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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
ART. 1
(Finalita').
1. La presente legge tutela il diritto del cittadino ad accedere
alle cure palliative e alla terapia del dolore.
2. E' tutelato e garantito, in particolare, l'accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, come
definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito dei
livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, al fine
di assicurare il rispetto della dignita' e dell'autonomia della
persona umana, il bisogno di salute, l'equita' nell'accesso
all'assistenza, la qualita' delle cure e la loro appropriatezza
riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, le strutture sanitarie che
erogano cure palliative e terapia del dolore assicurano un programma
di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto
dei seguenti principi fondamentali:
a) tutela della dignita' e dell'autonomia del malato, senza
alcuna discriminazione;
b) tutela e promozione della qualita' della vita fino al suo
termine;
c) adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della
persona malata e della famiglia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio e delle quali
restano invariati il valore e l'efficacia.
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 novembre 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, reca: «Definizione
dei livelli essenziali di assistenza».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive
modificazioni:
«Art. 1 (Tutela del diritto alla salute, programmazione
sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi
di assistenza). - (Omissis).
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso
le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del
comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi
indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza
definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei
principi della dignita' della persona umana, del bisogno di
salute, dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della
qualita' delle cure e della loro appropriatezza riguardo
alle specifiche esigenze, nonche' dell'economicita'
nell'impiego delle risorse.».