Legge Ordinaria n. 13 del 03/02/2011 G.U. n.49 del 01 marzo 2011
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della solidarietà italiana (3624)
 
 
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
La seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
        Modifiche al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812 
 
  1. L'articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948,  n.  812,  di
seguito  denominato  «decreto  legislativo  n.  812   del   1948», e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 1. - 1. E'   istituito  l'Ordine  della  "Stella  d'Italia"
quale attestato in favore di tutti coloro che, italiani o  stranieri,
hanno acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti
di amicizia e di collaborazione tra l'Italia  e  gli  altri  Paesi  e
nella promozione dei legami con l'Italia». 
  2.  L'articolo  2  del  decreto  legislativo  n.  812  del  1948 e'
sostituito dal seguente: 
     «Art.  2.  -  1.  Il  presidente   dell'Ordine   della   "Stella
d'Italia" e' il Presidente della Repubblica». 
  3. L'articolo  3  del  decreto  legislativo  n.  812  del  1948,  e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 3. - 1. L'Ordine della "Stella d'Italia"  comprende  cinque
classi: la prima conferisce il titolo di cavaliere di gran croce,  la
seconda quello di grande ufficiale, la terza quello di  commendatore,
la quarta quello di ufficiale e la quinta  quello  di  cavaliere.  E'
istituita inoltre una classe speciale, che conferisce  il  titolo  di
gran croce d'onore, per i conferimenti destinati a coloro  che  hanno
perso la vita o subito gravi menomazioni fisiche nello svolgimento di
attivita' di alto valore umanitario all'estero. 
  2. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e   successive
modificazioni, su proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri,  di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono disciplinati i criteri  di  conferimento  e  di
revoca  nonche'  le   caratteristiche   dell'Ordine   della   "Stella
d'Italia"». 
  4. Il primo comma dell'articolo 5 del decreto  legislativo  n.  812
del 1948 e' sostituito dal seguente: 
    «L'Ordine della "Stella d'Italia" ha un Consiglio composto da  un
presidente e da quattro membri». 
  5. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto  legislativo  n.  812
del 1948 e' sostituito dal seguente: 
    «L'Ordine della "Stella d'Italia" e' conferito  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, su proposta del  Ministro  degli  affari
esteri, sentito il Consiglio di cui all'articolo 5». 
  6.  L'articolo  8  del  decreto  legislativo  n.  812  del  1948 e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 8. -  1.  Alle  spese  relative  all'Ordine  della  "Stella
d'Italia" per insegne, diplomi e cancelleria  si  provvede  a  valere
sugli  stanziamenti  all'uopo  destinati   a   legislazione   vigente
nell'ambito dello stato di  previsione  del  Ministero  degli  affari
esteri». 
  7. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 812 del  1948  sono
aggiunti i seguenti: 
    «Art. 9-bis. - 1. L'uso delle insegne dell'Ordine  della  "Stella
della solidarieta' italiana", conformi  ai  modelli  precedenti  alla
data di entrata in vigore della  presente  disposizione  e  a  quello
definito dall'articolo 3, e' consentito senza alcuna limitazione. 
    Art. 9-ter. - 1. Fatte salve le disposizioni della legge  penale,
incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se  ne  rende
indegno. La revoca e' pronunziata con decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito  il
Consiglio di cui all'articolo 5. 
  2.  La  proposta  di   revoca   dell'onorificenza   e'   comunicata
all'interessato affinche', entro il termine di  decadenza  di  trenta
giorni,  presenti  per  iscritto  le  difese   da   sottoporre   alla
valutazione del Consiglio di  cui  all'articolo  5,  che  esprime  il
proprio parere definitivo nei successivi sessanta giorni». 
  8. Nel titolo del decreto legislativo n. 812 del 1948,  le  parole:
«Ordine della "Stella della solidarieta' italiana"»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Ordine della "Stella d'Italia"». 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              - Il decreto legislativo 9 marzo 1948,  n.  812  (Nuove
          norme relative all'Ordine della «Stella della  solidarieta'
          italiana»), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          152 del 3 luglio 1948. 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 9
          marzo 1948, n. 812, e' il seguente: 
              «1.  E'  istituito   l'Ordine   della   "Stella   della
          solidarieta' italiana" quale particolare attestato a favore
          di tutti  coloro,  italiani  all'estero  o  stranieri,  che
          abbiano   specialmente   contribuito   alla   ricostruzione
          dell'Italia.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6  del  citato
          decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812,  come  modificati
          dalla presente legge: 
              «Art. 5. -  L'Ordine  della  "Stella  d'Italia"  ha  un
          Consiglio composto da un presidente e da quattro membri. 
              Il presidente del Consiglio dell'Ordine e' il  Ministro
          per gli affari esteri. 
              Il capo del  cerimoniale  del  Ministero  degli  affari
          esteri  e'  membro  di  diritto  del  Consiglio  stesso   e
          sostituisce nella presidenza  in  caso  di  impedimento  il
          Ministro per gli affari esteri. 
              Gli altri membri sono scelti tra i funzionari di  grado
          non inferiore al 5° appartenenti all'Amministrazione  dello
          Stato e sono nominati  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica.». 
              «Art.  6.  -  L'Ordine  della  "Stella   d'Italia"   e'
          conferito con decreto del Presidente  della  Repubblica  su
          proposta del  Ministro  degli  affari  esteri,  sentito  il
          Consiglio di cui all'art. 5. 
              I relativi diplomi sono rilasciati dal Ministro per gli
          affari esteri, o in sua vece, dal Capo del cerimoniale  del
          Ministero degli affari esteri.». 
              - Per completezza d'informazione, si riporta  il  testo
          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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