Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per
le persone sottoposte a misure di prevenzione.
1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
«5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e
dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle
persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della
presente legge, e' fatto divieto di svolgere le attivita' di
propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in
favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di
competizione elettorale.
5-bis.2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1 e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al
candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di
sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale
di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attivita'
di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis.1 e se ne
avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da
prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura
di prevenzione».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di
tipo mafioso, anche straniere), cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata
applicata con provvedimento definitivo una misura di
prevenzione non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di
commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione
e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei
registri della camera di commercio per l'esercizio del
commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari
astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il
divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi
riguardanti la pubblica amministrazione e relativi
subcontratti, compresi cottimi di qualsiasi tipo, i noli a
caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le
autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le
iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze
previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di
chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di
prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura
di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono
efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che
sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il
quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti
e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine,
i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino
a quando il giudice non provvede e, comunque, per un
periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la
pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione
delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle
operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di
provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente
legge, e' fatto divieto di svolgere le attivita' di
propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956,
n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati
partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
5-bis.2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, il contravventore al divieto di cui al comma
5-bis.1 e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta
conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva
alla misura della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attivita' di
propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis.1 e
se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve
risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del
soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.
5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale.».