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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Non hanno diritto alla pensione di reversibilita' o indiretta
ovvero all'indennita' una tantum i familiari superstiti che sono
stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di
cui agli articoli 575, 584 e 586 del codice penale in danno
dell'iscritto o del pensionato.
2. I soggetti di cui al comma 1 che sono titolari di una pensione
di reversibilita' o indiretta perdono il diritto al relativo
trattamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta, di seguito, il testo degli articoli 575,
584 e 586 del codice penale:
«Art. 575 (Omicidio). - Chiunque cagiona la morte di un
uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni
ventuno.».
«Art. 584 (Omicidio preterintenzionale). - Chiunque,
con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti
dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, e'
punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.».
«Art. 586 (Morte o lesioni come conseguenza di altro
delitto). - Quando da un fatto preveduto come delitto
doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole,
la morte o la lesione di una persona, si applicano le
disposizioni dell'art. 83, ma le pene stabilite negli
articoli 589 e 590 sono aumentate.».