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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Repubblica promuove l'accesso alla funzione pubblica
internazionale e riconosce il ruolo svolto dai funzionari italiani
che prestano servizio presso le organizzazioni internazionali alle
quali l'Italia aderisce, di seguito denominate «organizzazioni
internazionali».
2. Ai fini della presente legge, e' funzionario internazionale il
cittadino italiano che ha svolto o che svolge funzioni professionali
o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso
un'organizzazione internazionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.