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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile
1. Al secondo comma dell'articolo 645 del codice di procedura
civile, le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a
meta'» sono soppresse.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 645 del codice di procedura
civile, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 645
Opposizione
L'opposizione si propone davanti all'ufficio
giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il
decreto con atto di citazione notificato al ricorrente nei
luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente
l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso
dell'opposizione al cancelliere affinche' ne prenda nota
sull'originale del decreto.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge
secondo le norme del procedimento ordinario davanti al
giudice adito.".