Legge Ordinaria n. 94 del 15/07/2009 G.U. n.170 del 24 luglio 2009
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (2180)
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  La  disposizione  di  cui  all'articolo 61, numero 11-bis), del
codice   penale  si  intende  riferita  ai  cittadini  di  Paesi  non
appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.
  2.  All'articolo  235  del  codice  penale,  il  secondo  comma  e'
abrogato.
  3.  Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 312 del codice
penale e' soppresso.
  4.  Dopo l'articolo 183 delle norme di attuazione, di coordinamento
e  transitorie  del  codice  di  procedura  penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
  "Art.   183-bis.   -   (Esecuzione   della   misura   di  sicurezza
dell'espulsione   del   cittadino   di  uno  Stato  non  appartenente
all'Unione  europea  e dell'apolide). - 1. L'espulsione del cittadino
di  uno  Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal
territorio  dello Stato e' eseguita dal questore secondo le modalita'
di  cui  all'articolo  13, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  Art.   183-ter.   -   (Esecuzione   della   misura   di   sicurezza
dell'allontanamento  del  cittadino  di  uno Stato membro dell'Unione
europea).  -  1.  L'allontanamento  del cittadino di uno Stato membro
dell'Unione  europea  e'  disposto in conformita' ai criteri e con le
modalita' fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30".
  5.  All'articolo  416,  sesto  comma, del codice penale, le parole:
"600,  601  e  602"  sono sostituite dalle seguenti: "600, 601 e 602,
nonche'   all'articolo   12,  comma  3-bis,  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286,".
  6.  All'articolo  376,  primo  comma,  del  codice  penale, dopo le
parole:  "e  373" sono inserite le seguenti: ", nonche' dall'articolo
378".
  7.  All'articolo  61  del codice penale, il numero 5) e' sostituito
dal seguente:
  "5)  l'avere  profittato  di  circostanze  di  tempo, di luogo o di
persona,  anche  in  riferimento  all'eta',  tali  da  ostacolare  la
pubblica o privata difesa;".
  8. All'articolo 342 del codice penale e' premesso il seguente:
  Art.  341-bis.  -  (Oltraggio a pubblico ufficiale). - Chiunque, in
luogo  pubblico  o  aperto al pubblico e in presenza di piu' persone,
offende  l'onore  ed  il  prestigio  di  un pubblico ufficiale mentre
compie  un  atto  d'ufficio  ed  a  causa  o nell'esercizio delle sue
funzioni e' punito con la reclusione fino a tre anni.
  La  pena  e' aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un
fatto  determinato.  Se la verita' del fatto e' provata o se per esso
l'ufficiale   a  cui  il  fatto  e'  attribuito  e'  condannato  dopo
l'attribuzione  del  fatto  medesimo,  l'autore  dell'offesa  non  e'
punibile.
  Ove  l'imputato,  prima del giudizio, abbia riparato interamente il
danno,  mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona
offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il
reato e' estinto".
  9.  Nel  libro  II,  titolo  III, capo III, del codice penale, dopo
l'articolo 393 e' aggiunto il seguente:
  Art.  393-bis.  -  (Causa di non punibilita'). -Non si applicano le
disposizioni  degli  articoli  336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343
quando  il  pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio
ovvero  il  pubblico  impiegato  abbia  dato causa al fatto preveduto
negli  stessi  articoli,  eccedendo con atti arbitrari i limiti delle
sue attribuzioni".
  10.   L'articolo  4  del  decreto  legislativo  luogotenenziale  14
settembre 1944, n. 288, e' abrogato.
  11.  L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e' sostituito
dal seguente:
  Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano
puo'  acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio,
risieda   legalmente   da   almeno  due  anni  nel  territorio  della
Repubblica,  oppure  dopo  tre  anni  dalla  data  del  matrimonio se
residente  all'estero,  qualora, al momento dell'adozione del decreto
di  cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento,
l'annullamento  o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e
non sussista la separazione personale dei coniugi.
  2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della meta' in presenza
di figli nati o adottati dai coniugi".
  12.  Dopo  l'articolo  9  della  legge  5  febbraio 1992, n. 91, e'
inserito il seguente:
  "Art.  9-bis.  -  1.  Ai  fini dell'elezione, acquisto, riacquisto,
rinuncia    o   concessione   della   cittadinanza,   all'istanza   o
dichiarazione  dell'interessato  deve  essere  comunque  allegata  la
certificazione  comprovante  il  possesso dei requisiti richiesti per
legge.
  2.  Le  istanze  o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto,
rinuncia  o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento
di un contributo di importo pari a 200 euro.
  3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 e' versato
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnato allo
stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la
meta',  al finanziamento di progetti del Dipartimento per le liberta'
civili  e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e
alla   cooperazione  e  assistenza  ai  Paesi  terzi  in  materia  di
immigrazione   anche   attraverso   la   partecipazione  a  programmi
finanziati  dall'Unione  europea e, per l'altra meta', alla copertura
degli   oneri   connessi   alle  attivita'  istruttorie  inerenti  ai
procedimenti  di  competenza  del medesimo Dipartimento in materia di
immigrazione, asilo e cittadinanza".
  13. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con
decreto  apposto  in  calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di
consiglio.  Il  ricorso  e il decreto di fissazione dell'udienza sono
notificati  all'interessato  e  al  Ministero dell'interno, presso la
Commissione   nazionale   ovvero  presso  la  competente  Commissione
territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero";
    b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:
  "9.  Il  Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo
grado,   puo'  stare  in  giudizio  avvalendosi  direttamente  di  un
rappresentante  designato  dalla Commissione nazionale o territoriale
che  ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata puo' in
ogni  caso  depositare  alla  prima udienza utile tutti gli atti e la
documentazione  che  ritiene  necessari  ai fini dell'istruttoria. Si
applica,  in  quanto  compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma,
del codice di procedura civile.
  10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova
necessari,  entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con
sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo
status  di  rifugiato  o  di  persona  cui e' accordata la protezione
sussidiaria;  la  sentenza e' notificata al ricorrente e al Ministero
dell'interno,  presso  la  Commissione  nazionale  ovvero  presso  la
competente  Commissione  territoriale,  ed  e' comunicata al pubblico
ministero.
  11.  Avverso  la  sentenza  pronunciata  ai  sensi  del comma 10 il
ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico ministero possono
proporre  reclamo  alla  corte  d'appello,  con ricorso da depositare
presso  la  cancelleria  della  corte d'appello, a pena di decadenza,
entro   dieci   giorni  dalla  notificazione  o  comunicazione  della
sentenza";
    c) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
  "14.  Avverso  la  sentenza  pronunciata dalla corte d'appello puo'
essere  proposto  ricorso  per  cassazione.  Il  ricorso  deve essere
proposto,   a   pena   di   decadenza,   entro  trenta  giorni  dalla
notificazione  della  sentenza. Esso e' notificato alle parti assieme
al  decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura
della  cancelleria.  La Corte di cassazione si pronuncia in camera di
consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile".
  14.  All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive  modificazioni,  il  primo  periodo  del  comma  5-bis  e'
sostituito  dal  seguente: "Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato,  chiunque  a  titolo  oneroso,  al  fine  di  trarre  ingiusto
profitto,  da'  alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile
ad  uno  straniero  che  sia  privo di titolo di soggiorno al momento
della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, e' punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni".
  15.   All'articolo  116,  primo  comma,  del  codice  civile,  sono
aggiunte,   in  fine,  le  seguenti  parole:  "nonche'  un  documento
attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano".
  16.  Al  testo  unico  delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate le
seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
    "Art.  10-bis.  -  (Ingresso  e soggiorno illegale nel territorio
dello  Stato).  - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello
Stato,  in  violazione  delle  disposizioni  del presente testo unico
nonche'  di  quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007,
n.  68,  e'  punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di
cui  al  presente  comma  non  si  applica  l'articolo 162 del codice
penale.
    2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1 non si applicano allo
straniero  destinatario  del  provvedimento di respingimento ai sensi
dell'articolo 10, comma 1.
    3.  Al  procedimento  penale  per  il  reato di cui al comma 1 si
applicano  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 20-bis, 20-ter e
32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
    4.   Ai  fini  dell'esecuzione  dell'espulsione  dello  straniero
denunciato  ai  sensi  del  comma  1 non e' richiesto il rilascio del
nulla  osta  di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria   competente  all'accertamento  del  medesimo  reato.  Il
questore  comunica  l'avvenuta  esecuzione dell'espulsione ovvero del
respingimento   di   cui  all'articolo  10,  comma  2,  all'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del reato.
    5.    Il    giudice,   acquisita   la   notizia   dell'esecuzione
dell'espulsione  o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma
2,  pronuncia  sentenza  di  non  luogo  a procedere. Se lo straniero
rientra  illegalmente  nel  territorio  dello Stato prima del termine
previsto  dall'articolo  13,  comma 14, si applica l'articolo 345 del
codice di procedura penale.
    6.  Nel  caso  di  presentazione  di  una  domanda  di protezione
internazionale  di  cui  al  decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251,  il  procedimento  e'  sospeso.  Acquisita  la comunicazione del
riconoscimento  della  protezione  internazionale  di  cui al decreto
legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,  ovvero  del  rilascio del
permesso  di  soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6,
del  presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo
a procedere";
    b)  all'articolo  16, comma 1, le parole: "ne' le cause ostative"
sono  sostituite  dalle seguenti: "ovvero nel pronunciare sentenza di
condanna  per  il  reato  di  cui  all'articolo  10-bis,  qualora non
ricorrano le cause ostative".
  17.  Al  decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  4,  comma  2, dopo la lettera s) e' aggiunta la
seguente:
    "s-bis)  articolo  10-bis  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286";
    b) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:
    "Art. 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato
in casi particolari). - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso
di  flagranza di reato ovvero quando la prova e' evidente, la polizia
giudiziaria   chiede   al   pubblico   ministero  l'autorizzazione  a
presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di
pace.
    2.  La  richiesta  di  cui  al  comma  1,  depositata  presso  la
segreteria del pubblico ministero, contiene:
    a)   le  generalita'  dell'imputato  e  del  suo  difensore,  ove
nominato;
    b) l'indicazione delle persone offese dal reato;
    c)  la  descrizione,  in forma chiara e precisa, del fatto che si
addebita  all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che
si assumono violati;
    d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta,
nonche'  le  generalita'  dei testimoni e dei consulenti tecnici, con
espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;
    e)  la  richiesta  di  fissazione  dell'udienza per procedere nei
confronti delle persone citate a giudizio.
  3.  Salvo  che  ritenga  di richiedere l'archiviazione, il pubblico
ministero  autorizza  la  presentazione immediata nei quindici giorni
successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice
di  pace  e  nominando  un difensore d'ufficio all'imputato che ne e'
privo.  Se  non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione
immediata  o  se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero
presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio,
il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
  4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e al
suo   difensore   copia   della   richiesta  di  cui  al  comma  2  e
dell'autorizzazione del pubblico ministero contenente:
    a)  l'avviso  all'imputato  che se non compare sara' giudicato in
contumacia;
    b)  l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore
di fiducia e che in mancanza sara' assistito da difensore di ufficio;
    c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini e' depositato
presso  la  segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro
difensori hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia.
  5. Si applica l'articolo 20, comma 5.
  Art.  20-ter.  - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in
casi particolari). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma
1,  quando  ricorrono  gravi  e comprovate ragioni di urgenza che non
consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma
3  del  medesimo  articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi
titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della liberta'
personale,  la  polizia  giudiziaria  formula  altresi'  richiesta di
citazione contestuale per l'udienza.
  2.  Se  ritiene  sussistere  i  presupposti  di  cui al comma 1, il
pubblico  ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice
di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di
cui  all'articolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede
ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo.
  3.  Quando  il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del
comma  2,  la  polizia  giudiziaria conduce l'imputato che si trova a
qualsiasi  titolo  sottoposto  a  misure  di limitazione o privazione
della  liberta' personale direttamente dinanzi al giudice di pace per
la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi
a  partecipare  all'udienza.  Se l'imputato non si trova sottoposto a
misure  di  limitazione  o  privazione  della  liberta' personale, la
polizia  giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta
di  cui  al  comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia
della  richiesta  e  del  provvedimento  del  pubblico ministero sono
altresi' comunicati immediatamente al difensore";
    c) dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente:
    "Art.   32-bis.  -  (Svolgimento  del  giudizio  a  presentazione
immediata).  - 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di
cui  agli  articoli  20-bis  e  20-ter  si  osservano le disposizioni
dell'articolo 32.
    2.  La  persona  offesa e i testimoni possono essere citati anche
oralmente   dall'ufficiale  giudiziario  nel  corso  del  giudizio  a
presentazione  immediata  di  cui  all'articolo 20-bis. Nel corso del
giudizio  a  citazione  contestuale  di  cui  all'articolo  20-ter la
persona  offesa  e  i testimoni possono essere citati anche oralmente
dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.
    3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano
direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.
    4. Il pubblico ministero da' lettura dell'imputazione.
    5. L'imputato e' avvisato della facolta' di chiedere un termine a
difesa  non  superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di
tale   facolta',   il   dibattimento   e'  sospeso  fino  all'udienza
immediatamente   successiva  alla  scadenza  del  termine.  Nel  caso
previsto dall'articolo 20-ter, il termine non puo' essere superiore a
quarantotto ore";
    d) nel titolo II, dopo l'articolo 62 e' inserito il seguente:
    "Art.  62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). -
1.  Nei  casi  stabiliti  dalla  legge, il giudice di pace applica la
misura  sostitutiva  di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
  18.  All'articolo  1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il
primo comma e' inserito il seguente:
  "L'iscrizione  e  la richiesta di variazione anagrafica possono dar
luogo  alla  verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle
condizioni  igienico-sanitarie  dell'immobile  in  cui il richiedente
intende  fissare  la  propria residenza, ai sensi delle vigenti norme
sanitarie".
  19.  All'articolo  29,  comma  3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
  "a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonche'
di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel
caso  di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito
di  uno  dei  genitori,  e'  sufficiente  il  consenso  del  titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera'".
  20.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  decreto legislativo 21
novembre  2007,  n.  231,  gli  agenti  in  attivita' finanziaria che
prestano   servizi   di   pagamento   nella   forma   dell'incasso  e
trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per
dieci  anni  copia  del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina
l'operazione  e'  un  cittadino  extracomunitario.  Il  documento  e'
conservato  con  le  modalita'  previste  con  decreto  del  Ministro
dell'interno   emanato   ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  4,  del
decreto-legge  27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti
effettuano,  entro  dodici  ore,  apposita segnalazione all'autorita'
locale  di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del
soggetto.  Il mancato rispetto di tale disposizione e' sanzionato con
la cancellazione dall'elenco degli agenti in attivita' finanziaria ai
sensi  dell'articolo  3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n.
374.
