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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica
popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale,
fatto a Roma il 28 ottobre 1998.