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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni.
Risultati differenziali. Fondi e tabelle)
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo
11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per
gli anni 2011, 2012 e 2013, sono indicati nell'allegato 1. I livelli
del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.
2. Nell'allegato 2 sono indicati:
a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo
Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera
c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e
dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, per l'anno 2011;
b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno
2011 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).
3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del
riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1º gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico.
4. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati:
a) i maggiori oneri, per gli anni 2009 e 2010, a carico della
gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli
invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori
oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del
bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
per l'anno 2009, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in
eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie,
ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non
utilizzate per i rispettivi scopi.
5. Una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla
programmazione regionale, incluse quelle derivanti dalla
rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E, e' destinata a
interventi di edilizia sanitaria pubblica. In ogni caso e' fatta
salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni
del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del
centro-nord.
6. L'erogazione delle risorse disponibili previste dall'articolo
25, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, e' subordinata alla verifica, entro il primo semestre
dell'anno 2011, da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei
trasporti e dell'economia e delle finanze, della previsione, nei
contratti di servizio, di misure di efficientamento e di
razionalizzazione. Le risorse previste dal comma 1 del medesimo
articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni,
e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009, pari a 425
milioni di euro, sono ripartite, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole della
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito
denominata «Conferenza unificata», quali contributi per il
sostenimento dei costi relativi al materiale rotabile per le regioni
a statuto ordinario. Fermi restando i criteri generali di
ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, tale
ripartizione tiene conto, in deroga a quanto previsto dall'articolo
25, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, dei seguenti criteri:
a) programmazione e realizzazione di investimenti con risorse
regionali proprie nel periodo 2009-2011 e nel triennio precedente;
b) aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011 da cui risulti
l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;
c) razionalizzazione dei servizi nell'ottica di una piu'
efficiente programmazione, nel periodo di efficacia dei contratti, in
rapporto ai servizi resi nell'anno precedente, con conseguente
incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati nel
primo periodo di applicazione del contratto;
d) ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto
di servizio.
7. I contratti di servizio per le regioni a statuto speciale devono
prevedere criteri di efficientamento e di razionalizzazione e sono
stipulati nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere
continuativo allo scopo autorizzati. Eventuali risorse aggiuntive
sono utilizzate in favore dei soggetti di cui al comma 6, alinea,
secondo periodo, e sulla base dei criteri previsti nelle lettere a),
b), c) e d) del medesimo comma.
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni avvia
le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze
radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica
mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di
altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto
previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. In coerenza con la
normativa dell'Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico
fissa la data per l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862
MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di
comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle
frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi
di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque
avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo
economico puo' sostituire le frequenze gia' assegnate nella banda
790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi
da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di
ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del
presente comma.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione di misure
economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara
di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli
introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente
240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso piu' efficiente
dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di
media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta
percentuale di introiti e' iscritta in un apposito fondo istituito
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
10. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle
trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell'articolo
2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e
successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico
provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d'uso del
radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio
provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d'uso, e rilascia
i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti
dall'articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e successive modificazioni, e dall'articolo 8-novies
del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive
modificazioni. Successivamente all'assegnazione di cui al precedente
periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si
astengono dal compiere atti che comportino l'utilizzo delle
radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il
legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione
di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da
parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si
applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni. L'attivazione, anche su reti SFN (Single
Frequency Network), di impianti non preventivamente autorizzati dal
Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando la
disattivazione dell'impianto illecitamente attivato, la sospensione
temporanea del diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo di
un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo
diritto d'uso.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive
competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti
d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di
media audiovisivi, ai fini di un uso piu' efficiente dello spettro e
della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali.
Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente
comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52,
comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di
disporre dei diritti d'uso sulle radiofrequenze precedentemente
assegnate.
12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica
digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, al soggetto
che ne ha la responsabilita' editoriale si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 98, comma 2, del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
L'operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un
fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo
e' soggetto alla sospensione o alla revoca dell'utilizzo della
risorsa assegnata con il diritto d'uso.
13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati
non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione
devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti
dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato
entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione
del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17,
comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla
riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento
finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a
legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del
2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette
riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', nonche' le risorse destinate alla ricerca e al
finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla
stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al
Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore,
da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
14. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 1.752 milioni di euro per l'anno
2011, di 225 milioni di euro per l'anno 2012 e di 49 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2013.
15. Al fine di disciplinare il trattamento tributario del contratto
di locazione finanziaria (leasing) applicato al settore immobiliare e
di garantirne la coerenza con le disposizioni relative alle imposte
di registro, ipotecaria e catastale applicate per i trasferimenti
operati con strumenti contrattuali diversi dallo stesso, sono
disposte le seguenti modificazioni:
a) al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131:
1) all'articolo 57, dopo il comma 1-bis e' inserito il
seguente:
«1-ter. L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione
finanziaria e' solidalmente obbligato al pagamento del tributo per
l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito
dal locatore per la conclusione del contratto»;
2) nella nota all'articolo 1 della tariffa, parte II, dopo le
parole: «credito al consumo,» sono inserite le seguenti: «ivi
compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare,»;
b) all'articolo 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonche' l'utilizzatore dell'immobile concesso in
locazione finanziaria»;
c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:
1) il comma 10-ter e' sostituito dal seguente:
«10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle
cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo
comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore
aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati
dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive
modificazioni, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come
modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte
della meta'»;
2) dopo il comma 10-ter e' inserito il seguente:
«10-ter.1. Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di
acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel
caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria
risolti per inadempienza dell'utilizzatore, le imposte di registro,
ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa»;
3) il comma 10-sexies e' abrogato.
16. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge
27 luglio 2000, n. 212, per tutti i contratti di locazione
finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1º
gennaio 2011 le parti sono tenute a versare un'imposta sostitutiva
delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in unica
soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalita' di versamento sono
determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro il 15 gennaio 2011. La misura del tributo
e' definita applicando all'importo, determinato secondo le modalita'
previste dal comma 10-sexies dell'articolo 35 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della presente legge, una riduzione di una percentuale pari al
4 per cento moltiplicato per gli anni di durata residua del
contratto.
17. Al fine di migliorare le attivita' di controllo fiscale
indirizzandole verso situazioni a maggiore rischio di evasione, al
comma 1 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
dopo le parole: «tenendo anche conto» sono inserite le seguenti: «di
specifiche analisi del rischio di evasione e»; al comma 1
dell'articolo 41bis del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, le parole:
«dagli accessi, ispezioni e verifiche» sono sostituite dalle
seguenti: «dalle attivita' istruttorie di cui all'articolo 32, primo
comma, numeri da 1) a 4),»; al quarto comma dell'articolo 54 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, le parole: «dagli accessi, ispezioni e
verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attivita'
istruttorie di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a
4),».
18. A decorrere dal 1º febbraio 2011 al decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «un quarto» sono
sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «un quarto» sono
sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «un quarto», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».
19.A decorrere dal 1º febbraio 2011, al comma 6 dell'articolo 48
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle
seguenti: «del 40 per cento» e le parole: «ad un terzo» sono
sostituite dalle seguenti: «al 40 per cento».
20. A decorrere dal 1º febbraio 2011, al decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «un
dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; alla lettera
b), le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un
ottavo»; alla lettera c), le parole: «un dodicesimo», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
b) all'articolo 16, comma 3, le parole: «un quarto», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
c) all'articolo 17, comma 2, le parole: «un quarto», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».
21. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento
agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a
decorrere dal 1º febbraio 2011.
22. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano ai ricorsi
presentati a decorrere dal 1º febbraio 2011. Le disposizioni di cui
al comma 20, lettera a), si applicano alle violazioni commesse a
decorrere dal 1º febbraio 2011; le disposizioni di cui alle lettere
b) e c) del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti
emessi a decorrere dal 1º febbraio 2011.
23. Al fine di favorire l'attuazione del federalismo fiscale:
a) la societa' di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8
maggio 1998, n. 146, predispone altresi' le metodologie ed elabora i
dati per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle
funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanita', dalle
regioni e dagli enti locali, secondo modalita' definite con apposita
convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
La medesima societa' realizza, sulla base delle informazioni messe a
disposizione dall'Agenzia delle entrate in condizioni di parita',
prodotti e servizi per la gestione aziendale da mettere a
disposizione delle imprese. Per le esigenze di potenziamento del
sistema informativo della fiscalita', anche in vista dell'attuazione
del federalismo fiscale, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013;
b) al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
dopo le parole: «organizza le relative attivita' strumentali» sono
aggiunte le seguenti: «e provvede, attraverso l'Istituto per la
finanza e l'economia locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali
e della spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni standard
dei comuni». Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 3 del decreto
del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato
dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole: «dello 0,8 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1
per mille».
24. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' e' incrementata, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro,
nonche' di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. A
valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di
ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' approvato un piano straordinario per la chiamata di
professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per
le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni.
25. Al fine di finanziare la concessione di un credito d'imposta a
favore delle imprese che affidano attivita' di ricerca e sviluppo a
universita' o enti pubblici di ricerca, e' autorizzata la spesa di
100 milioni di euro per l'anno 2011. Il credito d'imposta spetta per
gli investimenti realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al
31 dicembre 2011, nella misura percentuale, stabilita con il decreto
di cui all'ultimo periodo del presente comma, rapportata ai costi
sostenuti per attivita' di ricerca e sviluppo riferiti a contratti
stipulati con universita' ed enti pubblici di ricerca. Il credito
d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi e non concorre alla formazione del reddito ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Esso
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dello
sviluppo economico, sono individuate le disposizioni di attuazione
del presente comma e, in particolare, le tipologie di interventi
suscettibili di agevolazione, i soggetti beneficiari meritevoli di
agevolazione, la percentuale di cui al secondo periodo nonche' le
modalita' di fruizione del credito d'imposta nel rispetto del limite
di spesa complessivo.
26. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio da ripartire
tra le regioni e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno
2011.
27. Ai fini della proroga fino al 30 giugno 2011 della
partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' incrementata di 750 milioni di euro per l'anno 2011.
28. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009,n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere dal 1º gennaio 2011, il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23
maggio 2008,n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 30 giugno 2011. Si
applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1,
2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 36,4 milioni di
euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di
euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di
cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 102 del 2009.
29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di
1.000 milioni di euro per l'anno 2011. Avendo riguardo alle concrete
modalita' con le quali le singole regioni, in conformita' a quanto
stabilito in materia di Fondo sociale europeo con l'accordo tra lo
Stato e le regioni del 12 febbraio 2009 e con l'intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano l'8 aprile 2009, concorrono
finanziariamente alle esigenze di cui al comma 30, una quota delle
risorse di cui al presente comma, stabilita con decreti del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con le singole regioni
interessate, puo' essere attribuita alle regioni stesse per le
esigenze del trasporto pubblico locale.
30. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per
l'anno 2011 e nel limite delle risorse di cui al comma 34, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici
mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza
soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione
guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito
delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla
normativa vigente, anche senza soluzione di continuita', di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di
disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, comma 138, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al
periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima
proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per
cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del
reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere
erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale,
organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle
finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse
destinate agli ammortizzatori in deroga.
31. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori
destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga
e di mobilita' in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del
calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della
legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali
mensilita' accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un
reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette
mensilita'. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni, al comma 3, le parole: «2009-2010» sono
sostituite dalle seguenti: «2009-2011» e, al comma 7, le parole: «per
gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni
2009, 2010 e 2011».