  21.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 20 hanno efficacia decorsi
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  22.  Al  citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 4, comma 3:
      1)   nel   terzo  periodo,  dopo  le  parole:  "o  che  risulti
condannato,  anche"  sono  inserite  le  seguenti:  "con sentenza non
definitiva, compresa quella adottata";
      2)  dopo  il  terzo periodo e' inserito il seguente: "Impedisce
l'ingresso  dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza
irrevocabile,  per  uno  dei  reati  previsti  dalle disposizioni del
titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
relativi  alla  tutela  del diritto di autore, e degli articoli 473 e
474 del codice penale";
    b) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
    "2-ter.  La  richiesta  di  rilascio e di rinnovo del permesso di
soggiorno  e'  sottoposta  al  versamento  di  un  contributo, il cui
importo  e'  fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  dell'interno,  che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento  nonche'  le modalita' di attuazione della disposizione di
cui  all'articolo 14-bis, comma 2. Non e' richiesto il versamento del
contributo  per  il  rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno
per  asilo,  per  richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per
motivi umanitari";
    c) all'articolo 5, il primo periodo del comma 4 e' sostituito dal
seguente:  "Il  rinnovo  del permesso di soggiorno e' richiesto dallo
straniero  al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta
giorni  prima  della  scadenza,  ed e' sottoposto alla verifica delle
condizioni  previste  per  il  rilascio  e  delle  diverse condizioni
previste dal presente testo unico";
    d)  all'articolo 5, comma 5-bis, le parole: "per i reati previsti
dall'articolo  407,  comma  2,  lettera  a),  del codice di procedura
penale,"  sono sostituite dalle seguenti: "per i reati previsti dagli
articoli  380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale,";
    e) all'articolo 5, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
    "5-ter.  Il  permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato quando
si  accerti  la  violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma
1-ter";
    f)   all'articolo   5,  comma  8-bis,  dopo  le  parole:  "ovvero
contraffa'  o  altera documenti al fine di determinare il rilascio di
un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di
un  contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno" sono inserite
le  seguenti:  "oppure  utilizza uno di tali documenti contraffatti o
alterati";
    g)  all'articolo  6,  comma  2, le parole: "e per quelli inerenti
agli  atti  di  stato  civile  o all'accesso a pubblici servizi" sono
sostituite  dalle  seguenti:  ", per quelli inerenti all'accesso alle
prestazioni  sanitarie  di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti
alle prestazioni scolastiche obbligatorie";
    h) all'articolo 6, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3.  Lo  straniero  che,  a richiesta degli ufficiali e agenti di
pubblica   sicurezza,   non  ottempera,  senza  giustificato  motivo,
all'ordine  di  esibizione  del  passaporto  o  di altro documento di
identificazione  e  del  permesso  di  soggiorno o di altro documento
attestante  la regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito
con l'arresto fino ad un ann o e con l'ammenda fino ad euro 2.000";
    i) all'articolo 9, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    "2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di  lungo  periodo  e'  subordinato  al  superamento,  da  parte  del
richiedente,  di  un test di conoscenza della lingua italiana, le cui
modalita'  di  svolgimento  sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno,   di   concerto   con   il   Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca";
    l)  all'articolo  14, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:  "Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al
rimpatrio  del  cittadino  del  Paese  terzo interessato o di ritardi
nell'ottenimento  della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il
questore   puo'   chiedere   al   giudice  di  pace  la  proroga  del
trattenimento  per  un  periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora
non  sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante che
sia  stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni
di  cui  al  periodo precedente, il questore puo' chiedere al giudice
un'ulteriore   proroga   di   sessanta  giorni.  Il  periodo  massimo
complessivo  di trattenimento non puo' essere superiore a centottanta
giorni.  Il  questore,  in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione e il
respingimento  anche  prima  della  scadenza  del  termine prorogato,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace";
    m)  all'articolo 14, i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies
sono sostituiti dai seguenti:
    "5-bis.  Quando  non  sia stato possibile trattenere lo straniero
presso   un  centro  di  identificazione  ed  espulsione,  ovvero  la
permanenza  in  tale  struttura non abbia consentito l'esecuzione con
l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento,
il  questore  ordina  allo  straniero di lasciare il territorio dello
Stato  entro  il  termine  di  cinque  giorni.  L'ordine  e' dato con
provvedimento   scritto,   recante  l'indicazione  delle  conseguenze
sanzionatorie   della   permanenza  illegale,  anche  reiterata,  nel
territorio   dello   Stato.   L'ordine   del   questore  puo'  essere
accompagnato  dalla  consegna  all'interessato  della  documentazione
necessaria   per   raggiungere   gli   uffici   della  rappresentanza
diplomatica  del  suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche' per
rientrare  nello  Stato  di  appartenenza ovvero, quando cio' non sia
possibile, nello Stato di provenienza.
    5-ter.   Lo  straniero  che  senza  giustificato  motivo  permane
illegalmente  nel  territorio  dello Stato, in violazione dell'ordine
impartito  dal  questore  ai  sensi del comma 5-bis, e' punito con la
reclusione  da  uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento
sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai
sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver
richiesto  il  permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria
presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza
di  cause  di  forza  maggiore,  ovvero  per essere stato il permesso
revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi
ad  un  anno se l'espulsione e' stata disposta perche' il permesso di
soggiorno  e'  scaduto  da  piu' di sessanta giorni e non ne e' stato
richiesto  il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno
e'  stata  rifiutata,  ovvero  se  lo  straniero  si e' trattenutonel
territorio  dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della
legge  28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si
trovi  in  stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di
un   nuovo  provvedimento  di  espulsione  con  accompagnamento  alla
frontiera  a  mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di
allontanamento  adottato  dal  questore  ai  sensi  del  comma 5-bis.
Qualora   non   sia   possibile  procedere  all'accompagnamento  alla
frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del
presente  articolo nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui
all'articolo 13, comma 3.
    5-quater.   Lo   straniero   destinatario  del  provvedimento  di
espulsione   di   cui  al  comma  5-ter  e  di  un  nuovo  ordine  di
allontanamento  di  cui  al  comma  5-bis,  che  continua a permanere
illegalmente  nel territorio dello Stato, e' punito con la reclusione
da  uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.
    5-quinquies.  Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo,
e  5-quater  si  procede  con  rito  direttissimo  ed e' obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto";
    n) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
    "Art.  14-bis.  -  (Fondo rimpatri). - 1. E' istituito, presso il
Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le
spese  per  il  rimpatrio  degli  stranieri  verso i Paesi di origine
ovvero di provenienza.
    2.  Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta' del gettito
conseguito   attraverso   la   riscossione   del  contributo  di  cui
all'articolo  5,  comma  2-ter,  nonche'  i  contributi eventualmente
disposti  dall'Unione europea per le finalita' del Fondo medesimo. La
quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma
2-ter,   e'   assegnata   allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno,  per  gli  oneri  connessi  alle  attivita' istruttorie
inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno";
    o)  all'articolo  16,  comma  1,  dopo  le  parole: "ne' le cause
ostative  indicate  nell'articolo  14,  comma  1,  del presente testo
unico,"  sono  inserite  le  seguenti:  "che impediscono l'esecuzione
immediata  dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica,";
    p)  all'articolo  19,  comma  2, lettera c), le parole: "entro il
quarto  grado"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro il secondo
grado";
    q) all'articolo 22, dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
    "11-bis.  Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o
il  master  universitario  di  secondo  livello,  alla  scadenza  del
permesso  di  soggiorno  per  motivi  di studio, puo' essere iscritto
nell'elenco  anagrafico  previsto  dall'articolo 4 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442,
per  un  periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei
requisiti  previsti  dal  presente  testo  unico,  puo'  chiedere  la
conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro";
    r) all'articolo 27, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
    "1-ter.  Il  nulla  osta  al lavoro per gli stranieri indicati al
comma  1,  lettere a), c) e g), e' sostituito da una comunicazione da
parte  del  datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno
per    lavoro   subordinato,   previsto   dall'articolo   5-bis.   La
comunicazione e' presentata con modalita' informatiche allo sportello
unico  per  l'immigrazione  della prefettura-ufficio territoriale del
Governo.  Lo  sportello  unico trasmette la comunicazione al questore
per  la  verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso
dello  straniero  ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  e,  ove  nulla  osti  da  parte  del questore, la invia, con le
medesime  modalita'  informatiche,  alla rappresentanza diplomatica o
consolare  per  il  rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni
dall'ingresso  in  Italia  lo  straniero  si reca presso lo sportello
unico  per  l'immigrazione,  unitamente  al  datore di lavoro, per la
sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno  e per la richiesta del
permesso di soggiorno.
    1-quater.  Le  disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai
datori   di   lavoro   che   hanno   sottoscritto  con  il  Ministero
dell'interno,  sentito  il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali,  un  apposito  protocollo  di  intesa,  con cui i
medesimi   datori  di  lavoro  garantiscono  la  capacita'  economica
richiesta  e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo
di lavoro di categoria";
    s) all'articolo 29, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
    "1-ter.  Non  e'  consentito il ricongiungimento dei familiari di
cui  alle  lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si
chiede  il  ricongiungimento  e' coniugato con un cittadino straniero
regolarmente   soggiornante   con   altro   coniuge   nel  territorio
nazionale";
    t) all'articolo 29, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito
l'ingresso  per  ricongiungimento al figlio minore, gia' regolarmente
soggiornante  in  Italia  con l'altro genitore, del genitore naturale
che  dimostri il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio
e  di  reddito  di  cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali
requisiti  si  tiene  conto  del  possesso di tali requisiti da parte
dell'altro genitore";
    u) all'articolo 29, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
    "8.  Il  nulla  osta  al ricongiungimento familiare e' rilasciato
entro centottanta giorni dalla richiesta";
    v) all'articolo 32:
      1)  al comma 1, le parole: "e ai minori comunque affidati" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "e,  fermo restando quanto previsto dal
comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati";
      2)  al  comma  1-bis,  dopo le parole: "ai minori stranieri non
accompagnati"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  affidati  ai  sensi
dell'articolo  2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti
a tutela,".
  23.  Le  disposizioni  di  cui  alla  lettera  1)  del  comma 22 si
applicano  ai  cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
anche  se  gia' trattenuti nei centri di identificazione e espulsione
alla data di entrata in vigore della presente legge.
  24.  Dall'attuazione  delle disposizioni di cui alla lettera r) del
comma  22  non  devono  derivare  nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio  dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita'   ivi   previste   con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  25. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e' inserito il seguente:
  "Art.  4-bis.  -  (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di cui al
presente  testo  unico,  si  intende  con  integrazione quel processo
finalizzato  a  promuovere  la convivenza dei cittadini italiani e di
quelli  stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione
italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica,
sociale e culturale della societa'.
  2.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
presente  articolo,  con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17,  comma  1,  della  legge  23  agosto 1988,n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di
concerto  con  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  e  il  Ministro  del  lavoro, della salute e delle politiche
sociali,   sono   stabiliti   i   criteri   e  le  modalita'  per  la
sottoscrizione,   da  parte  dello  straniero,  contestualmente  alla
presentazione  della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai
sensi  dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per
crediti,   con  l'impegno  a  sottoscrivere  specifici  obiettivi  di
integrazione,  da conseguire nel periodo di validita' del permesso di
soggiorno.   La  stipula  dell'Accordo  di  integrazione  rappresenta
condizione  necessaria  per il rilascio del permesso di soggiorno. La
perdita  integrale  dei  crediti  determina la revoca del permesso di
soggiorno  e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato,
eseguita  dal  questore  secondo le modalita' di cui all'articolo 13,
comma  4,  ad  eccezione  dello  straniero  titolare  di  permesso di
soggiorno   per   asilo,  per  richiesta  di  asilo,  per  protezione
sussidiaria,  per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso
di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo, di carta di
soggiorno  per  familiare straniero di cittadino dell'Unione europea,
nonche'  dello  straniero titolare di altro permesso di soggiorno che
ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
  3.  All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
  26.  All'articolo  12 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in
violazione  delle  disposizioni  del  presente testo unico, promuove,
dirige,  organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel
territorio  dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente  l'ingresso  nel territorio dello Stato, ovvero di altro
Stato  del  quale  la  persona  non  e'  cittadina o non ha titolo di
residenza  permanente,  e'  punito  con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona";
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in
violazione  delle  disposizioni  del  presente testo unico, promuove,
dirige,  organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel
territorio  dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente  l'ingresso  nel territorio dello Stato, ovvero di altro
Stato  del  quale  la  persona  non  e'  cittadina o non ha titolo di
residenza  permanente,  e'  punito  con  la  reclusione  da  cinque a
quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso
in cui:
    a)  il  fatto  riguarda  l'ingresso  o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o piu' persone;
    b)  la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua
vita  o  per  la  sua  incolumita'  per  procurarne  l'ingresso  o la
permanenza illegale;
    c)  la  persona  trasportata  e'  stata  sottoposta a trattamento
inumano  o  degradante  per  procurarne  l'ingresso  o  la permanenza
illegale;
    d)  il  fatto  e'  commesso da tre o piu' persone in concorso tra
loro   o  utilizzando  servizi  internazionali  di  trasporto  ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
    e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie
esplodenti";
    c) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
    "3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due
o  piu'  delle  ipotesi  di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del
medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata";
    d) il comma 3-ter e' sostituito dal seguente:
    "3-ter.  La  pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e
si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui
ai commi 1 e 3:
    a)  sono  commessi al fine di reclutare persone da destinare alla
prostituzione  o  comunque  allo  sfruttamento  sessuale o lavorativo
ovvero  riguardano  l'ingresso  di  minori  da impiegare in attivita'
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
    b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto";
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4.  Nei  casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto
in flagranza";
    f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
    "4-bis.  Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine
ai  reati previsti dal comma 3, e' applicata la custodia cautelare in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari.
    4-ter.  Nei  casi  previsti dai commi 1 e 3 e' sempre disposta la
confisca  del  mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti".
  27.  All'articolo  407,  comma  2,  lettera  a), numero 7-bis), del
codice  di  procedura  penale,  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti
parole:  ",  nonche'  dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni".
  28. All'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le
parole:  "trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno"
sono  sostituite  dalle  seguenti: "trascorsi sei mesi dalla scadenza
del permesso di soggiorno".
  29.  Nei  limiti  delle  risorse  assegnate per le finalita' di cui
all'articolo  45  del  testo  unico  di cui al decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge
8  novembre  2000,  n.  328,  le  disposizioni  relative al rimpatrio
assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del citato testo unico
di  cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 si applicano ai minori
cittadini   dell'Unione   europea   non   accompagnati  presenti  nel
territorio  dello  Stato  che esercitano la prostituzione, quando sia
necessario  nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto
dalla  Convenzione  sui  diritti  del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
  30. Agli oneri recati dal comma 16, valutati in euro 25.298.325 per
l'anno  2009  e  in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e dal
comma 22, lettera 1), valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in
euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e
in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000
per  l'anno  2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010 ed euro 21.050.000
per  l'anno  2011  destinati  alla costruzione e ristrutturazione dei
centri di identificazione ed espulsione, si provvede:
    a)  quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per
l'anno  2010  e  52.912.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del fondo speciale di
parte  corrente  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 2009-2011,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2009,  allo  scopo
parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;
    b)   quanto   a   euro   3.580.000   per  l'anno  2010,  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del fondo speciale di
conto  capitale  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 2009-2011,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2009,  allo  scopo
parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;
    c)  quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, euro 21.419.100 per
l'anno  2010,  euro  32.287.050  per l'anno 2011 ed euro 35.876.300 a
decorrere  dall'anno  2012,  mediante  corrispondente riduzione della
dotazione  del Fondo per interventi strutturali di politica economica
di  cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307;
    d)  quanto  a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo 5, comma 4, del
decreto-legge  27  maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge
25  giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
  31.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri  di  cui  ai  commi 16 e 22, anche ai fini
dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter,
comma   7,   della   legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni.  Gli  eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo
7,  secondo  comma,  numero  2),  della citata legge n. 468 del 1978,
prima  della  data  di  entrata in vigore dei provvedimenti di cui al
presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati
da apposite relazioni illustrative.
  32.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
          (GUUE).
