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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, le parole:
«dodici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quindici per
cento».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n.
239 (Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti
nei concorsi notarili), cosi' come modificato dalla
seguente legge, e' il seguente:
«Art 1.
Nel concorso per la nomina a notaio, il Ministro per la
grazia e giustizia, con il decreto di approvazione della
graduatoria, ha facolta', sentito il Consiglio nazionale
del notariato, di aumentare fino alla misura massima del
quindici per cento il numero dei posti messi a concorso,
nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per
trasferimento andati deserti, esistenti al momento della
formazione della graduatoria.».