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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
La seguente legge:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, di
seguito denominato «decreto legislativo n. 812 del 1948», e'
sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. E' istituito l'Ordine della "Stella d'Italia"
quale attestato in favore di tutti coloro che, italiani o stranieri,
hanno acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti
di amicizia e di collaborazione tra l'Italia e gli altri Paesi e
nella promozione dei legami con l'Italia».
2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 812 del 1948 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Il presidente dell'Ordine della "Stella
d'Italia" e' il Presidente della Repubblica».
3. L'articolo 3 del decreto legislativo n. 812 del 1948, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. L'Ordine della "Stella d'Italia" comprende cinque
classi: la prima conferisce il titolo di cavaliere di gran croce, la
seconda quello di grande ufficiale, la terza quello di commendatore,
la quarta quello di ufficiale e la quinta quello di cavaliere. E'
istituita inoltre una classe speciale, che conferisce il titolo di
gran croce d'onore, per i conferimenti destinati a coloro che hanno
perso la vita o subito gravi menomazioni fisiche nello svolgimento di
attivita' di alto valore umanitario all'estero.
2. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono disciplinati i criteri di conferimento e di
revoca nonche' le caratteristiche dell'Ordine della "Stella
d'Italia"».
4. Il primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 812
del 1948 e' sostituito dal seguente:
«L'Ordine della "Stella d'Italia" ha un Consiglio composto da un
presidente e da quattro membri».
5. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 812
del 1948 e' sostituito dal seguente:
«L'Ordine della "Stella d'Italia" e' conferito con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari
esteri, sentito il Consiglio di cui all'articolo 5».
6. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 812 del 1948 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. Alle spese relative all'Ordine della "Stella
d'Italia" per insegne, diplomi e cancelleria si provvede a valere
sugli stanziamenti all'uopo destinati a legislazione vigente
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri».
7. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 812 del 1948 sono
aggiunti i seguenti:
«Art. 9-bis. - 1. L'uso delle insegne dell'Ordine della "Stella
della solidarieta' italiana", conformi ai modelli precedenti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione e a quello
definito dall'articolo 3, e' consentito senza alcuna limitazione.
Art. 9-ter. - 1. Fatte salve le disposizioni della legge penale,
incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne rende
indegno. La revoca e' pronunziata con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il
Consiglio di cui all'articolo 5.
2. La proposta di revoca dell'onorificenza e' comunicata
all'interessato affinche', entro il termine di decadenza di trenta
giorni, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla
valutazione del Consiglio di cui all'articolo 5, che esprime il
proprio parere definitivo nei successivi sessanta giorni».
8. Nel titolo del decreto legislativo n. 812 del 1948, le parole:
«Ordine della "Stella della solidarieta' italiana"» sono sostituite
dalle seguenti: «Ordine della "Stella d'Italia"».
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
- Il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812 (Nuove
norme relative all'Ordine della «Stella della solidarieta'
italiana»), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
152 del 3 luglio 1948.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 9
marzo 1948, n. 812, e' il seguente:
«1. E' istituito l'Ordine della "Stella della
solidarieta' italiana" quale particolare attestato a favore
di tutti coloro, italiani all'estero o stranieri, che
abbiano specialmente contribuito alla ricostruzione
dell'Italia.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del citato
decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, come modificati
dalla presente legge:
«Art. 5. - L'Ordine della "Stella d'Italia" ha un
Consiglio composto da un presidente e da quattro membri.
Il presidente del Consiglio dell'Ordine e' il Ministro
per gli affari esteri.
Il capo del cerimoniale del Ministero degli affari
esteri e' membro di diritto del Consiglio stesso e
sostituisce nella presidenza in caso di impedimento il
Ministro per gli affari esteri.
Gli altri membri sono scelti tra i funzionari di grado
non inferiore al 5° appartenenti all'Amministrazione dello
Stato e sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica.».
«Art. 6. - L'Ordine della "Stella d'Italia" e'
conferito con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il
Consiglio di cui all'art. 5.
I relativi diplomi sono rilasciati dal Ministro per gli
affari esteri, o in sua vece, dal Capo del cerimoniale del
Ministero degli affari esteri.».
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».