          Note all'art. 1:
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 61 del codice penale,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni). - Aggravano il
          reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze
          aggravanti speciali le circostanze seguenti:
             1. l'avere agito per motivi abietti o futili;
             2.  l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne
          un  altro,  ovvero  per  conseguire o assicurare a se' o ad
          altri  il  prodotto  o  il  profitto  o il prezzo ovvero la
          impunita' di un altro reato;
             3.  l'avere,  nei  delitti  colposi, agito nonostante la
          previsione dell'evento;
             4.   l'avere  adoperato  sevizie,  o  l'aver  agito  con
          crudelta' verso le persone;
             5.  l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo
          o  di persona, anche in riferimento all'eta' avanzata, tali
          da ostacolare la pubblica o privata difesa;
             6.  l'avere  il  colpevole  commesso il reato durante il
          tempo,   in   cui  si  e'  sottratto  volontariamente  alla
          esecuzione  di  un  mandato  o di un ordine di arresto o di
          cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato;
             7.  l'avere,  nei  delitti  contro  il  patrimonio o che
          comunque   offendono  il  patrimonio,  ovvero  nei  delitti
          determinati  da  motivi  di  lucro,  cagionato alla persona
          offesa   dal  reato  un  danno  patrimoniale  di  rilevante
          gravita';
             8.   l'avere   aggravato   o  tentato  di  aggravare  le
          conseguenze del delitto commesso;
             9. l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con
          violazione  dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a
          un  pubblico  servizio, ovvero alla qualita' di ministro di
          un culto;
             10.   l'avere  commesso  il  fatto  contro  un  pubblico
          ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio,
          o  rivestita della qualita' di ministro del culto cattolico
          o  di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente
          diplomatico  o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a
          causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
             11.  l'avere  commesso il fatto con abuso di autorita' o
          di  relazioni  domestiche, ovvero con abuso di relazioni di
          ufficio,  di  prestazione  d'opera,  di  coabitazione, o di
          ospitalita';
             11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si
          trova illegalmente sul territorio nazionale
             11-ter)  l'aver commesso un delitto contro la persona ai
          danni  di  un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze
          di istituti di istruzione o di formazione».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 235 del codice penale,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  235 (Espulsione od allontanamento dello straniero
          dallo  Stato).  -  Il  giudice  ordina  l'espulsione  dello
          straniero  ovvero  l'allontanamento  dal  territorio  dello
          Stato  del  cittadino  appartenente  ad  uno  Stato  membro
          dell'Unione  europea,  oltre  che  nei  casi  espressamente
          preveduti  dalla  legge, quando lo straniero o il cittadino
          appartenente  ad  uno  Stato membro dell'Unione europea sia
          condannato  alla  reclusione  per un tempo superiore ai due
          anni.
             Il    trasgressore    dell'ordine   di   espulsione   od
          allontanamento  pronunciato  dal  giudice  e' punito con la
          reclusione   da   uno  a  quattro  anni.  In  tal  caso  e'
          obbligatorio  l'arresto  dell'autore del fatto, anche fuori
          dei   casi   di   flagranza,   e   si   procede   con  rito
          direttissimo.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 312 del codice penale,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  312 (Espulsione od allontanamento dello straniero
          dallo  Stato).  -  Il  giudice  ordina  l'espulsione  dello
          straniero  ovvero  l'allontanamento  dal  territorio  dello
          Stato  del  cittadino  appartenente  ad  uno  Stato  membro
          dell'Unione  europea,  oltre  che  nei  casi  espressamente
          preveduti  dalla  legge, quando lo straniero o il cittadino
          appartenente  ad  uno  Stato membro dell'Unione europea sia
          condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale
          per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.
             Il    trasgressore    dell'ordine   di   espulsione   od
          allontanamento  pronunciato  dal  giudice  e' punito con la
          reclusione   da   uno  a  quattro  anni.  In  tal  caso  e'
          obbligatorio  l'arresto  dell'autore del fatto, anche fuori
          dei   casi   di   flagranza,   e   si   procede   con  rito
          direttissimo.».
             - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante
          «Norme  di  attuazione,  di coordinamento e transitorie del
          codice  di  procedura  penale» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, supplemento ordinario.
             -  Si  riporta il testo dell'art. 416 del codice penale,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o
          piu'  persone  si  associano  allo scopo di commettere piu'
          delitti,   coloro   che   promuovono   o  costituiscono  od
          organizzano  l'associazione sono puniti, per cio' solo, con
          la reclusione da tre a sette anni.
             Per  il  solo  fatto di partecipare all'associazione, la
          pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
             I  capi  soggiacciono  alla  stessa pena stabilita per i
          promotori.
             Se  gli  associati  scorrono  in  armi  le campagne o le
          pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici
          anni.
             La  pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
          dieci o piu'.
             Se  l'associazione  e'  diretta  a commettere taluno dei
          delitti  di  cui  agli  articoli  600,  601  e 602, nonche'
          all'art.   12,   comma   3-bis,   del   testo  unico  delle
          disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e
          norme  sulla  condizione dello straniero, di cui al decreto
          legislativo   25   luglio  1998,  n.  286,  si  applica  la
          reclusione  da cinque a quindici anni nei casi previsti dal
          primo  comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal
          secondo comma.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 376 del codice penale,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  376  (Ritrattazione).  -  Nei casi previsti dagli
          articoli  371-bis,  371-ter,  372  e 373, nonche' dall'art.
          378,  il  colpevole  non  e'  punibile se, nel procedimento
          penale  in  cui  ha  prestato  il suo ufficio o reso le sue
          dichiarazioni,  ritratta  il  falso e manifesta il vero non
          oltre la chiusura del dibattimento.
             Qualora la falsita' sia intervenuta in una causa civile,
          il  colpevole  non  e'  punibile  se  ritratta  il  falso e
          manifesta  il  vero  prima che sulla domanda giudiziale sia
          pronunciata    sentenza   definitiva   ,   anche   se   non
          irrevocabile».
             -  Il  libro  II, titolo III, capo III del codice penale
          tratta: «Della tutela arbitraria delle private ragioni.».
             -  Il  decreto  legislativo luogotenenziale 14 settembre
          1944,  n. 288, recante «Provvedimenti relativi alla riforma
          della  legislazione  penale»  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 novembre 1944, n. 79 - serie speciale.
             -  La legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante «Nuove norme
          sulla  cittadinanza» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          15 febbraio 1992, n. 38.
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  35  del  decreto
          legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25  (Attuazione  della
          direttiva  2005/85/CE recante norme minime per le procedure
          applicate  negli  Stati membri ai fini del riconoscimento e
          della   revoca  dello  status  di  rifugiato),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
             «Art. 35 (Impugnazione). - 1. Avverso la decisione della
          Commissione  territoriale  e'  ammesso  ricorso  dinanzi al
          tribunale  che  ha sede nel capoluogo di distretto di corte
          d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha
          pronunciato  il  provvedimento. Il ricorso e' ammesso anche
          nel   caso   in   cui   l'interessato  abbia  richiesto  il
          riconoscimento  dello  status di rifugiato e la Commissione
          territoriale   lo   abbia   ammesso   esclusivamente   alla
          protezione  sussidiaria.  Il ricorso e' proposto, a pena di
          inammissibilita',   nei   trenta   giorni  successivi  alla
          comunicazione  del  provvedimento;  allo stesso e' allegata
          copia  del provvedimento impugnato. Nei casi di accoglienza
          o  trattenimento  disposti ai sensi degli articoli 20 e 21,
          il  ricorso  e'  proposto,  a pena di inammissibilita', nei
          quindici   giorni   successivi   alla   comunicazione   del
          provvedimento   dinanzi   al  tribunale  che  ha  sede  nel
          capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede il
          centro.
             2.  Avverso  la  decisione  della  Commissione nazionale
          sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o
          di  persona  cui e' accordata la protezione sussidiaria, e'
          ammesso   ricorso   dinanzi   al  tribunale  competente  in
          relazione  alla  Commissione  territoriale che ha emesso il
          provvedimento che ha riconosciuto lo status di cui e' stata
          dichiarata la revoca o la cessazione.
             3.  Tutte  le  comunicazioni e notificazioni si eseguono
          presso l'avvocato del ricorrente mediante avviso di deposto
          in cancelleria.
             4.  Il  procedimento  si  svolge dinanzi al tribunale in
          composizione  monocratica con le modalita' dei procedimenti
          in camera di consiglio.
             5.  Entro  cinque  giorni  dal  deposito del ricorso, il
          tribunale,  con decreto apposto in calce allo stesso, fissa
          l'udienza  in  camera di consiglio. Il ricorso e il decreto
          di  fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato
          e al Ministero dell'interno, presso la Commissionenazionale
          ovvero  presso  la  competente  Commissione territoriale, e
          sono comunicati al pubblico ministero.
             6.  La proposizione del ricorso avverso il provvedimento
          che  rigetta  la  domanda di riconoscimento dello status di
          rifugiato  o  di  persona  cui  e'  accordata la protezione
          sussidiaria  ai  sensi dei commi 1 e 2 sospende l'efficacia
          del provvedimento impugnato.
             7.  La proposizione del ricorso avverso il provvedimento
          che  dichiara  inammissibile  la  domanda di riconoscimento
          dello  status di rifugiato o di persona cui e' accordata la
          protezione sussidiaria ovvero avverso la decisione adottata
          dalla Commissione territoriale ai sensi dell'art. 22, comma
          2,  e  dell'art.  32, comma 1, lettera b-bis), non sospende
          l'efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente puo'
          tuttavia chiedere al tribunale, contestualmente al deposito
          del   ricorso,  la  sospensione  del  provvedimento  quando
          ricorrano   gravi   e  fondati  motivi.  In  tale  caso  il
          tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide
          con  ordinanza  non  impugnabile, anche apposta in calce al
          decreto di fissazione dell'udienza. Nel caso di sospensione
          del provvedimento impugnato al richiedente e' rilasciato un
          permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed e' disposta
          l'accoglienza nei centri di cui all'art. 20.
             8.  La  procedura  di cui al comma 7 si applica, in ogni
          caso,  al  ricorso  presentato  dal richiedente di cui agli
          articoli 20, comma 2, lettere b) e c), e 21. Il richiedente
          ospitato  nei  centri di accoglienza ai sensi dell'art. 20,
          comma  2,  lettere b) e c), o trattenuto ai sensi dell'art.
          21  permane  nel  centro in cui si trova fino alla adozione
          dell'ordinanza di cui al comma 7.
             9.  Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio
          di   primo   grado,  puo'  stare  in  giudizio  avvalendosi
          direttamente   di   un   rappresentante   designato   dalla
          Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto
          impugnato.  La  Commissioneinteressata  puo'  in  ogni caso
          depositare  alla  prima  udienza  utile tutti gli atti e la
          documentazione    che    ritiene    necessari    ai    fini
          dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'art.
          417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
             10.  Il  tribunale,  sentite  le parti e assunti tutti i
          mezzi   di   prova   necessari,   entro   tre   mesi  dalla
          presentazione  del  ricorso  decide  con  sentenza  con cui
          rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status
          di  rifugiato  o  di persona cui e' accordata la protezione
          sussidiaria;  la  sentenza e' notificata al ricorrente e al
          Ministero  dell'interno,  presso  la  Commissione nazionale
          ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed e'
          comunicata al pubblico ministero.
             11.  Avverso  la sentenza pronunciata ai sensi del comma
          10  il  ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico
          ministero  possono  proporre  reclamo alla corte d'appello,
          con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte
          d'appello,  a  pena  di decadenza, entro dieci giorni dalla
          notificazione o comunicazione della sentenza.
             12.  Il  reclamo non sospende gli effetti della sentenza
          impugnata;  tuttavia  la  corte  d'appello,  su istanza del
          ricorrente, puo' disporre con ordinanza non impugnabile che
          l'esecuzione  sia  sospesa quando ricorrano gravi e fondati
          motivi.
             13.  Nel  procedimento dinanzi alla corte d'appello, che
          si svolge in camera di consiglio, si applicano i commi 5, 9
          e 10.
             14.   Avverso   la   sentenza  pronunciata  dalla  corte
          d'appello  puo'  essere proposto ricorso per cassazione. Il
          ricorso  deve  essere  proposto, a pena di decadenza, entro
          trenta  giorni  dalla notificazione della sentenza. Esso e'
          notificato  alle  parti  assieme  al  decreto di fissazione
          dell'udienza   in   camera   di  consiglio,  a  cura  della
          cancelleria.  La Corte di cassazione si pronuncia in camera
          di consiglio ai sensi dell'art. 375 del codice di procedura
          civile.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo    25   luglio   1998,   n.   286   (Disciplina
          dell'immigrazione    e   norme   sulla   condizione   dello
          straniero), cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.    12   (Disposizioni   contro   le   immigrazioni
          clandestine).  -  1.  Salvo  che  il fatto costituisca piu'
          grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del
          presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia
          o  effettua  il trasporto di stranieri nel territorio dello
          Stato   ovvero  compie  altri  atti  diretti  a  procurarne
          illegalmente  l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
          di  altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
          ha  titolo  di  residenza  permanente,  e'  punito  con  la
          reclusione  da  uno  a cinque anni e con la multa di 15.000
          euro per ogni persona.
             2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  54 del
          codice  penale,  non  costituiscono  reato  le attivita' di
          soccorso  e  assistenza  umanitaria  prestate in Italia nei
          confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
          presenti nel territorio dello Stato.
             3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca piu' grave reato,
          chiunque,  in  violazione  delle  disposizioni del presente
          testo   unico,  promuove,  dirige,  organizza,  finanzia  o
          effettua  il  trasporto  di  stranieri nel territorio dello
          Stato   ovvero  compie  altri  atti  diretti  a  procurarne
          illegalmente  l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
          di  altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
          ha  titolo  di  residenza  permanente,  e'  punito  con  la
          reclusione  da  cinque  a  quindici  anni e con la multa di
          15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
              a)   il  fatto  riguarda  l'ingresso  o  la  permanenza
          illegale  nel  territorio  dello  Stato  di  cinque  o piu'
          persone;
              b)  la  persona trasportata e' stata esposta a pericolo
          per  la  sua  vita  o per la sua incolumita' per procurarne
          l'ingresso o la permanenza illegale;
              c)   la  persona  trasportata  e'  stata  sottoposta  a
          trattamento  inumano o degradante per procurarne l'ingresso
          o la permanenza illegale;
              d)  il  fatto  e'  commesso  da  tre  o piu' persone in
          concorso  tra  loro o utilizzando servizi internazionali di
          trasporto   ovvero  documenti  contraffatti  o  alterati  o
          comunque illegalmente ottenuti;
              e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi
          o materie esplodenti.
             3-bis.  Se  i  fatti  di  cui  al  comma 3 sono commessi
          ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),
          b),  c),  d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista
          e' aumentata
             3-ter.  La  pena detentiva e' aumentata da un terzo alla
          meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona
          se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
              a)  sono  commessi  al  fine  di  reclutare  persone da
          destinare  alla  prostituzione o comunque allo sfruttamento
          sessuale  o  lavorativo  ovvero  riguardano  l'ingresso  di
          minori  da  impiegare  in  attivita'  illecite  al  fine di
          favorirne lo sfruttamento;
              b)  sono  commessi  al  fine  di trarne profitto, anche
          indiretto.
             3-quater.  Le  circostanze attenuanti, diverse da quelle
          previste  dagli  articoli  98  e  114  del  codice  penale,
          concorrenti  con  le  aggravanti  di  cui  ai commi 3-bis e
          3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
          rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
          quantita'  di pena risultante dall'aumento conseguente alle
          predette aggravanti.
