Legge Ordinaria n. 25 del 11/03/2011 G.U. n.69 del 25 marzo 2011
SCHIRRU ed altri; FEDRIGA ed altri: Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili (3720-3908)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo  1  della  legge  23
novembre 1998, n. 407,  introdotto  dall'articolo  5,  comma  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta  nel  senso  che  il
superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18,  comma  2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in  ogni  caso
avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto  dei  limiti
delle assunzioni consentite dalla normativa  vigente  per  l'anno  di
riferimento  e  che  resta  comunque   ferma   l'applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.  68,
e successive modificazioni, in materia di assunzioni  obbligatorie  e
quote di riserva in quanto  ad  esclusivo  beneficio  dei  lavoratori
disabili. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 11 marzo 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni uffi ciali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo  fi
          ne di facilitare la lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modifi cate o alle quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23 novembre
          1998, n. 407 (Nuove  norme  in  favore  delle  vittime  del
          terrorismo e della  criminalita'  organizzata),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1998 n. 277. 
              «Art. 1. - 1. All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4,  della
          legge 20 ottobre 1990, n. 302 , le parole:  «non  inferiore
          ad un quarto della capacita'  lavorativa»  sono  soppresse.
          Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa
          di lire 1.425 milioni per l'anno 1998 e di lire 95  milioni
          a decorrere dall'anno 1999. 
              2. I soggetti di cui  all'articolo  1  della  legge  20
          ottobre 1990, n. 302 , come  modificato  dal  comma  1  del
          presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti,
          ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora  siano  gli
          unici   superstiti,   dei   soggetti   deceduti   o    resi
          permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento
          obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni  legislative,
          con precedenza rispetto  ad  ogni  altra  categoria  e  con
          preferenza a parita' di titoli. Per i soggetti  di  cui  al
          presente  comma,  compresi   coloro   che   svolgono   gia'
          un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta
          sono previste per i  profili  professionali  del  personale
          contrattualizzato del comparto  Ministeri  fino  all'ottavo
          livello  retributivo.  Ferme  restando  le  percentuali  di
          assunzioni  previste  dalle  vigenti  disposizioni,  per  i
          livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni,  da
          effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di
          cui  all'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  9  maggio  1994,  n.   487,   come   sostituito
          dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
          18 giugno 1997, n. 246, non  potranno  superare  l'aliquota
          del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.  Alle
          assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota
          di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge  12
          marzo 1999, n. 68. 
              3. (Omissis). 
              4. All'articolo 12, comma 2,  della  legge  20  ottobre
          1990, n. 302 , il secondo periodo e' soppresso.» 
              Si riporta il testo degli artt. 18 e 3 della  legge  12
          marzo 1999, n. 68 (Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
          disabili), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  23  marzo
          1999, n. 68, S.O. 
              «Art. 18. Disposizioni transitorie  e  finali  -  1.  I
          soggetti gia' assunti ai sensi delle norme sul collocamento
          obbligatorio sono mantenuti in servizio anche  se  superano
          il numero di unita'  da  occupare  in  base  alle  aliquote
          stabilite dalla presente legge e  sono  computati  ai  fini
          dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa. 
              2. In attesa di una disciplina organica del diritto  al
          lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro  che
          siano  deceduti  per  causa  di  lavoro,  di  guerra  o  di
          servizio,    ovvero    in    conseguenza    dell'aggravarsi
          dell'invalidita' riportata  per  tali  cause,  nonche'  dei
          coniugi  e  dei  figli  di  soggetti  riconosciuti   grandi
          invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei
          profughi   italiani   rimpatriati,   il   cui   status   e'
          riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763,
          e' attribuita in favore  di  tali  soggetti  una  quota  di
          riserva, sul numero di  dipendenti  dei  datori  di  lavoro
          pubblici  e  privati  che  occupano   piu'   di   cinquanta
          dipendenti, pari  a  un  punto  percentuale  e  determinata
          secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3,  4  e
          6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente  legge.
          La predetta quota e' pari ad  un'unita'  per  i  datori  di
          lavoro, pubblici e privati, che occupano da  cinquantuno  a
          centocinquanta dipendenti. Le  assunzioni  sono  effettuate
          con le  modalita'  di  cui  all'articolo  7,  comma  1.  Il
          regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce  le  relative
          norme di attuazione. 
              3. Per un periodo  di  ventiquattro  mesi  a  decorrere
          dalla data di cui all'articolo 23, comma  1,  gli  invalidi
          del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo  4,  comma  5,
          che alla medesima data risultino iscritti  nelle  liste  di
          cui alla legge  2  aprile  1968,  n.  482  ,  e  successive
          modificazioni,  sono  avviati  al   lavoro   dagli   uffici
          competenti   senza   necessita'   di   inserimento    nella
          graduatoria di cui all'articolo 8,  comma  2.  Ai  medesimi
          soggetti si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  4,
          comma 6.» 
              «Art. 3. Assunzioni obbligatorie. Quote di  riserva.  -
          1. I datori di lavoro pubblici e  privati  sono  tenuti  ad
          avere alle loro  dipendenze  lavoratori  appartenenti  alle
          categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: 
                a)  sette  per  cento  dei  lavoratori  occupati,  se
          occupano piu' di 50 dipendenti; 
                b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 
                c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. 
              2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15  a
          35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si  applica  solo
          in caso di nuove assunzioni. 
              3. Per i partiti politici, le organizzazioni  sindacali
          e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano  nel
          campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza  e  della
          riabilitazione,   la   quota   di   riserva   si    computa
          esclusivamente     con     riferimento     al     personale
          tecnico-esecutivo e  svolgente  funzioni  amministrative  e
          l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso  di  nuova
          assunzione. 
              4. Per i servizi di polizia, della  protezione  civile,
          il collocamento dei disabili e' previsto nei  soli  servizi
          amministrativi. 
              5. Gli  obblighi  di  assunzione  di  cui  al  presente
          articolo sono  sospesi  nei  confronti  delle  imprese  che
          versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
          3  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e  successive
          modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge  30
          ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla
          legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi  sono  sospesi
          per  la  durata  dei  programmi  contenuti  nella  relativa
          richiesta  di  intervento,  in  proporzione   all'attivita'
          lavorativa effettivamente sospesa e per il  singolo  ambito
          provinciale. Gli  obblighi  sono  sospesi  inoltre  per  la
          durata della  procedura  di  mobilita'  disciplinata  dagli
          articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, e, nel caso in cui  la  procedura
          si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo
          in cui permane  il  diritto  di  precedenza  all'assunzione
          previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge. 
              6.  Agli  enti  pubblici  economici   si   applica   la
          disciplina prevista per i datori di lavoro privati. 
              7. Nella quota di riserva sono computati  i  lavoratori
          che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
          686, e successive modificazioni,  nonche'  della  legge  29
          marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29. 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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