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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione dell'Autorita' garante
per l'infanzia e l'adolescenza
1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei
diritti e degli interessi delle persone di minore eta', in
conformita' a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con
particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27
maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New
York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950
e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a
Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo
2003, n. 77, nonche' dal diritto dell'Unione europea e dalle norme
costituzionali e legislative nazionali vigenti, e' istituita
l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito
denominata «Autorita' garante», che esercita le funzioni e i compiti
ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di
organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di
subordinazione gerarchica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo della legge 27 maggio 1991, n. 176
(Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1991, n. 135,
S.O.
- Il testo della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica
ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1955, n.
221.
- Il testo della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica
ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei
diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio
1996; e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile
2003, n. 91, S.O.