             3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti
          le  pene  sono  diminuite  fino  alla  meta'  nei confronti
          dell'imputato  che  si  adopera per evitare che l'attivita'
          delittuosa  sia  portata  a conseguenze ulteriori, aiutando
          concretamente   l'autorita'   di   polizia   o  l'autorita'
          giudiziaria  nella  raccolta  di elementi di prova decisivi
          per  la  ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
          cattura  di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione
          di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
             3-sexies.  All'art. 4-bis, comma 1, terzo periodo, della
          legge  26  luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
          dopo   le  parole:  «609-octies  del  codice  penale»  sono
          inserite le seguenti: «nonche' dall'art. 12, commi 3, 3-bis
          e  3-ter,  del testo unico di cui al decreto legislativo 25
          luglio 1998, n. 286».
             4.  Nei  casi  previsti  dai commi 1 e 3 e' obbligatorio
          l'arresto in flagranza.
             4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in
          ordine  ai  reati  previsti  dal  comma  3, e' applicata la
          custodia  cautelare  in  carcere, salvo che siano acquisiti
          elementi  dai  quali  risulti  che  non sussistono esigenze
          cautelari.
             4-ter.  Nei  casi  previsti  dai  commi  1 e 3 e' sempre
          disposta  la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per
          commettere  il  reato, anche nel caso di applicazione della
          pena su richiesta delle parti.
             5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo
          che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al
          fine  di  trarre  un  ingiusto profitto dalla condizione di
          illegalita'  dello  straniero o nell'ambito delle attivita'
          punite  a  norma del presente art., favorisce la permanenza
          di  questi  nel  territorio dello Stato in violazione delle
          norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione
          fino  a  quattro  anni  e  con  la multa fino a lire trenta
          milioni.  Quando  il fatto e' commesso in concorso da due o
          piu'  persone,  ovvero  riguarda  la permanenza di cinque o
          piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
             5-bis.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
          chiunque  a  titolo  oneroso,  al  fine  di trarre ingiusto
          profitto,  da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un
          immobile  ad  uno  straniero  che  sia  privo  di titolo di
          soggiorno  al  momento  della  stipula  o  del  rinnovo del
          contratto  di locazione, e' punito con la reclusione da sei
          mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile
          ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a
          norma  dell'art.  444 del codice di procedura penale, anche
          se  e'  stata  concessa  la  sospensione condizionale della
          pena,   comporta   la  confisca  dell'immobile,  salvo  che
          appartenga  a  persona  estranea al reato. Si osservano, in
          quanto  applicabili,  le disposizioni vigenti in materia di
          gestione  e  destinazione  dei beni confiscati. Le somme di
          denaro  ricavate  dalla  vendita,  ove  disposta,  dei beni
          confiscati  sono destinate al potenziamento delle attivita'
          di   prevenzione   e  repressione  dei  reati  in  tema  di
          immigrazione clandestina.
             Omissis.».
             -  Si riporta il testo del primo comma dell'art. 116 del
          codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «1.  Lo  straniero  che vuole contrarre matrimonio nella
          Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile
          una  dichiarazione  dell'autorita'  competente  del proprio
          paese,  dalla  quale  risulti  che giusta le leggi a cui e'
          sottoposto  nulla  osta al matrimonio, nonche' un documento
          attestante  la  regolarita'  del  soggiorno  nel territorio
          italiano.».
             -  Si  riporta  il comma 1 dell'art. 16 del sopra citato
          decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286 cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per
          un  reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta
          ai  sensi  dell'art. 444 del codice di procedura penale nei
          confronti  dello  straniero  che  si  trovi in taluna delle
          situazioni  indicate  nell'art. 13, comma 2, quando ritiene
          di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due
          anni   e  non  ricorrono  le  condizioni  per  ordinare  la
          sospensione  condizionale della pena ai sensi dell'art. 163
          del  codice  penale  ovvero  nel  pronunciare  sentenza  di
          condanna  per  il reato di cui all'art. 10-bis, qualora non
          ricorrano le cause ostative indicate nell'art. 14, comma 1,
          del  presente  testo  unico,  che  impediscono l'esecuzione
          immediata    dell'espulsione   con   accompagnamento   alla
          frontiera  a mezzo della forza pubblica, puo' sostituire la
          medesima  pena con la misura dell'espulsione per un periodo
          non inferiore a cinque anni.».
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274 (Disposizioni sulla
          competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14
          della   legge   24  novembre  1999,  n.  468),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
             «Art.  4  (Competenza  per  materia). - 1. Il giudice di
          pace e' competente:
              a)  per  i  delitti  consumati o tentati previsti dagli
          articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al
          secondo   comma  perseguibili  a  querela  di  parte,  590,
          limitatamente  alle  fattispecie  perseguibili a querela di
          parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa
          professionale  e  dei  fatti  commessi con violazione delle
          norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  sul lavoro o
          relative  all'igiene  del  lavoro o che abbiano determinato
          una  malattia  professionale  quando,  nei  casi anzidetti,
          derivi  una  malattia  di  durata superiore a venti giorni,
          nonche'  ad  esclusione  delle  fattispecie di cui all'art.
          590,  terzo  comma,  quando  si tratta di fatto commesso da
          soggetto  in  stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art.
          186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile
          1992,   n.  285,  e  successive  modificazioni,  ovvero  da
          soggetto   sotto   l'effetto  di  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope,  594,  595,  primo  e secondo comma, 612, primo
          comma,  626,  627,  631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui
          all'  art. 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui
          all'  art.  639-bis,  633,  primo  comma, salvo che ricorra
          l'ipotesi  di cui all' art. 639-bis, 635, primo comma, 636,
          salvo  che ricorra l'ipotesi di cui all' art. 639-bis, 637,
          638,  primo  comma,  639,  primo  comma,  e  647 del codice
          penale;
              b)  per le contravvenzioni previste dagli articoli 689,
          690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.
             2.  Il  giudice  di  pace  e'  altresi' competente per i
          delitti,  consumati  o  tentati,  e  per le contravvenzioni
          previsti dalle seguenti disposizioni:
              a)  articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18
          giugno  1931,  n.  773,  recante «Testo unico in materia di
          sicurezza»;
              b)  articoli  1095,  1096  e  1119 del regio decreto 30
          marzo   1942,  n.  327,  recante  «Approvazione  del  testo
          definitivo del codice della navigazione»;
              c) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4
          agosto  1957,  n.  918,  recante  «Approvazione  del  testo
          organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini»;
              d)  articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della
          Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361, recante «Testo unico
          delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati»;
              e)  art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica
          16  maggio  1960,  n. 570, recante «Testo unico delle leggi
          per  la  composizione  e  la  elezione  degli  organi delle
          amministrazioni comunali»;
              f)  art.  15,  secondo  comma,  della legge 28 novembre
          1965,  n.  1329,  recante  «Provvedimenti per l'acquisto di
          nuove macchine utensili»;
              g)  art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante
          «Norme di riordino del settore farmaceutico»;
              h)  art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante
          «Norme  sui  referendum previsti dalla Costituzione e sulla
          iniziativa legislativa del popolo»;
              i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e
          65,   terzo   comma,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in
          materia  di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio
          delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;
              l)  articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
          recante  «Ordinamento  del  gioco del lotto e misure per il
          personale del lotto»;
              m) art. 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107,
          recante «Disciplina per le attivita' trasfusionali relative
          al  sangue  umano ed ai suoi componenti e per la produzione
          di plasmaderivati»;
              n)  art.  15,  comma  3,  del  decreto  legislativo  27
          settembre 1991, n. 311, recante «Attuazione delle direttive
          n.  87/404/CEE  e  n.  90/488/CEE  in materia di recipienti
          semplici  a  pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29
          dicembre 1990, n. 428»;
              o)  art.  11,  comma  1,  del  decreto  legislativo  27
          settembre 1991, n. 313, recante «Attuazione della direttiva
          n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni
          degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli,
          a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428»;
              p) la lettera e' abrogata;
              q)  articoli  186,  commi  2 e 6, 187, commi 4 e 5, del
          decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
          codice della strada»;
              r)  art.  10,  comma  1,  del  decreto  legislativo  14
          dicembre  1992, n. 507, recante «Attuazione della direttiva
          n.   90/385/CEE   concernente   il   ravvicinamento   delle
          legislazioni  degli  Stati  membri  relative ai dispositivi
          medici impiantabili attivi»;
              s)  art.  23,  comma  2,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio  1997,  n. 46, recante «Attuazione della direttiva
          n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici».
              s-bis)  art.  10-bis del testo unico delle disposizioni
          concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla
          condizione  dello  straniero, di cui al decreto legislativo
          25 luglio 1998, n. 286.
             3.  La  competenza  per i reati di cui ai commi 1 e 2 e'
          tuttavia   del  tribunale  se  ricorre  una  o  piu'  delle
          circostanze  previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15
          dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio
          1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
          luglio  1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993,
          n.  122,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 25
          giugno 1993, n. 205.
             4.  Rimane  ferma  la  competenza  del  tribunale  per i
          minorenni.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge 24
          dicembre  1954, n. 1228 recante «Ordinamento delle anagrafi
          della  popolazione residente», e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  12  gennaio  1955,  n.  8, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  1  (In  ogni comune deve essere tenuta l'anagrafe
          della   popolazione   residente).   -  Nell'anagrafe  della
          popolazione residente sono registrate le posizioni relative
          alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che
          hanno fissato nel Comune la residenza, nonche' le posizioni
          relative   alle   persone  senza  fissa  dimora  che  hanno
          stabilito  nel  Comune il proprio domicilio, in conformita'
          del regolamento per l'esecuzione della presente legge.
             L'iscrizione  e  la  richiesta  di variazione anagrafica
          possono  dar  luogo  alla verifica, da parte dei competenti
          uffici   comunali,   delle   condizioni  igienico-sanitarie
          dell'immobile  in  cui  il  richiedente  intende fissare la
          propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.
             Gli atti anagrafici sono atti pubblici.
             Per  l'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  di cui
          all'art.    12,   e'   istituito,   presso   il   Ministero
          dell'interno,  l'Indice  nazionale  delle  anagrafi  (INA),
          alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento
          informatico, da tutti i comuni.
             L'INA   promuove   la  circolarita'  delle  informazioni
          anagrafiche   essenziali   al   fine   di  consentire  alle
          amministrazioni  pubbliche  centrali  e locali collegate la
          disponibilita',  in  tempo  reale,  dei  dati relativi alle
          generalita'  delle persone residenti in Italia, certificati
          dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia
          delle entrate.
             Con   decreto   del   Ministro  dell'interno,  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          di  concerto  con il Ministro per la funzione pubblica e il
          Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie, sentiti il
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione  (CNIPA),  il Garante per la protezione dei
          dati   personali   e  l'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT),   e'   adottato   il   regolamento   dell'INA.  Il
          regolamento   disciplina   le  modalita'  di  aggiornamento
          dell'INA  da  parte dei comuni e le modalita' per l'accesso
          da  parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali
          al medesimo INA, per assicurarne la piena operativita'.».
             -  Si  riporta  il  testo  integrale  dell'art.  29, del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento
          si  vedano  le  note  riportate  al  comma  14 del presente
          articolo), come modificato dalla presente legge:
             «Art. 29 (Ricongiungimento familiare). - 1. Lo straniero
          puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
              a)  coniuge  non  legalmente  separato  e  di  eta' non
          inferiore ai diciotto anni;
              b)  figli  minori,  anche  del coniuge o nati fuori del
          matrimonio,   non   coniugati,  a  condizione  che  l'altro
          genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
              c)  figli  maggiorenni  a  carico,  qualora per ragioni
          oggettive    non    possano    provvedere    alle   proprie
          indispensabili  esigenze  di vita in ragione del loro stato
          di salute che comporti invalidita' totale;
              d)  genitori  a carico, qualora non abbiano altri figli
          nel  Paese  di  origine  o  di provenienza, ovvero genitori
          ultrasessantacinquenni,   qualora  gli  altri  figli  siano
          impossibilitati  al  loro  sostentamento  per  documentati,
          gravi motivi di salute.
             1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e
          d),  non  possano essere documentati in modo certo mediante
          certificati   o   attestazioni   rilasciati  da  competenti
          autorita'  straniere,  in  ragione  della  mancanza  di una
          autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati
          dubbi  sulla autenticita' della predetta documentazione, le
          rappresentanze   diplomatiche  o  consolari  provvedono  al
          rilascio  di  certificazioni,  ai  sensi  dell'art.  49 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          200,    sulla    base    dell'esame    del    DNA    (acido
          desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.
             1-ter.   Non   e'  consentito  il  ricongiungimento  dei
          familiari  di  cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando
          il  familiare  di  cui  si  chiede  il  ricongiungimento e'
          coniugato   con   un   cittadino   straniero   regolarmente
          soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.
             2.  Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i
          figli  di  eta'  inferiore a diciotto anni al momento della
          presentazione  dell'istanza  di  ricongiungimento. I minori
          adottati  o  affidati o sottoposti a tutela sono equiparati
          ai figli.
             3.  Salvo quanto previsto dall'art. 29-bis, lo straniero
          che   richiede   il  ricongiungimento  deve  dimostrare  la
          disponibilita':
              a)    di    un    alloggio    conforme   ai   requisiti
          igienico-sanitari,    nonche'   di   idoneita'   abitativa,
          accertati  dai  competenti  uffici comunali. Nel caso di un
          figlio  di  eta' inferiore agli anni quattordici al seguito
          di uno dei genitori e' sufficiente il consenso del titolare
          dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera';
              b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite
          non   inferiore   all'importo  annuo  dell'assegno  sociale
          aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per
          ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di
          due  o  piu'  figli di eta' inferiore agli anni quattordici
          ovvero  per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei
          titolari   dello   status   di  protezione  sussidiaria  e'
          richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio
          dell'importo  annuo  dell'assegno  sociale.  Ai  fini della
          determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
          annuo   complessivo   dei   familiari   conviventi  con  il
          richiedente;
              b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo
          idoneo,  a  garantire  la  copertura  di tutti i rischi nel
          territorio     nazionale     a    favore    dell'ascendente
          ultrasessantacinquenne   ovvero  della  sua  iscrizione  al
          Servizio   sanitario  nazionale,  previo  pagamento  di  un
          contributo  il  cui  importo e' da determinarsi con decreto
          del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle politiche
          sociali,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  da  adottarsi  entro  il  30  ottobre  2008  e da
          aggiornarsi  con  cadenza  biennale,  sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano.
             4.  E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero
          titolare  di  carta  di soggiorno o di un visto di ingresso
          per  lavoro  subordinato relativo a contratto di durata non
          inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
          ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con
          i   quali  e'  possibile  attuare  il  ricongiungimento,  a
          condizione  che  ricorrano i requisiti di disponibilita' di
          alloggio e di reddito di cui al comma 3.
             5.  Salvo  quanto  disposto  dall'art.  4,  comma  6, e'
          consentito   l'ingresso  per  ricongiungimento  del  figlio
          minore,  gia' regolarmente soggiornante in Italia con altro
          genitore,  del  genitore  naturale che dimostri il possesso
          dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di
          cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti
          da parte dell'altro genitore.