32. E prorogata, per l'anno 2011, l'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, nel limite di 30 milioni di euro
per l'anno 2011, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui
all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008
e' prorogato per l'anno 2011 nel limite di spesa di 15 milioni di
euro. Al comma 7 dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 185 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e
successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011».
33. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno 2011 nel
limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1 del
citato decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009 e
2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e
2011». L'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato per
l'anno 2011 nel limite di 50 milioni di euro con le modalita'
definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi
131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono
prorogati per l'anno 2011 con le modalita' definite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e nel limite di importi
definiti con lo stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio
degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per
l'anno 2010, e comunque non superiori a quelli stabiliti per il
medesimo anno 2010.
34. Gli oneri derivanti dai commi da 30 a 33 sono posti a carico
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
come rifinanziato dalla presente legge.
35. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, le parole: «100 milioni di euro per
l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011».
36. All'articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
le parole: «il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali».
37. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 1 e 2»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a
c) del comma 5, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al
pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2011 e comunque entro il
periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui
alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo' disporre, in
deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto
dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento
di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al
raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una
durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data
computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto e la data della decorrenza del
trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito
dal presente articolo».
38. Per l'anno 2011, lo stanziamento del Fondo nazionale per le
politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328, e' incrementato di 200 milioni di euro.
39. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
247, e' abrogato. Alla compensazione delle minori entrate derivanti
dal presente comma concorrono i risparmi di cui all'articolo 12,
comma 12-terdecies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
40. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma
1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di
924 milioni di euro per l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui
al primo periodo, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, e'
ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra
le finalita' indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge. Le
risorse, pari a 250 milioni di euro, di cui all'ultima voce del
suddetto elenco 1 sono contestualmente ripartite con un unico decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da
rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Al
fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati
al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle
attivita' di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla
promozione di attivita' sportive, culturali e sociali, e' destinata
una quota del fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2011. Alla ripartizione della predetta quota e
all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto
di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
di carattere finanziario. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per
l'effettuazione di interventi in favore del settore
dell'autotrasporto di merci.
41. Al comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 2 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, concernente le
agevolazioni fiscali per la piccola proprieta' contadina, le parole:
«e fino al 31 dicembre 2010» sono soppresse.
42. All'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: «dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre
2009».
43. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quinquies le parole: «al fondo di cui all'articolo
1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono sostituite
dalle seguenti: «al Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307,»;
b) al comma 2-undecies, le parole: «50 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «81 milioni» e le parole: «nel limite di 17 milioni
di euro, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di
48 milioni di euro, al Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307».
44. All'onere derivante dall'attuazione del comma 45, pari a 86
milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 72,8 milioni
di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 10,4
milioni di euro, con le risorse rivenienti dal comma 42 del presente
articolo, che sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, e,
quanto a 2,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
45. A decorrere dal 1º agosto 2010 continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore
agricolo.
46. Le disposizioni di cui ai commi da 42 al presente comma entrano
in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.
47. In attuazione dell'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «31
dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
Per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la disciplina
richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai
titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno
2010, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi
del presente comma, l'annualita' indicata nei periodi secondo e terzo
del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e
successive modificazioni, si considera riferita all'anno 2010. Lo
sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro
previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e' concesso per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2011,
con i criteri e le modalita' di cui all'articolo 1, commi 67 e 68,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse
stanziate a tal fine per il medesimo anno 2011 ai sensi del quarto
periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del
2007. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e successive modificazioni, le parole: «Nell'anno 2009 e nell'anno
2010» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010 e 2011».
Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di
reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate e' da riferire
all'anno 2010.
48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi
prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La
detrazione spettante ai sensi del presente comma e' ripartita in
dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
49. Ai sensi dell'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4,
lettera c), dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma
12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' incrementato di
347,5 milioni di euro per l'anno 2011, per far fronte al maggior
finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata
intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno 2011.
50. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2010, nelle
regioni per le quali si e' verificato il mancato raggiungimento degli
obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio
economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai
disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e' consentito provvedere alla copertura del
disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a
condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue,
risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2010.
51. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei
debiti oggetto della ricognizione di cui all'articolo 11, comma 2,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni
gia' sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari,
sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e gia'
commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge,
non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni
medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni
a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al
presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle
regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore
del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta
data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio
sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le
finalita' istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi
trasferite durante il suddetto periodo.
52. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 5 agosto 2010,
n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2010,
n. 163, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Qualora i
citati tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino
l'attuazione degli stessi in misura parziale, entro il predetto
termine del 31 ottobre 2010, non operano le citate misure di blocco
automatico del turn-over, nel limite del 10 per cento e in
correlazione alla necessita' di garantire l'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza».
53. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e'
ridotta di 242 milioni di euro per l'anno 2011.
54. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«2009, 2010 e 2011»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione
relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione
dell'acconto IRPEF per l'anno 2012».
55. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «limitatamente alle minoranze
linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre
2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 26 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,»;
b) alla lettera d), le parole: «dall'articolo 3, comma 2-ter,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero,
dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, nonche'» sono soppresse.
56. Le disposizioni di cui al comma 55 si applicano nel limite di 5
milioni di euro per l'anno 2011, procedendo, ove necessario, alla
rideterminazione di contributi, riducendoli proporzionalmente in
relazione al predetto limite di spesa.
57. Al fine di assicurare la continuita' degli interventi a
sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica, le risorse
disponibili in bilancio dall'anno 2011 per contributi pluriennali ai
sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.
166, sono ridestinate fino a un massimo di 400 milioni di euro per
gli interventi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Sono nulli
gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui
al presente comma.
58. In considerazione dei tempi necessari per l'adozione della
disciplina attuativa dettata dal regolamento di cui all'articolo 44,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in attesa della
definizione della disciplina di settore ivi prevista, e' autorizzata
la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011 per interventi di
sostegno all'editoria.
