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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la
Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27
febbraio 2002.