Legge Ordinaria n. 187 del 31/10/2011 G.U. n.267 del 16 novembre 2011
VIETTI e RAO: Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio (2984)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 13 del  decreto  legislativo  5  aprile
2006, n. 160, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «2. I magistrati ordinari al termine del  tirocinio  non  possono
essere destinati  a  svolgere  le  funzioni  giudicanti  monocratiche
penali, salvo che per i reati di cui all'articolo 550 del  codice  di
procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini  preliminari
o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al  conseguimento
della prima valutazione di professionalita'». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              Si  riporta  il  testo  dell'  art.  13   del   decreto
          legislativo  5  aprile  2006,  n.  160  (Nuova   disciplina
          dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in   materia   di
          progressione economica e  di  funzioni  dei  magistrati,  a
          norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge  n.  25
          luglio 2005, n. 150), pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile
          2006, n. 99, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 13 (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle
          funzioni giudicanti a quelle requirenti e  viceversa) -  1.
          L'assegnazione  di  sede,  il  passaggio   dalle   funzioni
          giudicanti  a  quelle  requirenti,  il  conferimento  delle
          funzioni  semidirettive  e  direttive  sono  disposti   dal
          Consiglio superiore della  magistratura  con  provvedimento
          motivato, previo parere del consiglio giudiziario. 
              2. I magistrati ordinari al termine del  tirocinio  non
          possono essere destinati a svolgere le funzioni  giudicanti
          monocratiche penali, salvo che per i reati di cui  all'art.
          550 del codice di procedura penale, le funzioni di  giudice
          per le  indagini  preliminari  o  di  giudice  dell'udienza
          preliminare  anteriormente  al  conseguimento  della  prima
          valutazione di professionalita'. 
              3. Il  passaggio  da  funzioni  giudicanti  a  funzioni
          requirenti, e  viceversa,  non  e'  consentito  all'interno
          dello stesso distretto, ne' all'interno di altri  distretti
          della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo  del
          distretto  di  corte  di  appello  determinato   ai   sensi
          dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al
          distretto nel quale il magistrato presta servizio  all'atto
          del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al  presente
          comma puo' essere richiesto dall'interessato, per non  piu'
          di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo  aver
          svolto almeno cinque anni di  servizio  continuativo  nella
          funzione esercitata ed e' disposto a seguito  di  procedura
          concorsuale,  previa  partecipazione   ad   un   corso   di
          qualificazione  professionale,  e  subordinatamente  ad  un
          giudizio  di  idoneita'  allo  svolgimento  delle   diverse
          funzioni,   espresso   dal   Consiglio   superiore    della
          magistratura previo parere del consiglio  giudiziario.  Per
          tale giudizio di idoneita' il  consiglio  giudiziario  deve
          acquisire le osservazioni del  presidente  della  corte  di
          appello o del procuratore generale presso la medesima corte
          a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti  o
          requirenti. Il presidente  della  corte  di  appello  o  il
          procuratore generale presso la  stessa  corte,  oltre  agli
          elementi forniti dal capo dell'ufficio,  possono  acquisire
          anche  le  osservazioni  del   presidente   del   consiglio
          dell'ordine degli avvocati e devono indicare  gli  elementi
          di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione
          di idoneita'. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di
          legittimita' alle funzioni requirenti  di  legittimita',  e
          viceversa, le disposizioni del secondo e terzo  periodo  si
          applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio
          direttivo della Corte di cassazione, nonche' sostituendo al
          presidente della corte d'appello e al procuratore  generale
          presso la medesima, rispettivamente,  il  primo  presidente
          della Corte di cassazione e il procuratore generale  presso
          la medesima. 