59. Per accelerare i pagamenti dei comuni nei confronti delle
imprese fornitrici, e' istituito un fondo nello stato di previsione
del Ministero dell'interno, con una dotazione di 60 milioni di euro
per l'anno 2011, per il pagamento degli interessi passivi maturati
dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.
60. Il Ministro dell'interno individua con proprio decreto,
stabilendo modalita' e criteri per il riparto del fondo di cui al
comma 59 fra gli enti virtuosi, i comuni che, avendo rispettato il
patto di stabilita' interno nell'ultimo triennio ed evidenziando un
rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti
inferiore alla media nazionale, possono accedere al medesimo fondo.
61. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' incrementata di 45 milioni di
euro per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del
presente articolo, nonche' di 15 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2012 e 2013.
62. Fino alla definizione del nuovo accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la
realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, integrativo
di quello ratificato ai sensi della legge 27 settembre 2002, n. 228,
la societa' Rete ferroviaria italiana Spa e' autorizzata a destinare
l'importo massimo di 35,6 milioni di euro a valere sulle risorse
disponibili indicate nel contratto di programma 2007-2011, e
successivi aggiornamenti, per far fronte, limitatamente alla fase di
studi e progettazione, ai maggiori oneri a carico dello Stato
italiano derivanti dal cambiamento di tracciato sul territorio
nazionale.
63. Per far fronte ai costi aggiuntivi necessari per la
realizzazione del cunicolo esplorativo della Maddalena e fino alla
definizione dell'accordo di cui al comma 62, e' posta interamente a
carico dello Stato italiano, nei limiti finanziari stabiliti dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in
sede di approvazione del progetto definitivo del cunicolo, la spesa
massima di 12 milioni di euro a valere sulle risorse di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
64. Al fine di rendere piu' efficaci ed efficienti l'azione per il
contrasto del gioco gestito e praticato in forme, modalita' e termini
diversi da quelli propri del gioco lecito e sicuro, in funzione del
monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22
aprile 1953, n. 342, nonche' l'azione per la tutela dei consumatori,
in particolare minori di eta', dell'ordine pubblico, della lotta
contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalita'
organizzata nel settore dei giochi, garantendo altresi' maggiore
effettivita' al principio di lealta' fiscale nel settore del gioco e
recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di
elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore, si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 65 a 82.
65. L'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Sanzioni).
1. Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base
imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle
scommesse e' punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per
cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta e'
superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da uno
a sei mesi.
2. Il soggetto passivo che, nell'ambito degli adempimenti previsti
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 2002, n. 66, omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il
pagamento dell'imposta dovuta e' punito con una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento degli importi non pagati nel
termine prescritto.
3. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la
segnalazione certificata di inizio attivita' e' soggetto alla
sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.000.
4. In caso di giocate simulate, fermo restando che l'imposta unica
e' comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari alla
vincita conseguente alla giocata simulata, oltre alla chiusura
dell'esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva e' disposta la
chiusura dell'esercizio da sei mesi a un anno. Qualora, dopo
l'applicazione della sanzione prevista nel periodo precedente, sia
accertata un'ulteriore violazione, e' disposta la revoca della
concessione.
5. Nell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri riconosciuti
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'adempimento
dei propri compiti, si applicano, con riferimento alle violazioni
commesse, gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e successive modificazioni.
6. Salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, si
applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative
tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, le
sanzioni previste dal presente articolo si applicano separatamente
rispetto a tutti gli altri tributi indicati nel comma 4 dello stesso
articolo 12.
7. Le sanzioni in materia di concorsi pronostici e di scommesse,
previste dal presente articolo, sono ridotte, sempreche' la
violazione non sia stata gia' oggetto di comunicazione di omesso
versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' amministrative di contestazione dei quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale
conoscenza:
a) a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del
tributo, se esso e' eseguito nel termine di trenta giorni dalla data
dell'omissione o dell'errore;
b) a un decimo del minimo, se la regolarizzazione delle
violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento
del tributo, avviene entro un anno dalla violazione.
8. Il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma 7 deve
essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento
del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento
degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione
giorno per giorno».
66. Ferma restando l'obbligatorieta',ai sensi della legislazione
vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per
l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e
conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui
il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali
titoli abilitativi, ai soli fini tributari:
a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e
sulle scommesse e' comunque dovuta ancorche' la raccolta del gioco,
compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di
inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia
e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta e' chiunque,
ancorche' in assenza o in caso di inefficacia della concessione
rilasciata dal Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con
qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi,
anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di
qualsiasi genere. Se l'attivita' e' esercitata per conto di terzi, il
soggetto per conto del quale l'attivita' e' esercitata e' obbligato
solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni.
67. La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta
unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' posta a base delle
rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale
scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo
della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le
violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di
controllo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
scommesse. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di
finanza, la rilevanza della base imponibile sottratta od occultata,
ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e' subordinata
all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato. Le modalita' e i termini di comunicazione
all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del
Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle
entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di
finanza.
68. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni, al comma 3 sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Il predetto importo forfetario o, se maggiore,
l'ammontare effettivo accertato ai fini della determinazione del
prelievo erariale unico e' posto a base delle rettifiche e degli
accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul
valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo,
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della
guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni
rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo in
materia di prelievo erariale unico. Per le violazioni constatate dal
Corpo della guardia di finanza, la rilevanza dell'importo forfetario
delle somme giocate determinato ai sensi del presente comma, ai fini
delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e' subordinata
all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato. Le modalita' e i termini di comunicazione
all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del
Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle
entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di
finanza».