             6.  Al  familiare  autorizzato  all'ingresso ovvero alla
          permanenza  sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31,
          comma  3,  e'  rilasciato,  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'art.  5,  comma  3-bis,  un  permesso  per  assistenza
          minore,  rinnovabile,  di  durata  corrispondente  a quella
          stabilita  dal  Tribunale  per  i minorenni. Il permesso di
          soggiorno  consente di svolgere attivita' lavorativa ma non
          puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
             7.   La   domanda  di  nulla  osta  al  ricongiungimento
          familiare,   corredata  della  documentazione  relativa  ai
          requisiti  di  cui al comma 3, e' presentata allo sportello
          unico   per  l'immigrazione  presso  la  prefettura-ufficio
          territoriale  del governo competente per il luogo di dimora
          del  richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata
          con  timbro  datario  e sigla del dipendente incaricato del
          ricevimento.  L'ufficio, acquisito dalla questura il parere
          sulla  insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello
          straniero  nel  territorio  nazionale,  di  cui all'art. 4,
          comma  3,  ultimo  periodo,  e  verificata  l'esistenza dei
          requisiti  di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero
          un  provvedimento  di diniego dello stesso. Il rilascio del
          visto  nei  confronti  del  familiare per il quale e' stato
          rilasciato   il   predetto   nulla   osta   e'  subordinato
          all'effettivo   accertamento  dell'autenticita',  da  parte
          dell'autorita'  consolare  italiana,  della  documentazione
          comprovante  i  presupposti  di parentela, coniugio, minore
          eta' o stato di salute.
             8.  Il  nulla  osta  al  ricongiungimento  familiare  e'
          rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta.
             9.   La   richiesta  di  ricongiungimento  familiare  e'
          respinta  se  e'  accertato  che il matrimonio o l'adozione
          hanno  avuto  luogo  allo  scopo  esclusivo  di  consentire
          all'interessato  di  entrare  o  soggiornare nel territorio
          dello Stato.
             10.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente art. non si
          applicano:
              a)  quando  il  soggiornante  chiede  il riconoscimento
          dello  status  di  rifugiato e la sua domanda non e' ancora
          stata oggetto di una decisione definitiva;
              b)   agli   stranieri   destinatari   delle  misure  di
          protezione   temporanea,  disposte  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  7  aprile  2003, n. 85, ovvero delle misure di
          cui all'art. 20;
              c) nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 6.».
             -  Il  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n. 231
          recante  «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
          la  prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema  finanziario a
          scopo  di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e
          di  finanziamento  del  terrorismo  nonche' della direttiva
          2006/70/CE  che ne reca misure di esecuzione» e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale  14  dicembre  2007,  n.  290,
          supplemento ordinario.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7,  comma  4,  del
          decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 31 luglio 2005, n. 155 recante
          «Misure   urgenti   per   il   contrasto   del   terrorismo
          internazionale«  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 1°
          agosto 2005, n. 177):
             «4.  Con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con  il  Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per
          l'innovazione  e  le  tecnologie, sentito il Garante per la
          protezione  dei dati personali, da adottarsi entro quindici
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del presente decreto, sono stabilite le misure
          che  il  titolare  o  il  gestore di un esercizio in cui si
          svolgono  le  attivita'  di  cui  al  comma  1 e' tenuto ad
          osservare  per il monitoraggio delle operazioni dell'utente
          e  per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a
          quanto  previsto  dal  comma  1 dell'art. 122 e dal comma 3
          dell'art.  123  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196,  nonche'  le misure di preventiva acquisizione di dati
          anagrafici  riportati  su  un  documento  di  identita' dei
          soggetti  che  utilizzano postazioni pubbliche non vigilate
          per  comunicazioni  telematiche  ovvero punti di accesso ad
          Internet utilizzando tecnologia senza fili.».
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  25 settembre 1999, n. 374, recante «Estensione
          delle  disposizioni  in materia di riciclaggio dei capitali
          di    provenienza   illecita   ed   attivita'   finanziarie
          particolarmente  suscettibili  di  utilizzazione  a fini di
          riciclaggio,  a  norma  dell'art. 15 della legge 6 febbraio
          1996, n. 52»:
             «Art.   3  (Agenzia  in  attivita'  finanziaria).  -  1.
          L'esercizio   professionale   nei  confronti  del  pubblico
          dell'agenzia  in  attivita' finanziaria, indicata nell'art.
          1,  comma  1, lettera n), e' riservato ai soggetti iscritti
          in un elenco istituito presso l'UIC.
             2.   Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, con regolamento, adottato sentito
          l'UIC,  specifica  il  contenuto dell'attivita' indicata al
          comma  1, stabilisce le condizioni di compatibilita' con lo
          svolgimento  di  altre  attivita' professionali, prevede in
          quali  circostanze  ricorra  l'esercizio  nei confronti del
          pubblico  e  ne disciplina l'esercizio nel territorio della
          Repubblica   da   parte  di  soggetti  aventi  sede  legale
          all'estero.
             3.   L'UIC  procede  all'iscrizione  nell'elenco  quando
          ricorrono le condizioni seguenti:
              a) per le persone fisiche:
               1)  cittadinanza  italiana  o di uno Stato dell'Unione
          europea  ovvero  di  Stato  diverso secondo le disposizioni
          dell'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
               2) domicilio nel territorio della Repubblica;
               3)   diploma   di  scuola  media  superiore  o  titolo
          equipollente a tutti gli effetti di legge;
               4)  possesso  dei  requisiti di onorabilita' stabiliti
          nel  regolamento  emanato  ai sensi dell'art. 109 del testo
          unico bancario;
              b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
               1)  previsione  nell'oggetto sociale dello svolgimento
          dell'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria;
               2)  i  partecipanti  al  capitale  e  i  soggetti  che
          svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
          abbiano   i   requisiti   di   onorabilita'  stabiliti  nei
          regolamenti emanati rispettivamente ai sensi degli articoli
          108 e 109 del testo unico bancario;
               3)  la  sede  legale  e  la  sede amministrativa siano
          situate nel territorio della Repubblica;
               4)  siano  rispettati  i  requisiti  patrimoniali e di
          forma  giuridica  stabiliti  dal  Ministro  del tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica con regolamento
          adottato su proposta dell'UIC.
             4.  Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilita' in
          capo  ai soggetti indicati nella lettera b), numero 2), del
          comma  3,  si  applicano  gli articoli 108, comma 3, e 109,
          comma 2, del testo unico bancario.
             5.  I  soggetti  indicati  nella  lettera b) del comma 3
          svolgono la propria attivita' esclusivamente per il tramite
          di persone fisiche iscritte nell'elenco.
             6.  L'UIC  esercita  il  controllo sui soggetti iscritti
          nell'elenco  per verificare l'osservanza delle disposizioni
          del  presente  decreto.  A  tal  fine,  puo'  richiedere la
          comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e
          documenti fissando i relativi termini. Esso puo', altresi',
          chiedere  la  collaborazione del nucleo speciale di polizia
          valutaria della Guardia di finanza.
             7.  L'UIC  disciplina  la  procedura  e  i  termini  per
          l'iscrizione  nell'elenco,  nonche' le forme di pubblicita'
          dell'elenco stesso.
             8.   Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica, su proposta dell'UIC, dispone la
          cancellazione  dall'elenco per gravi violazioni di norme di
          legge, delle norme del presente decreto legislativo o delle
          disposizioni  emanate  ai  sensi  di  esso. Il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          sentito  l'UIC,  disciplina la procedura per la sospensione
          cautelare dall'elenco.».
             -  Si  riporta il testo degli articoli 4, comma 3, 5, 6,
          9,  14,  19,  22,  27e 32 del decreto legislativo 25 luglio
          1998,  n.  286 (per l'argomento si vedano le note riportate
          al  comma  14 del presente articolo), cosi' come modificati
          dalla presente legge:
             «Art.   4  (Ingresso  nel  territorio  dello  Stato).  -
          Omissis.
             3.  Ferme  restando  le  disposizioni di cui all'art. 3,
          comma  4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con
          l'adesione  a specifici accordi internazionali, consentira'
          l'ingresso   nel  proprio  territorio  allo  straniero  che
          dimostri  di  essere  in  possesso di idonea documentazione
          atta  a  confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno,
          nonche'   la   disponibilita'   di   mezzi  di  sussistenza
          sufficienti  per la durata del soggiorno e, fatta eccezione
          per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per
          il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza
          sono  definiti  con apposita direttiva emanata dal Ministro
          dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento
          di  programmazione  di  cui  all'art.  3,  comma  1. Non e'
          ammesso  in  Italia  lo  straniero  che  non  soddisfi tali
          requisiti  o  che sia considerato una minaccia per l'ordine
          pubblico  o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con
          i   quali   l'Italia  abbia  sottoscritto  accordi  per  la
          soppressione  dei  controlli  alle  frontiere  interne e la
          libera circolazione delle persone o che risulti condannato,
          anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
          a  seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
          dell'art.  444  del  codice  di procedura penale, per reati
          previsti  dall'art.  380,  commi  1  e  2,  del  codice  di
          procedura    penale   ovvero   per   reati   inerenti   gli
          stupefacenti,  la  liberta'  sessuale,  il  favoreggiamento
          dell'immigrazione     clandestina    verso    l'Italia    e
          dell'emigrazione  clandestina dall'Italia verso altri Stati
          o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
          alla  prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
          o  di  minori da impiegare in attivita' illecite. Impedisce
          l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con
          sentenza  irrevocabile,  per  uno  dei reati previste dalle
          disposizioni  del  Titolo  III, capo III, Sezione II, della
          legge  22  aprile  1941,  n.  633, relativi alla tutela del
          diritto  di  autore,  e degli articoli 473 e 474 del codice
          penale.   Lo   straniero  per  il  quale  e'  richiesto  il
          ricongiungimento  familiare,  ai sensi dell'art. 29, non e'
          ammesso  in Italia quando rappresenti una minaccia concreta
          e  attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
          o  di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto
          accordi  per  la  soppressione dei controlli alle frontiere
          interne e la libera circolazione delle persone.
             Omissis.».
             «Art.   5   (Permesso   di   soggiorno).  -  1.  Possono
          soggiornare   nel  territorio  dello  Stato  gli  stranieri
          entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti
          di   carta   di   soggiorno  o  di  permesso  di  soggiorno
          rilasciati,  e  in corso di validita', a norma del presente
          testo  unico  o  che  siano  in  possesso  di  permesso  di
          soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
          autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
          limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
             2.  Il  permesso  di  soggiorno  deve  essere richiesto,
          secondo   le   modalita'   previste   nel   regolamento  di
          attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
          si  trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
          territorio  dello  Stato  ed e' rilasciato per le attivita'
          previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
          Il  regolamento  di  attuazione  puo'  provvedere  speciali
          modalita'  di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
          motivi  di  turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
          in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
          di  culto  nonche'  ai soggiorni in case di cura, ospedali,
          istituti civili e religiosi e altre convivenze
             2-bis.   Lo   straniero  che  richiede  il  permesso  di
          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
             2-ter.  La  richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del
          permesso  di  soggiorno  e'  sottoposta al versamento di un
          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
          un   massimo   di   200   euro  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          dell'interno,  che  stabilisce  altresi'  le  modalita' del
          versamento   nonche'   le  modalita'  di  attuazione  della
          disposizione  di  cui  all'art.  14-bis,  comma  2.  Non e'
          richiesto  il  versamento del contributo per il rilascio ed
          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per
          richiesta  di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi
          umanitari;
             3.  La  durata  del permesso di soggiorno non rilasciato
          per   motivi   di  lavoro  e'  quella  prevista  dal  visto
          d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
          in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni
          internazionali  in  vigore.  La  durata  non  puo' comunque
          essere:
              a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
              b) [soppressa];
              c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di
          un   corso   per   studio   o  per  formazione  debitamente
          certificata;    il   permesso   e'   tuttavia   rinnovabile
          annualmente nel caso di corsi pluriennali;
              d) [soppressa];
              e)    superiore    alle   necessita'   specificatamente
          documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
          unico o dal regolamento di attuazione.
             3-bis.  Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
          rilasciato   a  seguito  della  stipula  del  contratto  di
          soggiorno  per  lavoro di cui all'art. 5-bis. La durata del
          relativo   permesso  di  soggiorno  per  lavoro  e'  quella
          prevista  dal  contratto  di  soggiorno e comunque non puo'
          superare:
              a)  in  relazione  ad  uno  o  piu' contratti di lavoro
          stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
              b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
          tempo determinato, la durata di un anno;
              c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
          tempo indeterminato, la durata di due anni.
             3-ter.  Allo  straniero che dimostri di essere venuto in
          Italia  almeno  due  anni  di  seguito  per prestare lavoro
          stagionale  puo'  essere  rilasciato,  qualora si tratti di
          impieghi   ripetitivi,  un  permesso  pluriennale,  a  tale
          titolo,  fino  a  tre  annualita',  per la durata temporale
          annuale  di  cui  ha  usufruito  nell'ultimo  dei  due anni
          precedenti  con un solo provvedimento. Il relativo visto di
          ingresso  e'  rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato
          immediatamente  nel  caso  in  cui  lo  straniero  violi le
          disposizioni del presente testo unico.
             3-quater.  Possono  inoltre  soggiornare  nel territorio
          dello  Stato  gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
          per   lavoro   autonomo   rilasciato   sulla   base   della
          certificazione  della competente rappresentanza diplomatica
          o   consolare  italiana  della  sussistenza  dei  requisiti
          previsti dall'art. 26 del presente testo unico. Il permesso
          di  soggiorno  non  puo'  avere  validita'  superiore ad un
          periodo di due anni.
             3-quinquies.  La  rappresentanza diplomatica o consolare
          italiana  che  rilascia  il visto di ingresso per motivi di
          lavoro,  ai  sensi  dei  commi 2 e 3 dell'art. 4, ovvero il
          visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
          dell'art.  26, ne da' comunicazione anche in via telematica
          al  Ministero dell'interno e all'INPS nonche' all'INAIL per
          l'inserimento  nell'archivio previsto dal comma 9 dell'art.
          22    entro    trenta    giorni   dal   ricevimento   della
          documentazione.  Uguale  comunicazione e' data al Ministero
          dell'interno  per  i visti di ingresso per ricongiungimento
          familiare  di  cui  all'art.  29  entro  trenta  giorni dal
          ricevimento della documentazione.
             3-sexies.  Nei  casi  di  ricongiungimento familiare, ai
          sensi dell'art. 29, la durata del permesso di soggiorno non
          puo' essere superiore a due anni.
             4.  Il  rinnovo  del  permesso di soggiorno e' richiesto
          dallo  straniero al questore della provincia in cui dimora,
          almeno   sessanta   giorni  prima  della  scadenza,  ed  e'
          sottoposto  alla  verifica delle condizioni previste per il
          rilascio  e  delle diverse condizioni previste dal presente
          testo  unico.  Fatti  salvi  i diversi termini previsti dal
          presente  testo  unico  e dal regolamento di attuazione, il
          permesso  di  soggiorno  e'  rinnovato  per  una durata non
          superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
             4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso
          di soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
             5.  Il  permesso  di  soggiorno  o  il  suo rinnovo sono
          rifiutati   e,   se  il  permesso  di  soggiorno  e'  stato
          rilasciato,  esso  e'  revocato, quando mancano o vengono a
          mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
          nel  territorio  dello  Stato,  fatto salvo quanto previsto
          dall'art.  22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti
          nuovi  elementi  che ne consentano il rilascio e che non si
          tratti    di    irregolarita'    amministrative   sanabili.
          Nell'adottare  il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
          revoca  o  di  diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
          dello   straniero   che   ha   esercitato   il  diritto  al
          ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare
          ricongiunto,  ai  sensi  dell'art. 29, si tiene anche conto
          della  natura  e  della  effettivita' dei vincoli familiari
          dell'interessato  e  dell'esistenza  di  legami familiari e
          sociali  con  il  suo  Paese  d'origine,  nonche',  per  lo
          straniero  gia'  presente  sul  territorio nazionale, anche
          della  durata  del  suo  soggiorno  nel medesimo territorio
          nazionale.
             5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero per
          l'ordine  pubblico  e la sicurezza dello Stato o di uno dei
          Paesi  con  i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per
          la  soppressione  dei controlli alle frontiere interne e la
          libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del
          provvedimento  di  revoca  o  di  diniego  di  rinnovo  del
          permesso  di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto
          anche  di  eventuali  condanne  per  i reati previsti dagli
          articoli  380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del
          codice  di  procedura  penale,  ovvero  per  i reati di cui
          all'art. 12, commi 1 e 3.
