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Legge Ordinaria n. 79 del 03/06/2010 G.U. n.127 del 03 giugno 2010
VANNUCCI e ZUCCHI; BOCCHINO ed altri; DI PIETRO ed altri; CICU ed altri: Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero (864-3244-3254-3269-ter)
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
    1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
      a) all'articolo 4: 
        1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
        «Il Comandante generale della Guardia  di  finanza e'  scelto
fra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del
medesimo Corpo  o  dell'Esercito  ed  e'  nominato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro della difesa»; 
        2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        «Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a  due
anni ed e' rinnovabile,  con  provvedimento  da  emanare  secondo  la
procedura di cui al primo  comma,  per  un  periodo  di  due  anni  e
comunque  non  oltre  il  raggiungimento  del  limite  di  eta'.   Il
Comandante  generale,  qualora nel  corso  del  primo  biennio  debba
cessare dal servizio  permanente  effettivo  per  raggiungimento  dei
limiti di  eta',  e'  richiamato  d'autorita'  fino  al  termine  del
medesimo biennio e il mandato non  e'  rinnovabile.  Al  termine  del
mandato e' disposto il collocamento in congedo da equiparare a  tutti
gli effetti a quello per  raggiungimento  dei  limiti  di  eta',  con
applicazione delle disposizioni dell'articolo  6,  comma  3,  secondo
periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, o  successive
modificazioni»; 
      b) all'articolo 5, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
      «Per le esigenze addestrative di carattere  militare e  per  il
collegamento con il Ministero della difesa e'  assegnato  al  Comando
generale, dal Capo di stato maggiore della  difesa,  un  generale  di
divisione in servizio  permanente  dell'Esercito.  Per  finalita'  di
collegamento con il Comando generale e' assegnato al Ministero  della
difesa un generale di divisione  in  servizio  permanente  del  Corpo
della guardia di finanza». 
    2. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto  legislativo  19  marzo
2001,  n.  68,  e'  aggiunto,   in   fine,   il   seguente   periodo:
«Nell'espletamento  delle  attivita'  di  concorso  alle   operazioni
militari in caso di guerra e alle missioni  militari  all'estero,  il
Corpo dipende funzionalmente, dal Ministro della difesa». 
    3. Al comma 4 dell'articolo l del decreto  legislativo  19  marzo
2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'alinea, dopo le parole: «piu'  anziano  in  ruolo»  sono
inserite le seguenti: «, ovvero il parigrado che lo segue  in  ordine
di  anzianita',  se  il  primo  ricopre  la  carica   di   Comandante
generale,»; 
      b) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
      «b-bis) rimane in carica per un periodo pari ad un anno,  salvo
che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per
limiti di eta' o per altra causa prevista dalla legge». 
    4. Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 4  della  legge
23 aprile 1959, n. 189, e del comma  4  dell'articolo 1  del  decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come rispettivamente  introdotto  e
modificato dal comma 1, lettera a), numero 2),  e  dal  comma  3  del
presente articolo, acquistano  efficacia  dalla  data  di  assunzione
della carica del Comandante  generale  del  Corpo  della  guardia  di
finanza, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma  del
citato articolo 4 della legge n. 189 del 1959,  come  sostituito  dal
comma 1, lettera a), numero 1), del presente  articolo.  A  decorrere
dalla medesima data  cessano  di  produrre  effetti  le  disposizioni
dell'articolo 9 della legge 25 maggio 1989, n. 190. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 4 della legge 23 aprile  1959,
          n. 189 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  98  del  24
          aprile 1959), come modificato dalla presente legge,  e'  il
          seguente: 
                                    «Art. 4 
              Il Comandante generale  della  Guardia  di  finanza  e'
          scelto  fra  i  generali  di  Corpo  d'armata  in  servizio
          permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito  ed
          e' nominato con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri,   su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro della difesa. 
              Il Comandante generale presiede a  tutte  le  attivita'
          concernenti l'organizzazione, il  personale,  l'impiego,  i
          servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e  gli
          impianti della Guardia di finanza. Prende accordi  con  gli
          stati maggiori delle Forze armate per quanto e'  necessario
          in relazione all'addestramento militare e al  concorso  dei
          reparti del Corpo  alle  operazioni  militari  in  caso  di
          emergenza.  Ha  rapporti  col   Comandante   generale   dei
          carabinieri, col Capo della polizia e con tutti  gli  altri
          organi  centrali  dell'Amministrazione  dello   Stato   per
          assicurare il coordinamento con essi  dell'attivita'  della
          Guardia di finanza. 
              Il Comandante  generale  e'  coadiuvato  nell'esercizio
          delle sue funzioni ed e' sostituito, in caso di  assenza  o
          d'impedimento,  dal  Comandante  in  seconda,  che  attende
          anche, in particolare, alla trattazione  degli  affari  che
          gli vengono delegati dal  Comandante  generale.  Assume  la
          carica di Comandante in seconda il  generale  di  divisione
          piu' anziano della Guardia di finanza. 
              Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a
          due anni ed e' rinnovabile, con  provvedimento  da  emanare
          secondo la procedura di cui al primo comma, per un  periodo
          di due anni e comunque  non  oltre  il  raggiungimento  del
          limite di eta'. Il Comandante generale, qualora  nel  corso
          del primo biennio debba  cessare  dal  servizio  permanente
          effettivo  per  raggiungimento  dei  limiti  di  eta',   e'
          richiamato d'autorita' fino al termine del medesimo biennio
          e il mandato non e' rinnovabile. Al termine del mandato  e'
          disposto il collocamento in congedo da equiparare  a  tutti
          gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di eta',
          con applicazione delle disposizioni dell'articolo 6,  comma
          3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio  2001,
          n. 215, e successive modificazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge n.
          189 del 1959, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5. Il Comando generale e' costituito da  reparti,
          uffici e  organi  direttivi  dei  servizi,  ai  quali  sono
          assegnati  ufficiali  della  Guardia  di  finanza;  possono
          esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi
          del successivo art. 7. 
              Per le esigenze addestrative di  carattere  militare  e
          per il  collegamento  con  il  Ministero  della  difesa  e'
          assegnato al Comando generale, dal Capo di  stato  maggiore
          della  difesa,  un  generale  di  divisione   in   servizio
          permanente dell'Esercito. Per finalita' di collegamento con
          il Comando generale e' assegnato al Ministero della  difesa
          un generale di divisione in servizio permanente  del  Corpo
          della guardia di finanza. 
              Per  le  esigenze  dei  servizi   amministrativi   sono
          assegnati al Comando generale funzionari ed  impiegati  del
          Ministero delle finanze. 
              L'ordinamento interno del Comando generale e' stabilito
          dal Comandante generale.». 
              - Il testo dell'articolo 7 del decreto  legislativo  19
          marzo 2001, n. 68 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          71 del 26  marzo  2001),  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              «Art. 7  (Concorso  alla  difesa  militare).  -  1.  Il
          Comandante generale della Guardia di finanza definisce  con
          il Capo di Stato maggiore della difesa,  nell'ambito  della
          pianificazione operativa interforze da questi  predisposta,
          le modalita' generali del concorso del  Corpo  alla  difesa
          militare previsto dall'articolo 1  della  legge  23  aprile
          1959, n. 189. Nell'espletamento delle attivita' di concorso
          alle operazioni militari in caso di guerra e alle  missioni
          militari all'estero, il Corpo  dipende  funzionalmente  dal
          Ministro della difesa.». 
              - Il testo dell'articolo 1 del decreto  legislativo  19
          marzo 2001, n. 69 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          71 del 26  marzo  2001),  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              1. Ambito di applicazione. 
              1. Il presente decreto disciplina, in attuazione  della
          delega prevista dall'articolo 4, della legge 31 marzo 2000,
          n. 78, i  ruoli  e  le  relative  dotazioni  organiche,  il
          reclutamento  e  l'avanzamento  degli  ufficiali   e   reca
          disposizioni attinenti allo stato giuridico degli ufficiali
          in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza. 
              2. La successione gerarchica e  la  corrispondenza  dei
          gradi degli ufficiali e' riportata nella tabella 6 allegata
          al presente decreto. 
              3. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera  c),
          della legge 31 marzo 2000, n. 78, il Comandante Generale ha
          rango  gerarchico  sovraordinato  ai  generali   di   corpo
          d'armata della Guardia di finanza con posizione  funzionale
          connessa all'esercizio delle sue attribuzioni. 
              4. Il generale di corpo d'armata in servizio permanente
          effettivo della Guardia di finanza piu' anziano  in  ruolo,
          ovvero il parigrado che lo segue in ordine  di  anzianita',
          se il primo  ricopre  la  carica  di  Comandante  generale,
          assume la carica di Comandante in Seconda. Il Comandante in
          Seconda: 
                a. e' gerarchicamente preminente rispetto agli  altri
          generali di corpo d'armata del Corpo; 
                b.  sulla  base  delle  direttive  e  delle   deleghe
          ricevute dal Comandante Generale,  con  il  quale  coopera,
          esercita attivita' di gestione nei settori  del  personale,
          delle operazioni e dell'area  logistico  -  amministrativa,
          svolgendo, altresi', attivita' propositiva e consultiva nei
          confronti   del   Comandante   Generale   ai   fini   delle
          determinazioni  inerenti  alle   funzioni   di   indirizzo,
          coordinamento e controllo dell'attivita'  dei  comandi  del
          Corpo. 
                b-bis) rimane in carica per un  periodo  pari  ad  un
          anno, salvo che nel frattempo debba  cessare  dal  servizio
          permanente effettivo per limiti di eta' o per  altra  causa
          prevista dalla legge.». 
              - Il testo dell'articolo 9 della legge 25 maggio  1989,
          n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122  del  27
          maggio 1989 e' il seguente: 
                                    «Art. 9 
              1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1992  la  carica  di
          Comandante in seconda della Guardia di finanza e' ricoperta
          per un periodo massimo di due  anni.  L'ufficiale  generale
          che alla scadenza dei due anni non sia cessato dal servizio
          permanente effettivo per effetto delle norme  in  vigore  o
          perche' abbia raggiunto i limiti di eta', e'  collocato  in
          aspettativa per riduzione di quadri.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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