69. All'articolo 15 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, al comma 8-duodecies sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «A tali fini, l'autorizzazione prevista dal
citato articolo 51, secondo comma, numeri 6bis) e 7), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive
modificazioni, e' rilasciata dal Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dai Direttori
centrali individuati con provvedimento del Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il Corpo della
guardia di finanza coopera con gli uffici dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato competenti all'accertamento del
tributo e all'irrogazione delle relative sanzioni per l'acquisizione
e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento
dell'imposta e per la repressione delle violazioni in materia di
giochi, scommesse e concorsi pronostici, procedendo di propria
iniziativa o su richiesta dei citati uffici, secondo le norme e con
le facolta' di cui ai citati articoli 51 e 52 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive
modificazioni, trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e
rapporti. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di
svolgere attivita' ispettive o di vigilanza e gli organi di polizia
giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni,
vengono a conoscenza di fatti o atti che possono configurare
violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi,
scommesse e concorsi pronostici li comunicano all'ufficio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando
provinciale del Corpo della guardia di finanza territorialmente
competenti. Gli organi di polizia giudiziaria, inoltre, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere concessa
anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale,
trasmettono all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza
territorialmente competenti documenti, dati e notizie acquisiti
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai fini del loro
utilizzo nell'attivita' di contestazione e accertamento
amministrativo e fiscale».
70. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del
Ministero della salute sono adottate, d'intesa con la Conferenza
unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto
e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco
compulsivo. E comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi
pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il
titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del
punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi
pubblici a minori di anni diciotto e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura
dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di
offerta del gioco fino a quindici giorni. La sanzione amministrativa
e' applicata dall'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato territorialmente competente in relazione al luogo e
in ragione dell'accertamento eseguito.
71. A decorrere dall'anno 2011, i concessionari abilitati alla
raccolta delle scommesse sportive a quota fissa che abbiano
conseguito per tale gioco percentuali di restituzione in vincite
inferiori all'80 per cento sono tenuti a versare all'erario il 20 per
cento della differenza lorda cosi' maturata, secondo modalita'
definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
72. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui
all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del citato testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del
presente articolo dal Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade
automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, in
considerazione dell'apposizione degli stessi in stato di magazzino,
ovvero di manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a
novanta giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati
alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni».
73. All'articolo 38, comma 1, lettera b), secondo periodo, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo
le parole: «d'imposta unica» sono inserite le seguenti: «di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,». All'articolo 12,
comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
dopo le parole: «di imposta unica» sono inserite le seguenti: «di cui
al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,».
74. All'articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cause di
opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui
al comma 9 e' competente il giudice del luogo in cui ha sede
l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha
emesso l'ordinanza-ingiunzione».
75. Anche per aggiornare l'attuale palinsesto dei giochi, con
decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato sono introdotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e, ove
necessario, sono conseguentemente avviate le procedure amministrative
occorrenti per il loro affidamento in concessione.
76. Al fine di garantire la massima funzionalita' all'azione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in sede di
attuazione dell'articolo 4-septies, comma 5, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni, la rideterminazione
delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale
non dirigenziale ivi prevista, fermo restando il numero degli
incarichi di livello dirigenziale generale conferibili, e' effettuata
nel rispetto del principio dell'invarianza finanziaria complessiva.
77. Per assicurare un corretto equilibrio degli interessi pubblici
e privati nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dei giochi
pubblici, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonche' dei principi,
anche dell'Unione europea, in materia di selezione concorrenziale
validi per il settore, concorrendo altresi' a consolidare i
presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell'azione di
contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia,
della tutela dei consumatori, in particolare minori di eta',
dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le
infiltrazioni della criminalita' organizzata nel settore dei giochi,
fermo restando in ogni caso quanto gia' stabilito al riguardo
dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di
esercizio e di raccolta a distanza dei giochi pubblici, il Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato avvia senza indugio l'aggiornamento dello schema-tipo di
convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e la raccolta
non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi
pubblici.
78. L'aggiornamento di cui al comma 77 e' orientato in particolare
all'obiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in
ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone,
fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una
partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al 2 per
cento, siano dotati almeno dei requisiti di cui alla lettera a),
nonche' accettino di sottoscrivere convenzioni accessive alla
concessione che rechino almeno clausole, condizioni e termini idonei
ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui alla lettera b):
a) requisiti:
1) costituzione in forma giuridica di societa' di capitali, con
sede legale in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio
economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione e alla
sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;
2) esercizio dell'attivita' di gestione e di raccolta non a
distanza di giochi in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello
Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa,
sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con
un fatturato complessivo, ricavato da tale attivita', non inferiore,
nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di
presentazione della domanda, all'importo di 2 milioni di euro;
3) possesso di una capacita' tecnico-infrastrutturale, non
inferiore a quella richiesta, in sede di gara, dal capitolato
tecnico, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto
indipendente, nonche' rilascio all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a
prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore a 1,5
milioni di euro;
4) possesso di adeguati requisiti di solidita' patrimoniale,
individuati con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia
e delle finanze;
5) previsione nello statuto delle societa' concessionarie di
idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli
amministratori e, per gli stessi nonche' per il presidente e i
procuratori, di speciali requisiti di affidabilita', onorabilita' e
professionalita' nonche', per almeno alcuni di essi, di indipendenza
definiti con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze;
6) residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche,
hardware e software, dedicate alle attivita' oggetto di concessione
in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico
europeo;
b) obblighi:
1) mantenimento, per l'intera durata della concessione, dei
requisiti di cui alla lettera a) e dimostrazione, su richiesta
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della loro
persistenza;
2) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato di ogni variazione relativa ai requisiti di cui alla lettera
a);
3) immediata e integrale ricostituzione del capitale sociale
nei casi di riduzione del medesimo, ovvero di suo aumento, su
motivata richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, nel caso in cui lo sviluppo delle attivita' e delle funzioni
in concessione lo richieda;
4) mantenimento, per l'intera durata della concessione, del
rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quello
