Legge Ordinaria n. 4 del 03/02/2011 G.U. n.41 del 19 febbraio 2011
Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari (2260-bis-B)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
Estensione dei contratti  di  filiera  e  di  distretto  a  tutto  il
                        territorio nazionale 
 
  1. All'articolo  66  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e
successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Al fine di favorire l'integrazione  di  filiera  del  sistema
agricolo  e  agroalimentare  e   il   rafforzamento   dei   distretti
agroalimentari, il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, nel rispetto della programmazione regionale,  di  concerto
con il Ministero  dello  sviluppo  economico,  promuove,  nel  limite
finanziario  complessivo  fissato  con  deliberazione  del  CIPE   in
attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto
dei  criteri  di  riparto  territoriale  stabiliti   dalla   medesima
deliberazione  del  CIPE,  ovvero  nei  limiti   finanziari   fissati
dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e
successive modificazioni, nonche' dagli eventuali altri  stanziamenti
previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza
nazionale con gli operatori delle  filiere,  ivi  comprese  le  forme
associate di cui all'articolo 5 del  decreto  legislativo  27  maggio
2005,  n.  102,  finalizzati  alla  realizzazione  di  programmi   di
investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli
orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  66  della  legge  27
          dicembre  2002,   n.   289   e   successive   modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato): 
                «Art. 66 (Sostegno della filiera  agroalimentare).  -
          1. Al  fine  di  favorire  l'integrazione  di  filiera  del
          sistema agricolo e agroalimentare e  il  rafforzamento  dei
          distretti  agroalimentari,  il  Ministero  delle  politiche
          agricole  alimentari  e  forestali,  nel   rispetto   della
          programmazione regionale,  di  concerto  con  il  Ministero
          dello sviluppo economico, promuove, nel limite  finanziario
          complessivo  fissato  con   deliberazione   del   CIPE   in
          attuazione degli articoli 60 e 61 della  presente  legge  e
          nel rispetto dei criteri di riparto territoriale  stabiliti
          dalla medesima deliberazione del CIPE,  ovvero  nei  limiti
          finanziari fissati dall'art. 1, comma 354, della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,  nonche'
          dagli eventuali altri stanziamenti  previsti  dalla  legge,
          contratti di filiera e di distretto a  rilevanza  nazionale
          con gli operatori delle  filiere,  ivi  comprese  le  forme
          associate di cui all'art.  5  del  decreto  legislativo  27
          maggio 2005, n.  102,  finalizzati  alla  realizzazione  di
          programmi     di     investimenti     aventi      carattere
          interprofessionale,  in  coerenza  con   gli   orientamenti
          comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura. 
                2.  I  criteri,  le  modalita'  e  le  procedure  per
          l'attuazione delle  iniziative  di  cui  al  comma  1  sono
          definiti con decreto del Ministro delle politiche  agricole
          e  forestali,  sentita  la  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
                3. Al fine di facilitare  l'accesso  al  mercato  dei
          capitali da parte delle imprese agricole e  agroalimentari,
          con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole   e
          forestali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,   e'   istituito   un   regime   di   aiuti
          conformemente  a   quanto   disposto   dagli   orientamenti
          comunitari in materia di  aiuti  di  Stato  in  agricoltura
          nonche'  dalla  comunicazione   della   Commissione   delle
          Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante
          aiuti di Stato e  capitale  di  rischio,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee  C/235  del  21
          agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 5  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2003, 2004 e 2005». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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