              4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma
          3, il solo divieto di passaggio da  funzioni  giudicanti  a
          funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello  stesso
          distretto, all'interno  di  altri  distretti  della  stessa
          regione e con riferimento al  capoluogo  del  distretto  di
          corte d'appello  determinato  ai  sensi  dell'art.  11  del
          codice di procedura penale in relazione  al  distretto  nel
          quale il magistrato presta servizio all'atto del  mutamento
          di funzioni, non si applica nel caso in cui  il  magistrato
          che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia  svolto
          negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente  civili  o
          del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato  chieda  il
          passaggio da  funzioni  requirenti  a  funzioni  giudicanti
          civili o del lavoro in un  ufficio  giudiziario  diviso  in
          sezioni, ove vi siano posti vacanti,  in  una  sezione  che
          tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo
          caso il magistrato non puo' essere  destinato,  neppure  in
          qualita' di sostituto, a funzioni di natura civile o  miste
          prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni.
          Nel secondo caso il magistrato non puo'  essere  destinato,
          neppure in qualita' di  sostituto,  a  funzioni  di  natura
          penale  o  miste  prima  del  successivo  trasferimento   o
          mutamento  di  funzioni.  In  tutti  i  predetti  casi   il
          tramutamento di funzioni puo' realizzarsi  soltanto  in  un
          diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto  a
          quelli di provenienza. Il  tramutamento  di  secondo  grado
          puo' avvenire soltanto in un diverso distretto  rispetto  a
          quello  di  provenienza.  La  destinazione  alle   funzioni
          giudicanti civili o del lavoro  del  magistrato  che  abbia
          esercitato funzioni requirenti  deve  essere  espressamente
          indicata nella vacanza pubblicata dal  Consiglio  superiore
          della  magistratura  e  nel   relativo   provvedimento   di
          trasferimento. 
              5. Per il passaggio da funzioni giudicanti  a  funzioni
          requirenti,  e  viceversa,  l'anzianita'  di  servizio   e'
          valutata  unitamente  alle  attitudini  specifiche  desunte
          dalle valutazioni di professionalita' periodiche. 
              6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per  il
          conferimento delle funzioni di legittimita' di cui all'art.
          10, commi 15 e 16, nonche', limitatamente a quelle relative
          alla  sede  di  destinazione,  anche  per  le  funzioni  di
          legittimita' di cui ai commi 6 e 14 dello stesso  art.  10,
          che comportino il mutamento da giudicante  a  requirente  e
          viceversa. 
              7. ». 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 550 del codice di
          procedura penale: 
              «Art. 550 (Casi di citazione diretta a giudizio)  -  1.
          Il pubblico  ministero  esercita  l'azione  penale  con  la
          citazione  diretta  a  giudizio   quando   si   tratta   di
          contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena  della
          reclusione non superiore nel massimo a quattro anni  o  con
          la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          all'art. 415-bis.  Per  la  determinazione  della  pena  si
          osservano le disposizioni dell'art. 4. 
              2. La disposizione del comma 1 si applica anche  quando
          si procede per uno dei seguenti reati: 
                a)  violenza  o  minaccia  a  un  pubblico  ufficiale
          prevista dall'art. 336 del codice penale; 
                b)  resistenza  a  un  pubblico  ufficiale   prevista
          dall'art. 337 del codice penale; 
                c) oltraggio a un magistrato in udienza  aggravato  a
          norma dell'art. 343, secondo comma, del codice penale; 
                d) violazione di sigilli aggravata a norma  dell'art.
          349, secondo comma, del codice penale; 
                e) rissa aggravata a  norma  dell'art.  588,  secondo
          comma, del codice penale, con esclusione delle  ipotesi  in
          cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato
          lesioni gravi o gravissime; 
                f) furto aggravato a norma dell'art. 625  del  codice
          penale; 
                g) ricettazione prevista  dall'art.  648  del  codice
          penale. 
              3. Se il  pubblico  ministero  ha  esercitato  l'azione
          penale con citazione diretta per un reato per il  quale  e'
          prevista l'udienza preliminare e la relativa  eccezione  e'
          proposta entro il termine indicato dall'art. 491, comma  1,
          il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti
          al pubblico ministero.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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