stabilito con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze;
5) consegna all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
entro e non oltre quindici giorni dalla loro approvazione, del
bilancio d'esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali,
relative alla societa' concessionaria e a quella dalla stessa
controllata, necessariamente accompagnate da apposita relazione di
certificazione redatta da una primaria societa' di revisione
contabile;
6) fermi i finanziamenti e le garanzie gia' prestati alla data
di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione e
salvo che non sia strettamente finalizzato a ottenere indirettamente,
tramite finanziamenti intragruppo, maggiori risorse finanziarie a
condizioni di mercato piu' efficienti e funzionali all'esercizio di
attivita' rientranti nell'oggetto sociale del concessionario ovvero
nell'oggetto della concessione, divieto di prestazione di
finanziamenti o garanzie a favore di societa' controllanti,
controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
ovvero collegate o controllate dal medesimo controllante, fatta
eccezione per le societa' controllate o collegate, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle
infrastrutture di gioco, fermo rimanendo il mantenimento dei
requisiti di solidita' patrimoniale di cui al numero 4) della lettera
a) del presente comma; in ogni caso, tempestiva comunicazione
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei finanziamenti
e delle garanzie prestati nei casi predetti;
7) distribuzione, anche straordinaria, di dividendi solo
subordinatamente al fatto che risultino pienamente adempiuti tutti
gli obblighi di investimento, specialmente quelli occorrenti al
mantenimento dei livelli di servizio richiesti al concessionario;
8) sottoposizione ad autorizzazione preventiva
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a pena di
decadenza dalla concessione, delle operazioni che implicano mutamenti
soggettivi del concessionario, intendendosi per modifiche soggettive
riguardanti il concessionario ogni operazione, posta in essere dal
concessionario, di fusione, scissione, trasferimento dell'azienda,
mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, scioglimento della
societa`, escluse tuttavia quelle di vendita o di collocamento delle
azioni del concessionario presso un mercato finanziario
regolamentato;
9) sottoposizione ad autorizzazione preventiva
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle operazioni
di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute
dal concessionario suscettibili di comportare, nell'esercizio in cui
si perfeziona l'operazione, una riduzione dell'indice di solidita`
patrimoniale determinato con decreto interdirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze, fermo l'obbligo del concessionario, in
tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice,
mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni
volti al ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data di
approvazione del bilancio;
10) mantenimento del controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, del concessionario sempre in capo a un soggetto che
abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:
10.1) patrimonializzazione idonea, intendendosi per tale che
il soggetto abbia un patrimonio netto, risultante dall'ultimo
bilancio d'esercizio approvato e certificato, almeno pari all'importo
determinato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia
e delle finanze per ogni punto percentuale di partecipazione nel
capitale del concessionario;
10.2) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica,
in un Paese non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime
fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
10.3) se in Italia all'atto dell'aggiudicazione della
concessione, assicurare il mantenimento nel territorio, anche a fini
fiscali, della sede del concessionario, nonche' il mantenimento nel
medesimo territorio delle competenze tecnico-organizzative del
concessionario, impegnandosi formalmente ad assicurare al
concessionario i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi
derivanti dalla convenzione di concessione e dagli atti ad essa
allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilita`;
10.4) composizione dell'organo amministrativo, nella misura
richiesta, da amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di
cui alla lettera a), numero 5), e aventi altresi`, ricorrendone il
caso, i requisiti di onorabilita` previsti ai fini della quotazione
in mercati regolamentati;
11) trasmissione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, entro e non oltre quattro mesi dalla sottoscrizione della
convenzione accessiva alla concessione, del documento attestante
l'avvenuta certificazione di qualita` dei sistemi di gestione
aziendale conformi alle norme dell'Unione europea, con espresso
impegno al mantenimento di tale certificazione per l'intera durata
della convenzione;
12) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, su sua richiesta, di tutte le informazioni utili a valutare le
modalita' di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della
rete di distribuzione fisica, con particolare riferimento alle
funzioni di customer service e di logistica distributiva,
relativamente alle attivita' di produzione, stoccaggio e
distribuzione alla predetta rete del materiale di gioco;
13) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti e
accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal
gioco, per l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori,
nonche' per l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli
ambienti di gioco gestiti dal concessionario;
14) promozione di comportamenti responsabili di gioco e
vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonche' di
misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
15) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei giochi
pubblici, svolgimento dell'eventuale attivita' di commercializzazione
esclusivamente mediante il canale prescelto;
16) esercizio attraverso la rete di raccolta del gioco di
attivita' strumentali o collaterali a quella di gioco nonche'
valorizzazione delle immobilizzazioni ovvero delle infrastrutture
occorrenti per la raccolta del gioco negli stretti limiti e
condizioni stabiliti in sede di gara e solo previa autorizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla cui
approvazione preventiva sono altresi' sottoposti gli schemi di atti,
anche negoziali, che i concessionari adottano per la disciplina
dell'esercizio delle predette attivita';
17) destinazione a scopi diversi da investimenti legati alle
attivita' oggetto di concessione della extraprofittabilita' generata
in virtu' dell'esercizio delle attivita' di cui al numero 6) solo
previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
18) individuazione del momento ovvero delle condizioni al cui
avverarsi l'eventuale variazione degli oneri di esercizio e gestione
delle attivita' oggetto di concessione rientra nel rischio d'impresa
del concessionario, salvi i casi di forza maggiore o di fatto del
terzo;
19) trasmissione al sistema centrale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni, dei dati e delle
contabilita' relativi all'attivita' di gioco specificati con decreto
direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
20) trasmissione annuale, anche telematica, all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del quadro informativo minimo dei dati
economici, finanziari, tecnici e gestionali delle societa'
concessionarie specificato con decreto interdirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze;
21) messa a disposizione, nei tempi e con le modalita' indicati
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della
sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per
l'espletamento delle attivita' di vigilanza e controllo della
medesima Amministrazione;
22) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
per l'accesso, nei tempi e con le modalita' indicati dalla stessa
Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del
concessionario a fini di controllo e ispezione, nonche',ai medesimi
fini, impegno di massima assistenza e collaborazione nei riguardi di
tali dipendenti o incaricati;
23) definizione di sanzioni, a titolo di penali, a fronte di
casi di inadempimento delle clausole della convenzione accessiva alla
concessione imputabili al concessionario, anche a titolo di colpa;
graduazione delle penali in funzione della gravita'
dell'inadempimento e nel rispetto dei principi di proporzionalita' ed
effettivita' della sanzione;
24) previsione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione
del principio di effettivita' della clausola di decadenza dalla
concessione, nonche' di maggiore efficienza, efficacia ed
economicita' del relativo procedimento nel rispetto dei principi di
partecipazione e del contraddittorio;
25) previsione per il concessionario uscente, alla scadenza del
periodo di durata della concessione, di proseguire nell'ordinaria
amministrazione delle attivita' di gestione ed esercizio delle
attivita' di raccolta del gioco oggetto di concessione fino al
trasferimento della gestione e dell'esercizio al nuovo
concessionario;
26) previsione della cessione non onerosa ovvero della
devoluzione della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del
gioco all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto
della scadenza del termine di durata della concessione,
esclusivamente previa sua richiesta in tal senso, comunicata almeno
sei mesi prima di tale scadenza ovvero comunicata in occasione del
provvedimento di revoca o di decadenza della concessione.
79. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i soggetti concessionari ai quali sono gia'
consentiti l'esercizio e la raccolta non a distanza dei giochi
pubblici sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione
accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti ai
principi di cui al comma 78, lettera b), numeri 4), 5), 7), 8), 9),
13), 14), 17), 19), 20), 21), 22), 23, 24), 25) e 26).
80. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, anche avvalendosi mediante
convenzioni non onerose di soggetti qualificati individuati
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni in possesso di adeguate
competenze tecnico-professionali, in particolare:
a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di
ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle
notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi oggetto della
convenzione accessiva alla concessione, al fine altresi' di
esercitare la vigilanza sull'esatto adempimento da parte dei
concessionari degli obblighi derivanti dalla convenzione accessiva;
b) puo' emanare direttive concernenti l'erogazione dei servizi da
parte del concessionario definendo in particolare i livelli generali
di qualita' riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli
specifici di qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire
al giocatore, sentiti i concessionari e i rappresentanti dei
consumatori;
c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa
e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra
l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione
svolta, provvedendo, quindi, al confronto tra essi e gli eventuali
costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei
dati;
d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata
ottemperanza da parte del concessionario alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli,
ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non
siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna
inosservanza non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel
massimo a euro 1.500, per le quali non e' ammesso quanto previsto
dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni;
e) segnala all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
con riferimento agli atti e ai comportamenti dei concessionari
sottoposti al proprio controllo, nonche' delle imprese che
partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi
effettuati da questi, la sussistenza di ipotesi di violazione della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
81. Al fine di un piu' efficace contrasto del gioco illecito e
dell'evasione fiscale nel settore del gioco, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto del potenziamento delle
proprie risorse umane, e anche avvalendosi della collaborazione della
Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e del Corpo della
guardia di finanza, realizza nell'anno 2011 un programma
straordinario di almeno trentamila controlli in materia di giochi
pubblici, con particolare riferimento ai settori del gioco on line,
delle scommesse nonche' del gioco praticato attraverso apparecchi da
intrattenimento e divertimento; in relazione a quest'ultimo, in
particolare, il programma dei controlli ha l'obiettivo:
a) di realizzare, sulla base della banca dati di cui all'articolo
22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
l'accurata ricognizione della distribuzione sul territorio degli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
al fine di identificare:
1) il numero e la tipologia dei singoli apparecchi presenti in
ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta
del gioco, nonche' di quelli collocati in magazzini ovvero sottoposti
a manutenzione straordinaria;
2) la titolarita' di ciascun esercizio commerciale, locale o,
comunque, punto di offerta del gioco;
3) la titolarita', il possesso ovvero la detenzione a qualsiasi
titolo di ciascun apparecchio, nonche' la data della sua
installazione nell'esercizio commerciale, locale o punto di offerta
del gioco; a tale ultimo riguardo, in assenza di dati univoci e
concordanti, vale la presunzione assoluta, ai soli fini della
ricognizione, che gli apparecchi siano stati installati nella data
immediatamente anteriore a quella nella quale l'identificazione e'
effettuata;
4) la riferibilita' di ciascun apparecchio alla rete del
corrispondente concessionario per la raccolta del gioco;
b) conseguentemente, di identificare quali e quanti apparecchi
risultino installati in ciascun esercizio commerciale, locale o punto
di offerta del gioco in eccedenza rispetto ai parametri
numerico-quantitativi gia' stabiliti a tale riguardo con decreti
dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) di prevedere che ciascun concessionario fornisca
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche senza
previa richiesta da parte della stessa, tutti i dati, i documenti e
le informazioni utili ai fini della ricognizione;
d) di consentire a ciascun concessionario, nonche' a ciascun
soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell'ambito
dell'organizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere
installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di
offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi
della lettera b), previo pagamento, fino alla data di adozione del
decreto di cui alla lettera g), di una somma mensile pari a euro 300,
dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli
apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
e) di irrogare ai concessionari, che non forniscano i dati, i
documenti e le informazioni di cui alla lettera c), una sanzione
amministrativa pecuniaria, per ogni mancata comunicazione, non
inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel massimo a euro
1.500, per la quale non e' ammesso quanto previsto dall'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
f) di ripartire fra tutti i concessionari per la raccolta del
gioco attraverso apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, in proporzione percentuale al numero di
apparecchi che agli stessi risultano formalmente riferibili in
relazione al numero dei nulla osta rilasciati, il pagamento delle
somme di cui alla lettera d) per gli apparecchi che, all'esito della
ricognizione, risultano in eccedenza ma non riferibili a un singolo
concessionario; di prevedere, fermo restando quanto disposto dagli
articoli 39 e seguenti del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, e dall'articolo 110, comma 9, del testo
unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive
modificazioni, il pagamento delle somme di cui alla lettera d), anche
per gli apparecchi non muniti del nulla osta, da parte dei soggetti
responsabili dell'installazione degli apparecchi medesimi;
g) di pervenire all'adozione di un nuovo decreto direttoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato recante la
determinazione dei parametri numericoquantitativi per
l'installazione e l'attivazione, in ciascun esercizio commerciale,
locale o punto di offerta del gioco, degli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nel rispetto dei
seguenti criteri:
1) tipologia di locali in relazione all'esclusivita'
dell'attivita' di gioco esercitata;
2) estensione della superficie;
h) di verificare che ciascun concessionario interessato disponga
conseguentemente la rimozione degli apparecchi che risultano in
eccedenza rispetto ai nuovi parametri di cui alla lettera g), in
funzione altresi' delle date di installazione dei medesimi
apparecchi, di cui alla lettera a), numero 3);
i) di irrogare ai concessionari, ai proprietari di apparecchi e
ai titolari degli esercizi, dei locali o, comunque, dei punti di
offerta del gioco, singolarmente in relazione alle accertate
responsabilita', una sanzione amministrativa pecuniaria di importo
mensile pari a euro 300 per ciascuno degli apparecchi installati in
eccedenza rispetto ai limiti previsti dal decreto direttoriale di cui
alla lettera g) fino alla data di effettiva rimozione degli
apparecchi in eccedenza, che deve essere effettuata entro tre mesi
dalla data di efficacia del predetto decreto;
l) di procedere, trascorso il termine di cui alla lettera i),
alla rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei
soggetti responsabili, nei confronti dei quali e' irrogata altresi'
una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000 per ciascun
apparecchio.
