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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita'. Durata degli incentivi fiscali)
1. La presente legge intende contribuire allo sviluppo del Paese
mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e
professionali maturate da cittadini dell'Unione europea che hanno
risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia,
che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione
post lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia. A
tale fine, la presente legge prevede la concessione di incentivi
fiscali, sotto forma di minore imponibilita' del reddito, in favore
dei soggetti individuati con il decreto di cui all'articolo 2, comma
2.
2. I benefici fiscali di cui alla presente legge spettano dalla
data di entrata in vigore della medesima legge fino al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Hanno diritto ai predetti
benefici i cittadini dell'Unione europea che, alla data del 20
gennaio 2009, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3,del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)