Legge Ordinaria n. 125 del 27/07/2011 G.U. n.180 del 04 agosto 2011
LO PRESTI: Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta (3333)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Non hanno diritto alla pensione di  reversibilita'  o  indiretta
ovvero all'indennita' una tantum  i  familiari  superstiti  che  sono
stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di
cui agli  articoli  575,  584  e  586  del  codice  penale  in  danno
dell'iscritto o del pensionato. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 che sono titolari di  una  pensione
di  reversibilita'  o  indiretta  perdono  il  diritto  al   relativo
trattamento a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 27 luglio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni   di
          legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta, di seguito, il testo degli articoli  575,
          584 e 586 del codice penale: 
              «Art. 575 (Omicidio). - Chiunque cagiona la morte di un
          uomo e' punito con la  reclusione  non  inferiore  ad  anni
          ventuno.». 
              «Art. 584 (Omicidio  preterintenzionale).  -  Chiunque,
          con atti diretti a commettere  uno  dei  delitti  preveduti
          dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un  uomo,  e'
          punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.». 
              «Art. 586 (Morte o lesioni come  conseguenza  di  altro
          delitto). - Quando  da  un  fatto  preveduto  come  delitto
          doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal  colpevole,
          la morte o la lesione  di  una  persona,  si  applicano  le
          disposizioni dell'art.  83,  ma  le  pene  stabilite  negli
          articoli 589 e 590 sono aumentate.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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