2-bis dell'art. 33 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore
straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma
2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso
risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un
procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria
rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali.».
- La legge 27 maggio 1991, n. 176, recante «Ratifica ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1991, n. 135, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica» (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito “Fondo per interventi
strutturali di politica economica”, alla cui
costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in
2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal
comma 1.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, recante
«Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di
acquisto delle famiglie», (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 luglio 2008, n. 174):
«4. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione pari a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120
milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per
l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni
finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo degli articoli 7, secondo comma, e
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante
«Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio»:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
ordine). - Omissis.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
e la riscossione delle entrate.
Omissis.».
«Art. 11-ter. - Omissis.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».