             5-ter.  Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
          quando si accerti la violazione del divieto di cui all'art.
          29, comma 1-ter.
             6.  Il  rifiuto  o  la  revoca del permesso di soggiorno
          possono  essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
          o  accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
          lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
          applicabili  in  uno  degli  Stati  contraenti,  salvo  che
          ricorrano   seri   motivi,   in  particolare  di  carattere
          umanitario   o  risultanti  da  obblighi  costituzionali  o
          internazionali dello Stato italiano.
             7.  Gli  stranieri  muniti  del  permesso di soggiorno o
          titolo  equipollente rilasciato dall'autorita' di uno Stato
          appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
          Italia  sono  tenuti  a  dichiarare  la  loro  presenza  al
          questore  con le modalita' e nei termini di cui al comma 2.
          Agli   stessi   e'   rilasciata   idonea   ricevuta   della
          dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          200  mila  a  lire  600  mila. Qualora la dichiarazione non
          venga   resa   entro   sessanta  giorni  dall'ingresso  nel
          territorio  dello  Stato  puo' essere disposta l'espulsione
          amministrativa.
             8.  Il  permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
          cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
          tecnologia  avanzata con caratteristiche anticontraffazione
          conformi  ai  modelli da approvare con decreto del Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione
          e  le  tecnologie,  in  attuazione  del regolamento (CE) n.
          1030/2002  del  Consiglio,  del 13 giugno 2002, riguardante
          l'adozione  di  un  modello  uniforme  per  i  permessi  di
          soggiorno   rilasciati  a  cittadini  di  Paesi  terzi.  Il
          permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in
          conformita'  ai  predetti  modelli  recano  inoltre  i dati
          personali  previsti,  per la carta di identita' e gli altri
          documenti  elettronici,  dall'art. 36 del testo unico delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione   amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
             8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di ingresso
          o  reingresso,  un  permesso  di soggiorno, un contratto di
          soggiorno  o  una  carta  di soggiorno, ovvero contraffa' o
          altera  documenti  al fine di determinare il rilascio di un
          visto  di  ingresso  o  di  reingresso,  di  un permesso di
          soggiorno,  di  un contratto di soggiorno o di una carta di
          soggiorno,   oppure   utilizza   uno   di   tali  documenti
          contraffatti  o alterati e' punito con la reclusione da uno
          a  sei  anni. Se la falsita' concerne un atto o parte di un
          atto  che faccia fede fino a querela di falso la reclusione
          e' da tre a dieci anni. La pena e' aumentata se il fatto e'
          commesso da un pubblico ufficiale.
             9.  Il  permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o
          convertito  entro  venti  giorni dalla data in cui e' stata
          presentata  la  domanda,  se  sussistono  i  requisiti e le
          condizioni   previsti   dal  presente  testo  unico  e  dal
          regolamento  di  attuazione  per  il  permesso di soggiorno
          richiesto  ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
          permesso  da  rilasciare in applicazione del presente testo
          unico.».
             «Art.  6  (Facolta' e obblighi inerenti al soggiorno). -
          1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
          subordinato,   lavoro   autonomo  e  familiari  per  essere
          utilizzato  anche per le altre attivita' consentite. Quello
          rilasciato  per  motivi  di studio e formazione puo' essere
          convertito,  comunque  prima  della  sua scadenza, e previa
          stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo
          rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei
          requisiti  previsti  dall'art. 26, in permesso di soggiorno
          per  motivi  di  lavoro nell'ambito delle quote stabilite a
          norma  dell'art.  3, comma 4, secondo le modalita' previste
          dal regolamento di attuazione.
             2.  Fatta  eccezione  per  i  provvedimenti  riguardanti
          attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, per
          quelli  inerenti  all'accesso alle prestazioni sanitarie di
          cui  all'art.  35  e  per quelli attinenti alle prestazioni
          scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno
          di  cui  all'art.  5,  comma  8, devono essere esibiti agli
          uffici  della pubblica amministrazione ai fini del rilascio
          di    licenze,    autorizzazioni,   iscrizioni   ed   altri
          provvedimenti   di   interesse   dello  straniero  comunque
          denominati.
             3.  Lo  straniero  che,  a  richiesta  degli ufficiali e
          agenti   di   pubblica   sicurezza   non  ottempera,  senza
          giustificato   motivo,   all'ordine   di   esibizione   del
          passaporto  o  di  altro documento di identificazione e del
          permesso  di  soggiorno  o di altro documento attestante la
          regolare  presenza nel territorio dello Stato e' punito con
          l'arresto  fino  ad  un  anno  e con l'ammenda fino ad euro
          2.000.
             4.  Qualora  vi  sia  motivo di dubitare della identita'
          personale  dello  straniero, questi e' sottoposto a rilievi
          fotodattiloscopici e segnaletici.
             5.  Per le verifiche previste dal presente testo unico o
          dal  regolamento  di  attuazione,  l'autorita'  di pubblica
          sicurezza,  quando  vi siano fondate ragioni, richiede agli
          stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita'
          di  un  reddito,  da  lavoro  o  da  altra fonte legittima,
          sufficiente   al  sostentamento  proprio  e  dei  familiari
          conviventi nel territorio dello Stato.
             6.  Salvo  quanto  e' stabilito nelle leggi militari, il
          Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni
          o  in localita' che comunque interessano la difesa militare
          dello  Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per
          mezzo  della  autorita'  locale di pubblica sicurezza o col
          mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
          al  divieto,  possono  essere  allontanati  per mezzo della
          forza pubblica.
             7.   Le   iscrizioni   e  variazioni  anagrafiche  dello
          straniero  regolarmente  soggiornante  sono effettuate alle
          medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita'
          previste  dal  regolamento  di  attuazione. In ogni caso la
          dimora  dello  straniero si considera abitualmente anche in
          caso  di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso
          un   centro  di  accoglienza.  Dell'avvenuta  iscrizione  o
          variazione   l'ufficio   da'  comunicazione  alla  questura
          territorialmente competente.
             8.  Fuori  dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che
          soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al
          questore competente per territorio, entro i quindici giorni
          successivi,  le  eventuali variazioni del proprio domicilio
          abituale.
             9.  Il  documento  di  identificazione  per stranieri e'
          rilasciato  su  modello  conforme  al  tipo  approvato  con
          decreto  del  Ministro dell'interno. Esso non e' valido per
          l'espatrio,  salvo  che  sia  diversamente  disposto  dalle
          convenzioni o dagli accordi internazionali.
             10.  Contro  i  provvedimenti  di  cui  all'art.  5 e al
          presente   articolo   e'   ammesso   ricorso  al  tribunale
          amministrativo regionale competente.».
             «Art.  9  (Permesso  di soggiorno CE per soggiornanti di
          lungo  periodo).  -  1. Lo straniero in possesso, da almeno
          cinque  anni,  di  un  permesso  di  soggiorno  in corso di
          validita', che dimostra la disponibilita' di un reddito non
          inferiore  all'importo  annuo  dell'assegno  sociale e, nel
          caso  di  richiesta  relativa  ai  familiari, di un reddito
          sufficiente  secondo  i  parametri  indicati  nell'art. 29,
          comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei
          parametri  minimi  previsti  dalla  legge regionale per gli
          alloggi  di  edilizia  residenziale pubblica ovvero che sia
          fornito   dei  requisiti  di  idoneita'  igienico-sanitaria
          accertati  dall'Azienda  unita' sanitaria locale competente
          per  territorio,  puo' chiedere al questore il rilascio del
          permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
          per se' e per i familiari di cui all'art. 29, comma 1.
             2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
          periodo  e'  a  tempo  indeterminato ed e' rilasciato entro
          novanta giorni dalla richiesta.
             2-bis.  Il  rilascio  del  permesso  di soggiorno CE per
          soggiornanti   di   lungo   periodo   e'   subordinato   al
          superamento,  da  parte  del  richiedente,  di  un  test di
          conoscenza  della  lingua  italiana,  le  cui  modalita' di
          svolgimento  sono  determinate  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  di concerto con il Ministro dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca;
             3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli
          stranieri che:
              a)  soggiornano  per  motivi  di  studio  o  formazione
          professionale;
              b)  soggiornano a titolo di protezione temporanea o per
          motivi  umanitari  ovvero  hanno  chiesto  il  permesso  di
          soggiorno  a  tale titolo e sono in attesa di una decisione
          su tale richiesta;
              c)  soggiornano  per  asilo  ovvero  hanno  chiesto  il
          riconoscimento  dello  status di rifugiato e sono ancora in
          attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
              d)  sono  titolari di un permesso di soggiorno di breve
          durata  previsto dal presente testo unico e dal regolamento
          di attuazione;
              e)  godono  di  uno  status  giuridico  previsto  dalla
          convenzione    di   Vienna   del   1961   sulle   relazioni
          diplomatiche,  dalla  convenzione  di Vienna del 1963 sulle
          relazioni  consolari,  dalla  convenzione  del  1969  sulle
          missioni  speciali  o  dalla convenzione di Vienna del 1975
          sulla  rappresentanza  degli Stati nelle loro relazioni con
          organizzazioni internazionali di carattere universale.
             4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
          periodo   non   puo'   essere   rilasciato  agli  stranieri
          pericolosi  per  l'ordine  pubblico  o  la  sicurezza dello
          Stato.  Nel  valutare la pericolosita' si tiene conto anche
          dell'appartenenza  dello  straniero  ad una delle categorie
          indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
          come  sostituito  dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n.
          327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
          sostituito  dall'art.  13 della legge 13 settembre 1982, n.
          646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per
          i  reati  previsti  dall'art.  380  del codice di procedura
          penale,  nonche',  limitatamente  ai  delitti  non colposi,
          dall'art. 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di
          un  provvedimento  di  diniego  di rilascio del permesso di
          soggiorno  di cui al presente comma il questore tiene conto
          altresi'   della   durata   del  soggiorno  nel  territorio
          nazionale   e   dell'inserimento   sociale,   familiare   e
          lavorativo dello straniero.
             5.  Ai  fini  del calcolo del periodo di cui al comma 1,
          non  si  computano  i  periodi  di  soggiorno  per i motivi
          indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.
             6.  Le  assenze dello straniero dal territorio nazionale
          non  interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e
          sono  incluse  nel computo del medesimo periodo quando sono
          inferiori   a   sei   mesi   consecutivi   e  non  superano
          complessivamente  dieci  mesi  nel  quinquennio,  salvo che
          detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere
          agli  obblighi  militari,  da gravi e documentati motivi di
          salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
             7.  Il  permesso  di  soggiorno  di  cui  al  comma 1 e'
          revocato:
              a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
              b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
              c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per
          il rilascio, di cui al comma 4;
              d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un
          periodo di dodici mesi consecutivi;
              e)  in caso di conferimento di permesso di soggiorno di
          lungo  periodo  da  parte di altro Stato membro dell'Unione
          europea,  previa  comunicazione da parte di quest'ultimo, e
          comunque  in caso di assenza dal territorio dello Stato per
          un periodo superiore a sei anni.
             8.  Lo  straniero al quale e' stato revocato il permesso
          di  soggiorno  ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7,
          puo'  riacquistarlo,  con  le  stesse  modalita'  di cui al
          presente  articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma
          1, e' ridotto a tre anni.
             9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di
          soggiorno  CE  per  soggiornanti di lungo periodo e nei cui
          confronti   non   debba  essere  disposta  l'espulsione  e'
          rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  per  altro tipo in
          applicazione del presente testo unico.
             10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno
          CE  per  soggiornanti  di  lungo periodo, l'espulsione puo'
          essere disposta:
              a)  per  gravi  motivi  di  ordine pubblico o sicurezza
          dello Stato;
              b)   nei   casi   di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del
          decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
              c)   quando   lo  straniero  appartiene  ad  una  delle
          categorie indicate all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956,
          n.  1423,  ovvero all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n.
          575,   sempre   che  sia  stata  applicata,  anche  in  via
          cautelare,  una delle misure di cui all'art. 14 della legge
          19 marzo 1990, n. 55.
             11.   Ai   fini   dell'adozione   del  provvedimento  di
          espulsione  di  cui  al  comma  10,  si  tiene  conto anche
          dell'eta'  dell'interessato, della durata del soggiorno sul
          territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per
          l'interessato  e i suoi familiari, dell'esistenza di legami
          familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
          di tali vincoli con il Paese di origine.
             12.   Oltre   a   quanto   previsto   per  lo  straniero
          regolarmente  soggiornante  nel  territorio dello Stato, il
          titolare  del  permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
          lungo periodo puo':
              a)  fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione
          di  visto  e circolare liberamente sul territorio nazionale
          salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 6;
              b)  svolgere  nel territorio dello Stato ogni attivita'
          lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
          espressamente  riserva al cittadino o vieta allo straniero.
          Per  lo  svolgimento di attivita' di lavoro subordinato non
          e'  richiesta  la stipula del contratto di soggiorno di cui
          all'art. 5-bis;
              c)  usufruire  delle prestazioni di assistenza sociale,
          di  previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in
          materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative
          all'accesso  a  beni e servizi a disposizione del pubblico,
          compreso  l'accesso  alla  procedura  per  l'ottenimento di
          alloggi  di  edilizia  residenziale pubblica, salvo che sia
          diversamente   disposto   e   sempre   che  sia  dimostrata
          l'effettiva   residenza   dello  straniero  sul  territorio
          nazionale;
              d)  partecipare alla vita pubblica locale, con le forme
          e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
             13.   E'  autorizzata  la  riammissione  sul  territorio
          nazionale  dello  straniero  espulso  da altro Stato membro
          dell'Unione  europea  titolare del permesso di soggiorno CE
          per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non
          costituisce   un   pericolo  per  l'ordine  pubblico  e  la
          sicurezza dello Stato.».
             «Art.  14  (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando non
          e'   possibile   eseguire   con  immediatezza  l'espulsione
          mediante   accompagnamento   alla   frontiera   ovvero   il
          respingimento,  perche' occorre procedere al soccorso dello
          straniero,  accertamenti  supplementari  in ordine alla sua
          identita'   o   nazionalita',  ovvero  all'acquisizione  di
          documenti  per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita' di
          vettore  o  altro  mezzo  di  trasporto idoneo, il questore
          dispone  che  lo  straniero  sia  trattenuto  per  il tempo
          strettamente necessario presso il centro di identificazione
          e  di  espulsione  piu'  vicino,  tra  quelli individuati o
          costituiti   con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto  con  i Ministri per la solidarieta' sociale e del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
             2.  Lo  straniero e' trattenuto nel centro con modalita'
          tali  da  assicurare  la  necessaria assistenza ed il pieno
          rispetto  della  sua  dignita'.  Oltre  a  quanto  previsto
          dall'art.  2,  comma  6,  e'  assicurata  in  ogni  caso la
          liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
             3.  Il  questore  del  luogo  in  cui si trova il centro
          trasmette   copia   degli   atti   al   giudice   di   pace
          territorialmente   competente,   per  la  convalida,  senza
          ritardo  e  comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
          del provvedimento.
