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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Risultati differenziali
1. Il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012
e del ricorso al mercato finanziario nonche' i livelli minimi del
saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, in termini di
competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sono
indicati nell'allegato n. 1. I livelli del ricorso al mercato si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
Avvertenza:
La presente legge e' pubblicata per motivi di massima
urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del
Regolamento di esecuzione del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - del 23 novembre 2011 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.