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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Rapporti con l'Unione europea in materia di finanza pubblica
1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 1
e' sostituito dal seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in
coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e
ne condividono le conseguenti responsabilita'. Il concorso al
perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica».
2. L'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 9. - (Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza
pubblica) - 1. Il Programma di stabilita' e il Programma nazionale di
riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla
Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con
le modalita' previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del
patto di stabilita' e crescita.
2. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle
istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo,
contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo alle
Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi regolamenti, nonche'
dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 4.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni
dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di
bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio
europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo
una valutazione dei dati e delle misure prospettate dalle linee
guida, nonche' delle loro implicazioni per l'Italia, anche ai fini
della predisposizione del Programma di stabilita' e del Programma
nazionale di riforma».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni
pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che
costituiscono il settore istituzionale delle
amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle
definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 31 luglio.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'art. 117 della Costituzione e sono finalizzate
alla tutela dell'unita' economica della Repubblica
italiana, ai sensi dell'art. 120, secondo comma, della
Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.».