             4.  L'udienza  per  la  convalida si svolge in camera di
          consiglio  con la partecipazione necessaria di un difensore
          tempestivamente   avvertito.   L'interessato  e'  anch'esso
          tempestivamente  informato  e  condotto nel luogo in cui il
          giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili
          le  disposizioni  di  cui al sesto e al settimo periodo del
          comma  8  dell'art. 13. Il giudice provvede alla convalida,
          con  decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
          verificata  l'osservanza  dei  termini,  la sussistenza dei
          requisiti  previsti  dall'art.  13  e  dal  presente  art.,
          escluso   il   requisito  della  vicinanza  del  centro  di
          identificazione  e  di  espulsione  di  cui  al  comma 1, e
          sentito  l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa
          di  avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine
          per  la  decisione. La convalida puo' essere disposta anche
          in occasione della convalida del decreto di accompagnamento
          alla  frontiera,  nonche'  in  sede  di  esame  del ricorso
          avverso il provvedimento di espulsione.
             5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un
          periodo    di    complessivi    trenta    giorni.   Qualora
          l'accertamento  dell'identita' e della nazionalita', ovvero
          l'acquisizione  di  documenti per il viaggio presenti gravi
          difficolta',  il  giudice,  su richiesta del questore, puo'
          prorogare  il  termine  di  ulteriori  trenta giorni. Anche
          prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
          respingimento,   dandone  comunicazione  senza  ritardo  al
          giudice.   Trascorso  tale  termine,  in  caso  di  mancata
          cooperazione  al  rimpatrio  del  cittadino del Paese terzo
          interessato  o di ritardi nell'ottenimento della necessaria
          documentazione  dai  Paesi terzi, il questore puo' chiedere
          al  giudice  di  pace  la  proroga del trattenimento per un
          periodo  ulteriore  di  sessanta  giorni.  Qualora  non sia
          possibile  procedere  all'espulsione  in quanto, nonostante
          sia  stato  compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le
          condizioni  di  cui al periodo precedente, il questore puo'
          chiedere   al  giudice  un'ulteriore  proroga  di  sessanta
          giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non
          puo' essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in
          ogni  caso,  puo'  eseguire l'espulsione e il respingimento
          anche  prima  della scadenza del termine prorogato, dandone
          comunicazione senza ritardo al giudice di pace.
             5-bis.  Quando  non  sia  stato  possibile trattenere lo
          straniero   presso   un   centro   di   identificazione  ed
          espulsione,  ovvero  la  permanenza  in  tale struttura non
          abbia  consentito  l'esecuzione  con l'accompagnamento alla
          frontiera  dell'espulsione o del respingimento, il questore
          ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato
          entro  il  termine  di  cinque giorni. L'ordine e' dato con
          provvedimento    scritto,   recante   l'indicazione   delle
          conseguenze  sanzionatorie della permanenza illegale, anche
          reiterata,   nel   territorio  dello  Stato.  L'ordine  del
          questore    puo'   essere   accompagnato   dalla   consegna
          all'interessato   della   documentazione   necessaria   per
          raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del
          suo  Paese  in  Italia,  anche  se  onoraria,  nonche'  per
          rientrare  nello  Stato di appartenenza ovvero, quando cio'
          non sia possibile, nello Stato di provenienza.
             5-ter.   Lo  straniero  che  senza  giustificato  motivo
          permane   illegalmente   nel  territorio  dello  Stato,  in
          violazione  dell'ordine impartito dal questore ai sensi del
          comma  5-bis,  e' punito con la reclusione da uno a quattro
          anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti
          per  ingresso  illegale  nel  territorio nazionale ai sensi
          dell'art.  13, comma 2, lettere a) e c),ovvero per non aver
          richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la
          propria  presenza  nel  territorio  dello Stato nel termine
          prescritto  in  assenza  di cause di forza maggiore, ovvero
          per  essere  stato  il  permesso  revocato  o annullato. Si
          applica  la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se
          l'espulsione  e'  stata  disposta  perche'  il  permesso di
          soggiorno e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e'
          stato  richiesto  il  rinnovo,  ovvero  se la richiesta del
          titolo  di  soggiorno  e'  stata  rifiutata,  ovvero  se lo
          straniero  si  e'  trattenuto nel territorio dello Stato in
          violazione  dell'art.  1,  comma  3,  della legge 28 maggio
          2007,  n.  68. Inogni caso, salvo che lo straniero si trovi
          in  stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione
          di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento
          alla  frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione
          all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi
          del  comma  5-bis.  Qualora  non  sia  possibile  procedere
          all'accompagnamento   alla   frontiera,   si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  5-bis  del presente
          articolo nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui
          all'art. 13, comma 3.
             5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di
          espulsione  di  cui  al  comma 5-tere di un nuovo ordine di
          allontanamento  di  cui  al  comma  5-bis,  che  continua a
          permanere  illegalmente  nel  territorio  dello  Stato,  e'
          punito   con  la  reclusione  da  uno  a  cinque  anni.  Si
          applicano,  in  ogni  caso, le disposizioni di cui al comma
          5-ter, terzo e ultimo periodo.
             5-quinquies.  Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo
          periodo,  e  5-quatersi procede con rito direttissimo ed e'
          obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.
             Omissis.».
             «Art.  19  (Divieti di espulsione e di respingimento). -
          1.   In   nessun  caso  puo'  disporsi  l'espulsione  o  il
          respingimento  verso  uno  Stato  in cui lo straniero possa
          essere  oggetto  di  persecuzione  per  motivi di razza, di
          sesso,   di  lingua,  di  cittadinanza,  di  religione,  di
          opinioni  politiche,  di  condizioni  personali  o sociali,
          ovvero  possa  rischiare  di essere rinviato verso un altro
          Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
             2.  Non  e'  consentita l'espulsione, salvo che nei casi
          previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti:
              a)  degli  stranieri  minori di anni diciotto, salvo il
          diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
              b)   degli   stranieri   in  possesso  della  carta  di
          soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9;
              c)  degli  stranieri  conviventi  con  parenti entro il
          secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
              d)  delle  donne  in stato di gravidanza o nei sei mesi
          successivi alla nascita del figlio cui provvedono.».
             «Art.  22  (Lavoro  subordinato  a  tempo  determinato e
          indeterminato).  - 1. In ogni provincia e' istituito presso
          la   prefettura-ufficio   territoriale   del   Governo  uno
          sportello    unico    per    l'immigrazione,   responsabile
          dell'intero   procedimento   relativo   all'assunzione   di
          lavoratori  subordinati  stranieri  a  tempo determinato ed
          indeterminato.
             2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
          soggiornante  in Italia che intende instaurare in Italia un
          rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  o
          indeterminato  con  uno straniero residente all'estero deve
          presentare  allo  sportello  unico per l'immigrazione della
          provincia  di  residenza  ovvero  di  quella in cui ha sede
          legale  l'impresa,  ovvero  di  quella  ove  avra' luogo la
          prestazione lavorativa:
              a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
              b)  idonea  documentazione  relativa  alle modalita' di
          sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
              c)   la   proposta   di   contratto  di  soggiorno  con
          specificazione   delle   relative  condizioni,  comprensiva
          dell'impegno  al  pagamento da parte dello stesso datore di
          lavoro  delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
          provenienza;
              d)   dichiarazione   di   impegno   a  comunicare  ogni
          variazione concernente il rapporto di lavoro.
             3.  Nei  casi  in  cui  non abbia una conoscenza diretta
          dello  straniero,  il datore di lavoro italiano o straniero
          regolarmente   soggiornante   in  Italia  puo'  richiedere,
          presentando  la  documentazione di cui alle lettere b) e c)
          del  comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
          iscritte   nelle   liste  di  cui  all'art.  21,  comma  5,
          selezionate  secondo  criteri  definiti  nel regolamento di
          attuazione.
             4.  Lo  sportello  unico  per l'immigrazione comunica le
          richieste  di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di
          cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469,  competente  in relazione alla provincia di residenza,
          domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a
          diffondere  le offerte per via telematica agli altri centri
          ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro
          mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti
          dall'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
          Decorsi  venti giorni senza che sia stata presentata alcuna
          domanda  da  parte  di  lavoratore nazionale o comunitario,
          anche   per   via  telematica,  il  centro  trasmette  allo
          sportello  unico  richiedente  una certificazione negativa,
          ovvero  le  domande  acquisite  comunicandole  altresi'  al
          datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il
          centro  per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello
          unico procede ai sensi del comma 5.
             5.   Lo   sportello   unico   per   l'immigrazione,  nel
          complessivo   termine  massimo  di  quaranta  giorni  dalla
          presentazione della richiesta, a condizione che siano state
          rispettate   le  prescrizioni  di  cui  al  comma  2  e  le
          prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
          alla  fattispecie,  rilascia,  in  ogni  caso,  sentito  il
          questore,  il  nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
          quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'art. 3,
          comma  4,  e  dell'art.  21,  e,  a richiesta del datore di
          lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice
          fiscale,  agli  uffici  consolari,  ove  possibile  in  via
          telematica.   Il   nulla  osta  al  lavoro  subordinato  ha
          validita'  per  un  periodo  non superiore a sei mesi dalla
          data del rilascio.
             6.  Gli  uffici  consolari  del  Paese di residenza o di
          origine  dello  straniero provvedono, dopo gli accertamenti
          di  rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione
          del  codice  fiscale,  comunicato dallo sportello unico per
          l'immigrazione.   Entro   otto   giorni  dall'ingresso,  lo
          straniero   si   reca   presso   lo   sportello  unico  per
          l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
          del  contratto  di  soggiorno che resta ivi conservato e, a
          cura  di  quest'ultimo,  trasmesso  in  copia all'autorita'
          consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
             7.  Il  datore  di  lavoro che omette di comunicare allo
          sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del
          rapporto  di lavoro intervenuto con lo straniero, e' punito
          con  la  sanzione  amministrativa  da 500 a 2.500 euro. Per
          l'accertamento e l'irrogazione della sanzione e' competente
          il prefetto.
             8.   Salvo   quanto   previsto  dall'art.  23,  ai  fini
          dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
          extracomunitario  deve  essere  munito del visto rilasciato
          dal  consolato  italiano  presso  lo  Stato di origine o di
          stabile residenza del lavoratore.
             9.  Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
          collegamenti   telematici,   le   informazioni  anagrafiche
          relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
          il  permesso  di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
          idoneo  per  l'accesso  al lavoro, e comunicano altresi' il
          rilascio  dei  permessi  concernenti  i  familiari ai sensi
          delle  disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
          delle   informazioni  ricevute,  costituisce  un  «Archivio
          anagrafico  dei lavoratori extracomunitari», da condividere
          con  altre  amministrazioni  pubbliche;  lo  scambio  delle
          informazioni   avviene   in   base  a  convenzione  tra  le
          amministrazioni  interessate.  Le  stesse informazioni sono
          trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura  delle  questure,
          all'ufficio    finanziario    competente    che    provvede
          all'attribuzione del codice fiscale.
             10.  Lo  sportello  unico per l'immigrazione fornisce al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
          il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
          adottate nei decreti di cui all'art. 3, comma 4.
             11.  La  perdita  del  posto  di  lavoro non costituisce
          motivo  di  revoca  del permesso di soggiorno al lavoratore
          extracomunitario    ed   ai   suoi   familiari   legalmente
          soggiornanti.  Il  lavoratore  straniero  in  possesso  del
          permesso  di  soggiorno per lavoro subordinato che perde il
          posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
          nelle  liste  di  collocamento  per  il  periodo di residua
          validita'  del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che
          si  tratti  di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
          per  un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di
          attuazione  stabilisce  le  modalita'  di  comunicazione ai
          centri  per  l'impiego,  anche  ai fini dell'iscrizione del
          lavoratore   straniero  nelle  liste  di  collocamento  con
          priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
             11-bis.  Lo  straniero  che  ha  conseguito in Italia il
          dottorato  o  il  master  universitario di secondo livello,
          alla  scadenza  del  permesso  di  soggiorno  per motivi di
          studio,   puo'   essere   iscritto  nell'elenco  anagrafico
          previsto  dall'art. 4 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un
          periodo  non  superiore  a dodici mesi, ovvero, in presenza
          dei  requisiti  previsti  dal  presente  testo  unico, puo'
          chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi
          di lavoro.
             12.   Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie
          dipendenze  lavoratori  stranieri  privi  del  permesso  di
          soggiorno   previsto  dal  presente  art.,  ovvero  il  cui
          permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
          termini  di  legge,  il  rinnovo,  revocato o annullato, e'
          punito  con  la  reclusione da sei mesi a tre anni e con la
          multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
             13.  Salvo  quanto  previsto per i lavoratori stagionali
          dall'art.  25,  comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
          extracomunitario  conserva  i  diritti  previdenziali  e di
          sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente
          dalla  vigenza di un accordo di reciprocita' al verificarsi
          della  maturazione  dei  requisiti previsti dalla normativa
          vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta',
          anche  in  deroga al requisito contributivo minimo previsto
          dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
             14.  Le  attribuzioni  degli  istituti di patronato e di
          assistenza  sociale,  di  cui  alla legge 30 marzo 2001, n.
          152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
          regolare attivita' di lavoro in Italia.
             15.  I  lavoratori  italiani  ed extracomunitari possono
          chiedere   il   riconoscimento   di  titoli  di  formazione
          professionale  acquisiti  all'estero; in assenza di accordi
          specifici,   il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali,  sentita  la  commissione  centrale per l'impiego,
          dispone  condizioni  e  modalita'  di  riconoscimento delle
          qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
          puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
          a  tutti  i  corsi  di  formazione  e  di  riqualificazione
          programmati nel territorio della Repubblica.
             16. Le disposizioni di cui al presente art. si applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative
          norme di attuazione.».
             «Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari). - 1.
          Al  di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli
          precedenti,  autorizzati  nell'ambito  delle  quote  di cui
          all'art.   3,   comma   4,  il  regolamento  di  attuazione
          disciplina  particolari modalita' e termini per il rilascio
          delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
          permessi  di  soggiorno  per lavoro subordinato, per ognuna
          delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
              a)  dirigenti  o  personale  altamente specializzato di
          societa'  aventi  sede o filiali in Italia ovvero di uffici
          di  rappresentanza  di  societa' estere che abbiano la sede
          principale  di attivita' nel territorio di uno Stato membro
          dell'Organizzazione    mondiale   del   commercio,   ovvero
          dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
          o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
              b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
              c)  i  professori  universitari destinati a svolgere in
          Italia un incarico accademico;
              d) traduttori e interpreti;
              e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso
          all'estero  da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico
          a  tempo  pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati
          membri  dell'Unione  europea  residenti  all'estero  che si
          trasferiscono  in  Italia, per la prosecuzione del rapporto
          di lavoro domestico;
              f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di
          formazione  professionale,  svolgano  periodi temporanei di
          addestramento  presso datori di lavoro italiani effettuando
          anche  prestazioni  che  rientrano  nell'ambito  del lavoro
          subordinato;
              g)  lavoratori  alle  dipendenze  di  organizzazioni  o
          imprese  operanti  nel territorio italiano, che siano stati
          ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
          adempiere  funzioni  o  compiti  specifici,  per un periodo
          limitato  o  determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando
          tali compiti o funzioni siano terminati;
              h)  lavoratori marittimi occupati nella misura e con le
          modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
              i)  lavoratori  dipendenti  regolarmente  retribuiti da
          datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
          aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
          i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
          persone   fisiche   o  giuridiche,  italiane  o  straniere,
          residenti  in  Italia, al fine di effettuare nel territorio
          italiano  determinate  prestazioni  oggetto di contratto di
          appalto   stipulato  tra  le  predette  persone  fisiche  o
          giuridiche  residenti  o  aventi  sede  in  Italia e quelle
          residenti  o  aventi  sede  all'estero,  nel rispetto delle
          disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
          23  ottobre  1960,  n. 1369, e delle norme internazionali e
          comunitarie;
              l)  lavoratori  occupati  presso  circhi  o  spettacoli
          viaggianti all'estero;
              m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici,
          teatrali, concertistici o di balletto;
              n)  ballerini,  artisti e musicisti da impiegare presso
          locali di intrattenimento;
              o)  artisti  da  impiegare  da enti musicali teatrali o
          cinematografici  o  da  imprese  radiofoniche o televisive,
          pubbliche  o  private,  o  da enti pubblici, nell'ambito di
          manifestazioni culturali o folcloristiche;
              p)  stranieri  che siano destinati a svolgere qualsiasi
          tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa'
          sportive  italiane  ai  sensi della legge 23 marzo 1981, n.
