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La Camera dei deputati ad il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni per l'operativita'
delle reti di imprese)
1. All'articolo 3 del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-ter:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli
aderenti alla rete";
2) alla lettera b), dopo le parole: "l'indicazione" sono inserite
le seguenti: "degli obiettivi strategici e" e dopo le parole: "della
rete" sono aggiunte le seguenti: ", che dimostrino il miglioramento
della capacita' innovativa e della competitivita' sul mercato";
3) alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ".
Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615
del codice civile";
4) alla lettera d), dopo le parole: "del contratto" sono inserite
le seguenti: ", le modalita' di adesione di altre imprese";
5) alla lettera e), la parola: "programma" e' sostituita dalla
seguente: "contratto" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
". Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete,
l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali,
aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione
negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonche' nelle procedure
inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito,
all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti
italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di
internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento";
b) dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
"4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma
4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono
adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla
ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti
disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete,
interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e),
secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le
procedure di rispettivo interesse";
c) al comma 4-quinquies, le parole: "lettera b)" sono sostituite
dalle seguenti: "lettere b), c) e d)" e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", previa autorizzazione rilasciata con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa
richiesta".
2. L'articolo 6-bis del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
abrogato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il comma 4-ter dell'art. 3 del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 recante
«Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi», come da ultimo modificato dalla presente legge.
«4-ter. Con il contratto di rete due o piu' imprese si
obbligano ad esercitare in comune una o piu' attivita'
economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo
scopo di accrescere la reciproca capacita' innovativa e la
competitivita' sul mercato. Il contratto e' redatto per
atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve
indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale degli aderenti alla rete;
b) l'indicazione degli obiettivi strategici e delle
attivita' comuni poste a base della rete, che dimostrino il
miglioramento della capacita' innovativa e della
competitivita' sul mercato;
c) l'individuazione di un programma di rete, che
contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi
assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalita' di
realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione
al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei
conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire
per la sua costituzione e le relative modalita' di
gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da
parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato
all'affare, ai sensi dell'art. 2447-bis, primo comma,
lettera a) del codice civile. Al fondo patrimoniale di cui
alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice
civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
altre imprese e le relative ipotesi di recesso;
e) l'organo comune incaricato di eseguire il contratto
di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le
modalita' di partecipazione di ogni impresa alla attivita'
dell'organo. Salvo che sia diversamente disposto nel
contratto di rete, l'organo agisce in rappresentanza delle
imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo,
nelle procedure di programmazione negoziata con le
pubbliche amministrazioni, nonche' nelle procedure inerenti
ad interventi di garanzia per l'accesso al credito,
all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei
prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema
imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
innovazione, previsti dall'ordinamento.».
- Si riporta il comma 4-quinquies dell'art. 3 del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 recante
«Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi», come da ultimo modificato dalla presente legge.
«4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma
368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, previa autorizzazione
rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa
richiesta.».
- Si riporta il testo degli articoli 2614 e 2615 del
codice civile:
«Art. 2614 (Fondo consortile). - 1. I contributi dei
consorziati e i beni acquistati con questi contributi
costituiscono il fondo consortile. Per la durata del
consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione
del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non
possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.»:
«Art. 2615 (Responsabilita' verso i terzi). - 1. Per le
obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone
che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere
i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
2. Per le obbligazioni assunte dagli organi del
consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono
questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso
d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito
dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione
delle quote.».