Legge Ordinaria n. 133 del 12/07/2011 G.U. n.184 del 09 agosto 2011
LO PRESTI ed altri: Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi (1524-B)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo  10  febbraio
1996, n. 103, e' sostituito dal seguente: 
  « 3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si  avvalgono
delle attivita' professionali  degli  iscritti  e'  fissato  mediante
delibera delle casse o enti di previdenza competenti,  approvata  dai
Ministeri vigilanti, in  misura  percentuale  rispetto  al  fatturato
lordo ed e' riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del
pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella  fattura.
La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non puo'
essere inferiore al 2 per cento  e  superiore  al  5  per  cento  del
fatturato lordo. Al fine di migliorare  i  trattamenti  pensionistici
degli  iscritti  alle  casse  o  enti  di  cui  al  presente  decreto
legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno  1994,
n.  509,  che  adottano  il  sistema  di  calcolo   contributivo   e'
riconosciuta  la  facolta'  di   destinare   parte   del   contributo
integrativo all'incremento dei montanti individuali,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  garantendo  l'equilibrio
economico, patrimoniale  e  finanziario  delle  casse  e  degli  enti
medesimi, previa delibera degli organismi  competenti  e  secondo  le
procedure stabilite  dalla  legislazione  vigente  e  dai  rispettivi
statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la  modifica
della misura del contributo integrativo e i criteri  di  destinazione
dello  stesso,  sono  sottoposte   all'approvazione   dei   Ministeri
vigilanti, che valutano la sostenibilita' della gestione  complessiva
e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 12 luglio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
          Avvertenze: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  comma  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  10
          febbraio 1996, n. 103 (Attuazione  della  delega  conferita
          dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,
          in  materia  di  tutela  previdenziale   obbligatoria   dei
          soggetti  che  svolgono  attivita'   autonoma   di   libera
          professione), come modificato dalla presente legge,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 8. - 1. Gli enti cui e' affidata la tenuta  degli
          albi  e   degli   elenchi   degli   esercenti   l'attivita'
          libero-professionale  di  cui  all'art.  1  sono  tenuti  a
          trasmettere  alle  corrispondenti  forme  gestorie  di  cui
          all'art.  3  l'elenco  dei   nominativi   degli   iscritti,
          corredato  dei  dati  anagrafici  ed  identificativi  della
          condizione professionale. 
              2. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma  1,
          che si trovano nella condizione di  cui  all'art.  1,  sono
          tenuti a presentare domanda di iscrizione alla  gestione  o
          ente previdenziale  secondo  le  modalita'  rispettivamente
          previste per esse e ad effettuare  i  relativi  adempimenti
          contributivi, ivi  compreso  il  contributo  integrativo  a
          carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite. 
              3. Il contributo integrativo a carico di coloro che  si
          avvalgono delle attivita' professionali degli  iscritti  e'
          fissato mediante delibera delle casse o enti di  previdenza
          competenti, approvata dai Ministeri  vigilanti,  in  misura
          percentuale rispetto al  fatturato  lordo  ed  e'  riscosso
          direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento,
          previa evidenziazione del relativo importo  nella  fattura.
          La misura  del  contributo  integrativo  di  cui  al  primo
          periodo  non  puo'  essere  inferiore  al  2  per  cento  e
          superiore al 5 per cento del fatturato lordo.  Al  fine  di
          migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti  alle
          casse o enti di cui al presente  decreto  legislativo  e  a
          quelli di cui al decreto legislativo  30  giugno  1994,  n.
          509, che adottano il sistema  di  calcolo  contributivo  e'
          riconosciuta la facolta' di destinare parte del  contributo
          integrativo all'incremento dei montanti individuali,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica  garantendo
          l'equilibrio economico, patrimoniale  e  finanziario  delle
          casse  e  degli  enti  medesimi,  previa   delibera   degli
          organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla
          legislazione   vigente   e   dai   rispettivi   statuti   e
          regolamenti. Le predette delibere, concernenti la  modifica
          della misura del contributo  integrativo  e  i  criteri  di
          destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione
          dei Ministeri vigilanti,  che  valutano  la  sostenibilita'
          della gestione complessiva e le implicazioni in termini  di
          adeguatezza delle prestazioni.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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