          91;
              q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati
          in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di
          stampa   quotidiani   o   periodici,  ovvero  da  emittenti
          radiofoniche o televisive straniere;
              r)   persone   che,   secondo   le   norme  di  accordi
          internazionali  in  vigore per l'Italia, svolgono in Italia
          attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
          programmi  di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o
          sono persone collocate «alla pari»;
              r-bis)    infermieri   professionali   assunti   presso
          strutture sanitarie pubbliche e private.
             1-bis.  Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera
          i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai
          datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
          aventi  sede  in  uno  Stato membro dell'Unione europea, il
          nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da
          parte  del  committente,  del contratto in base al quale la
          prestazione   di   servizi  ha  luogo,  unitamente  ad  una
          dichiarazione  del datore di lavoro contenente i nominativi
          dei  lavoratori  da  distaccare e attestante la regolarita'
          della  loro  situazione  con riferimento alle condizioni di
          residenza  e  di  lavoro  nello  Stato  membro  dell'Unione
          europea   in   cui   ha   sede  il  datore  di  lavoro.  La
          comunicazione  e'  presentata  allo  sportello  unico della
          prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo, ai fini del
          rilascio del permesso di soggiorno.
             1-ter.  Il  nulla  osta  al  lavoro  per  gli  stranieri
          indicati  al  comma 1, lettere a), c)e g), e' sostituito da
          una  comunicazione  da  parte  del  datore  di lavoro della
          proposta  di contratto di soggiorno per lavoro subordinato,
          previsto  dall'art.  5-bis.  La comunicazione e' presentata
          con   modalita'   informatiche  allo  sportello  unico  per
          l'immigrazione  della  prefettura-ufficio  territoriale del
          Governo.  Lo  sportello unico trasmette la comunicazione al
          questore  per  la  verifica  della  insussistenza di motivi
          ostativi  all'ingresso  dello  straniero ai sensi dell'art.
          31,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove
          nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime
          modalita'  informatiche,  alla rappresentanza diplomatica o
          consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto
          giorni  dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso
          lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore
          di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno
          e per la richiesta del permesso di soggiorno.
             1-quater.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1-ter si
          applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
          Ministero  dell'interno,  sentito  il Ministero del lavoro,
          della   salute  e  delle  politiche  sociali,  un  apposito
          protocollo  di  intesa, con cui i medesimi datori di lavoro
          garantiscono    la    capacita'   economica   richiesta   e
          l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
          lavoro di categoria.
             2.  In deroga alle disposizioni del presente testo unico
          i   lavoratori  extracomunitari  dello  spettacolo  possono
          essere  assunti  alle  dipendenze  dei datori di lavoro per
          esigenze   connesse  alla  realizzazione  e  produzione  di
          spettacoli   previa   apposita   autorizzazione  rilasciata
          dall'ufficio  speciale  per  il collocamento dei lavoratori
          dello  spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono,
          sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
          provvisorio    dell'autorita'   provinciale   di   pubblica
          sicurezza.  L'autorizzazione  e'  rilasciata,  salvo che si
          tratti  di  personale  artistico  ovvero  di  personale  da
          utilizzare  per periodi non superiori a tre mesi, prima che
          il   lavoratore   extracomunitario   entri  nel  territorio
          nazionale.   I  lavoratori  extracomunitari  autorizzati  a
          svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
          spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
          qualifica  di  assunzione.  Il Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con le Autorita' di Governo
          competenti   in   materia  di  turismo  ed  in  materia  di
          spettacolo,  determina  le  procedure e le modalita' per il
          rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
             3.  Rimangono  ferme  le  disposizioni  che prevedono il
          possesso  della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
          determinate attivita'.
             4.  Il  regolamento  di cui all'art. 1 contiene altresi'
          norme   per   l'attuazione  delle  convenzioni  ed  accordi
          internazionali   in  vigore  relativamente  all'ingresso  e
          soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze
          di  rappresentanze  diplomatiche  o  consolari o di enti di
          diritto internazionale aventi sede in Italia.
             5.  L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri
          non  appartenenti  all'Unione europea e' disciplinato dalle
          disposizioni    particolari    previste    negli    accordi
          internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
             5-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  su  proposta  del  Comitato olimpico
          nazionale  italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno
          e  del  lavoro e delle politiche sociali, e' determinato il
          limite  massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri
          che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
          comunque   retribuita,  da  ripartire  tra  le  federazioni
          sportive  nazionali.  Tale  ripartizione  e' effettuata dal
          CONI   con  delibera  da  sottoporre  all'approvazione  del
          Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
          criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
          stagione  agonistica  anche al fine di assicurare la tutela
          dei vivai giovanili.».
             «Art.  32  (Disposizioni  concernenti minori affidati al
          compimento  della  maggiore eta'). - 1. Al compimento della
          maggiore  eta', allo straniero nei cui confronti sono state
          applicate  le disposizioni di cui all'art. 31, commi 1 e 2,
          e,  fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma 1-bis, ai
          minori  che sono stati affidati, ai sensi dell'art. 2 della
          legge  4  maggio  1983,  n.  184, puo' essere rilasciato un
          permesso  di  soggiorno  per motivi di studio di accesso al
          lavoro,  di  lavoro  subordinato  o  autonomo, per esigenze
          sanitarie  o  di cura. Il permesso di soggiorno per accesso
          al  lavoro  prescinde  dal  possesso  dei  requisiti di cui
          all'art. 23.
             1-bis.  Il  permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo'
          essere  rilasciato  per  motivi  di  studio,  di accesso al
          lavoro   ovvero   di  lavoro  subordinato  o  autonomo,  al
          compimento   della   maggiore   eta',  sempreche'  non  sia
          intervenuta   una  decisione  del  Comitato  per  i  minori
          stranieri  di  cui  all'art.  33,  ai  minori stranieri non
          accompagnati,  affidati  ai sensi dell'art. 2 della legge 4
          maggio  1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, che siano
          stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un
          progetto  di  integrazione  sociale  e civile gestito da un
          ente  pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale
          e  che  comunque sia iscritto nel registro istituito presso
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art.
          52  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1999, n. 394.
             1-ter.  L'ente  gestore  dei  progetti  deve garantire e
          provare   con   idonea   documentazione,   al  momento  del
          compimento  della maggiore eta' del minore straniero di cui
          al  comma  1-bis, che l'interessato si trova sul territorio
          nazionale  da  non  meno  di  tre  anni,  che ha seguito il
          progetto  per non meno di due anni, ha la disponibilita' di
          un  alloggio  e  frequenta  corsi  di  studio ovvero svolge
          attivita'  lavorativa  retribuita  nelle  forme  e  con  le
          modalita'  previste  dalla  legge  italiana,  ovvero  e' in
          possesso  di  contratto  di  lavoro  anche  se  non  ancora
          iniziato.
             1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati
          ai  sensi  del presente art. e' portato in detrazione dalle
          quote  di  ingresso definite annualmente nei decreti di cui
          all'art. 3, comma 4.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  407  del codice di
          procedura  penale,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «Art.  407  (Termini  di  durata  massima delle indagini
          preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'art. 393 comma
          4,  la  durata delle indagini preliminari non puo' comunque
          superare diciotto mesi.
             2.  La  durata  massima  e'  tuttavia  di due anni se le
          indagini preliminari riguardano:
              a) i delitti appresso indicati:
               1)  delitti  di  cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
          422  del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
          aggravate  previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
          e  291-quater,  comma  4,  del  testo  unico  approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43;
               2)  delitti  consumati  o tentati di cui agli articoli
          575,  628,  terzo  comma,  629,  secondo comma, e 630 dello
          stesso codice penale;
               3)   delitti  commessi  avvalendosi  delle  condizioni
          previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
          di  agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
          stesso art.;
               4)  delitti  commessi per finalita' di terrorismo o di
          eversione  dell'ordinamento  costituzionale  per i quali la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo  a  cinque  anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
          delitti  di  cui  agli  articoli  270,  terzo  comma e 306,
          secondo comma, del codice penale;
               5)  delitti  di  illegale  fabbricazione, introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in  luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine  nonche'  di  piu' armi comuni da sparo escluse
          quelle  previste  dall'art.  2, comma terzo, della legge 18
          aprile 1975, n. 110;
               6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle
          ipotesi  aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del
          testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
               7)  delitto  di cui all'art. 416 del codice penale nei
          casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
               7-bis)   dei  delitti  previsto  dagli  articoli  600,
          600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle
          ipotesi  aggravate  previste dall'art. 609-ter, 609-quater,
          609-octies  del codice penale, nonche' dei delitti previsti
          dall'art.  12,  comma  3, del testo unico di cui al decreto
          legislativo   25   luglio   1998,   n.  286,  e  successive
          modificazioni;
              b)   notizie   di  reato  che  rendono  particolarmente
          complesse  le  investigazioni per la molteplicita' di fatti
          tra  loro  collegati ovvero per l'elevato numero di persone
          sottoposte alle indagini o di persone offese;
              c)  indagini  che  richiedono  il  compimento  di  atti
          all'estero;
              d)  procedimenti  in cui e' indispensabile mantenere il
          collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
          dell'art. 371.
             3.  Salvo  quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il
          pubblico  ministero  non abbia esercitato l'azione penale o
          richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge
          o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo
          la scadenza del termine non possono essere utilizzati.».
             -  Si  riporta  il  comma  1  dell'art.  11  del decreto
          Presidente   della   Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223
          (Approvazione   del   nuovo  regolamento  anagrafico  della
          popolazione   residente),   cosi'   come  modificato  dalla
          presente legge:
             «1.  La  cancellazione  dall'anagrafe  della popolazione
          residente viene effettuata:
              a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente
          dichiarata;
              b)  per trasferimento della residenza in altro comune o
          all'estero,  nonche'  per  trasferimento  del  domicilio in
          altro comune per le persone senza fissa dimora;
              c)   per  irreperibilita'  accertata  a  seguito  delle
          risultanze  delle  operazioni del censimento generale della
          popolazione,   ovvero,   quando,   a  seguito  di  ripetuti
          accertamenti,  opportunamente  intervallati, la persona sia
          risultata irreperibile, nonche', per i cittadini stranieri,
          per  irreperibilita'  accertata,  ovvero  per  effetto  del
          mancato  rinnovo  della  dichiarazione  di  cui all'art. 7,
          comma  3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di
          soggiorno  o  della  carta  di  soggiorno, previo avviso da
          parte  dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi
          trenta giorni.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  45  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
             «Art.  45 (Fondo nazionale per le politiche migratorie).
          -  1.  Presso  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
          istituito  il  Fondo nazionale per le politiche migratorie;
          destinato  al  finanziamento  delle  iniziative di cui agli
          articoli  20,  38,  40,  42  e  46,  inserite nei programmi
          annuali  o  pluriennali  dello  Stato, delle regioni, delle
          province  e  dei  comuni.  La dotazione del Fondo, al netto
          delle  somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, e'
          stabilito  in  lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire
          58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per
          l'anno  1999.  Alla  determinazione  del Fondo per gli anni
          successivi  si  provvede  ai  sensi  dell'art. 11, comma 3,
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni   ed   integrazioni.   Al  Fondo  affluiscono
          altresi'  le  somme  derivanti  da  contributi  e donazioni
          eventualmente  disposti  da  privati, enti, organizzazioni,
          anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che
          sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato per
          essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo e' annualmente
          ripartito  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  di  concerto  con  i  Ministri  interessati.  Il
          regolamento  di  attuazione  disciplina le modalita' per la
          presentazione,   l'esame,  l'erogazione,  la  verifica,  la
          rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.
             2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano,
          nelle  materie  di  propria competenza, programmi annuali o
          pluriennali  relativi  a  proprie  iniziative  e  attivita'
          concernenti   l'immigrazione,   con   particolare  riguardo
          all'effettiva  e completa attuazione operativa del presente
          testo unico e del regolamento di attuazione, alle attivita'
          culturali,  formative,  informative,  di  integrazione e di
          promozione  di pari opportunita'. I programmi sono adottati
          secondo  i  criteri e le modalita' indicati dal regolamento
          di  attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private
          prioritarie  per  il  finanziamento  da  parte  del  Fondo,
          compresa  l'erogazione  di  contributi agli enti locali per
          l'attuazione del programma.
             3.  Con effetto dal mese successivo alla data di entrata
          in  vigore  della  legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da
          data  non  successiva  al  1° gennaio 1998, il 95 per cento
          delle  somme  derivanti  dal  gettito del contributo di cui
          all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943,
          e'  destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di
          cui  al  comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data
          di   entrata  in  vigore  del  presente  testo  unico  tale
          destinazione  e'  disposta  per  l'intero  ammontare  delle
          predette  somme.  A tal fine le medesime somme sono versate
          dall'INPS  all'entrata  del bilancio dello Stato per essere
          assegnate  al predetto Fondo. Il contributo di cui all'art.
          13,  comma  2,  della  legge  30  dicembre 1986, n. 943, e'
          soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.».
             - Si riporta il testo dell'art. 20, comma 8, della legge
          8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali”».
             «8.   A   decorrere   dall'anno   2002  lo  stanziamento
          complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
          determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
          all'art.  11,  comma  3,  lettera  d), della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  assicurando
          comunque  la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
          della presente legge.».
             -  Si  riporta  il  comma 2-bis dell'art. 33 del decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
             «2-bis.   Il   provvedimento  di  rimpatrio  del  minore
          straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma
          2,  e'  adottato  dal  Comitato di cui al comma 1. Nel caso
          risulti  instaurato  nei  confronti  dello stesso minore un
          procedimento   giurisdizionale,   l'autorita'   giudiziaria
          rilascia  il  nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
          esigenze processuali.».
             -  La legge 27 maggio 1991, n. 176, recante «Ratifica ed
          esecuzione  della  convenzione  sui  diritti del fanciullo,
          fatta  a  New York il 20 novembre 1989» e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  11  giugno  1991,  n. 135, supplemento
          ordinario.
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 10 del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n. 282, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 recante
          «Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di finanza
          pubblica» (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302):
             «5.   Al   fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'   istituito  un  apposito  “Fondo  per  interventi
          strutturali   di   politica   economica”,   alla  cui
          costituzione  concorrono  le  maggiori entrate, valutate in
          2.215,5  milioni  di  euro  per  l'anno 2005, derivanti dal
          comma 1.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  4 dell'art. 5 del
          decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, recante
          «Disposizioni   urgenti  per  salvaguardare  il  potere  di
          acquisto   delle   famiglie»,  (pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 luglio 2008, n. 174):
             «4.    Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
          dotazione  pari  a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120
          milioni  di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per
          l'anno  2010,  da  utilizzare  a  reintegro delle dotazioni
          finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
          disposto,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
             - Si riporta il testo degli articoli 7, secondo comma, e
          11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante
          «Riforma  di  alcune  norme  di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio»:
             «Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
          ordine). - Omissis.
             Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
          Corte  dei  conti,  sono  trasferite  dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
              1)  per  il  pagamento  dei  residui  passivi  di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa;
              2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
          aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
          e la riscossione delle entrate.
             Omissis.».
             «Art. 11-ter. - Omissis.
             7.   Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)