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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge definisce lo statuto delle imprese e
dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona
attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma
che d'impresa, e di garantire la liberta' di iniziativa economica
privata in conformita' agli articoli 35 e 41 della Costituzione.
2. I principi della presente legge costituiscono norme fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica e principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato e hanno lo scopo di garantire
la piena applicazione della comunicazione della Commissione europea
COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia
preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo
quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act"
per l'Europa)», e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e
dalle regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di
concreta applicazione della medesima.
3. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di
attuazione.
4. Nelle materie attribuite alla competenza legislativa
concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano la potesta' legislativa nel rispetto dei principi
fondamentali di cui alla presente legge.
5. Lo statuto delle imprese e dell'imprenditore, di cui alla
presente legge, mira in particolare:
a) al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla
crescita dell'occupazione e alla prosperita' economica, nonche' al
riconoscimento dei doveri cui l'imprenditore e' tenuto ad attenersi
nell'esercizio della propria attivita';
b) a promuovere la costruzione di un quadro normativo nonche' di un
contesto sociale e culturale volti a favorire lo sviluppo delle
imprese anche di carattere familiare;
c) a rendere piu' equi i sistemi sanzionatori vigenti connessi agli
adempimenti a cui le imprese sono tenute nei confronti della pubblica
amministrazione;
d) a promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle
tematiche ambientali nello svolgimento delle attivita' delle imprese
e nei loro rapporti con le parti sociali;
e) a favorire l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei
giovani e delle donne;
f) a valorizzare il potenziale di crescita, di produttivita' e di
innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro,
piccole e medie imprese;
g) a favorire la competitivita' del sistema produttivo nazionale
nel contesto europeo e internazionale;
h) ad adeguare l'intervento pubblico e l'attivita' della pubblica
amministrazione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 35, 41 e 117, terzo comma,
della Costituzione e' il seguente:
«Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei
lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
lavoro.
Riconosce la liberta' di emigrazione, salvo gli
obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e
tutela il lavoro italiano all'estero.»
«Art. 41.
L'iniziativa economica privata e' libera.
Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita' sociale
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta',
alla dignita' umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali.»
«Art. 117. - (Omissis).
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.».