82. Il comma 533 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' sostituito dai seguenti:
«533. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' istituito,
a decorrere dal 1º gennaio 2011, l'elenco:
a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a
qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo
110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i
quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla
osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del
Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del
9 febbraio 2010;
b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli
apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresi'
proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110,
comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
c) di ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra quelli
di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base di rapporti
contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime
lettere, attivita' relative al funzionamento e al mantenimento in
efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del
concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra
attivita' funzionale alla raccolta del gioco.
533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria
anche per i soggetti gia' titolari, alla data di entrata in vigore
del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, e'
disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte
dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 del testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla
disciplina vigente, nonche' dell'avvenuto versamento, da parte dei
medesimi, della somma di euro 100. Gli iscritti nell'elenco rinnovano
annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato sono stabilite tutte le ulteriori disposizioni applicative,
eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta
dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso,
nonche' ai tempi e alle modalita' di effettuazione del predetto
versamento.
533-ter. I concessionari per la gestione della rete telematica non
possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio
delle attivita' di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti
nell'elenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto e'
dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 da parte
di ciascun contraente e il rapporto contrattuale e' risolto di
diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima
violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della
concessione per la gestione della rete telematica».
83. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, tenuto conto degli utilizzi previsti dalla
presente legge, e' incrementata di 192 milioni di euro per l'anno
2012, di 61 milioni di euro per l'anno 2013 e di 195 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2014.
84. Per far fronte agli interventi conseguenti ai gravi eventi
sismici che il 15 dicembre 2009 hanno colpito alcune zone del
territorio della regione Umbria, individuate dall'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3853 del 3 marzo 2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 12 marzo 2010, a seguito
della dichiarazione dello stato di emergenza disposta con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010, e' autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per
l'anno 2012.
85. E riconosciuto un contributo pari a 5,2 milioni di euro per
l'anno 2011, di cui 2 milioni di euro finalizzati alle esigenze
dell'istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 18 novembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, da
destinare a favore delle istituzioni universitarie di cui
all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
costituite per legge.
86. All'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: «entro quattro anni» sono sostituite dalle
seguenti: «entro cinque anni».
87. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi
da 88 a 124, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione.
88. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo
finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli
anni 20062008, cosi' come desunta dai certificati di conto
consuntivo, le percentuali di seguito indicate:
a) per le province le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013
sono pari, rispettivamente, a 8,3 per cento, 10,7 per cento e 10,7
per cento;
b) per i comuni le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013
sono pari, rispettivamente, a 11,4 per cento, 14 per cento e 14 per
cento.
89. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali
calcolato in termini di competenza mista e' costituito dalla somma
algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti
e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e
pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla
concessione di crediti.
90. A decorrere dall'anno 2011, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti conseguono l'obiettivo
strutturale del patto di stabilita' interno realizzando un saldo
finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al
comma 89, pari a zero.
91. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza
pubblica, gli enti di cui al comma 87 devono conseguire, per ciascuno
degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di
competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del
comma 88 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti
di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
92. Per l'anno 2011, il saldo finanziario di cui al comma 91 e'
ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra
l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 e quello
previsto dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, se la differenza risulta positiva;
tale saldo e' incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la
differenza risulta negativa.
93. In sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilita'
interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il
31 gennaio 2011, possono essere stabilite misure correttive dello
stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle
spese per gli interventi necessari in ragione di impegni
internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo
degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della
variazione della regola. Dal presente comma possono derivare effetti
negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non
superiori a 480 milioni di euro.
94. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista,
individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica
del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le
risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente
e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per
l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.
L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu'
anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse.
95. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui
al comma 94 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di
gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto
di stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e nella parte
in conto capitale.
96. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in
relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5
dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
sono equiparati, ai fini del patto di stabilita' interno, agli
interventi di cui al comma 94.
97. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista,
individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica
del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le
risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea
ne' le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute
dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese
connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera
anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti
complessivi delle medesime risorse.
98. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a
quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal
comma 97, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e'
incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo
all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la
comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero
puo' essere conseguito anche nell'anno successivo.
99. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista,
individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica
del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le
risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne' le relative
spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle
spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei
limiti complessivi delle medesime risorse.
100. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di
censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni
censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e
l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse
trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilita' interno.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti
locali individuati dal Piano generale del 6º censimento
dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre
2009, e di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 50 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.