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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Misure cautelari
1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
«4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di eta'
non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la
madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza
alla prole, non puo' essere disposta ne' mantenuta la custodia
cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza. Non puo' essere disposta la custodia cautelare
in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'eta' di
settanta anni».
2. Al comma 1 dell'articolo 284 del codice di procedura penale sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, ove istituita, da una
casa famiglia protetta».
3. Dopo l'articolo 285 del codice di procedura penale e' inserito
il seguente:
«Art. 285-bis. - (Custodia cautelare in istituto a custodia
attenuata per detenute madri). - 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo
275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia
donna incinta o madre di prole di eta' non superiore a sei anni,
ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice puo'
disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per
detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo
consentano».
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far
data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario,
e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la
possibilita' di utilizzare i posti gia' disponibili a legislazione
vigente presso gli istituti a custodia attenuata.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota al titolo
La legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'.» e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1975 n.
212, S.O.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 275 del codice di
procedura penale cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 275. Criteri di scelta delle misure. - 1. Nel
disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica
idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado
delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna,
l'esame delle esigenze cautelari e' condotto tenendo conto
anche dell'esito del procedimento, delle modalita' del
fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa
emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna
delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere
b) e c).
2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entita'
del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa
essere irrogata.
2-bis. Non puo' essere disposta la misura della
custodia cautelare se il giudice ritiene che con la
sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale
della pena.
2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure
cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente
alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a
norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze
cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda
uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e
questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque
anni precedenti per delitti della stessa indole.
3. La custodia cautelare in carcere puo' essere
disposta soltanto quando ogni altra misura risulti
inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, nonche' in ordine ai delitti di cui agli articoli
575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto
comma, e 600-quinquies del codice penale, e' applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si
applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli
articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice
penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli
stessi contemplate.
4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole
di eta' non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero
padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole, non puo'
essere disposta ne' mantenuta la custodia cautelare in
carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza. Non puo' essere disposta la custodia
cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia
persona che ha superato l'eta' di settanta anni.
4-bis. Non puo' essere disposta ne' mantenuta la
custodia cautelare in carcere quando l'imputato e' persona
affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma
2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per
effetto della quale le sue condizioni di salute risultano
incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da
non consentire adeguate cure in caso di detenzione in
carcere.
4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se
sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la
custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie
penitenziarie non e' possibile senza pregiudizio per la
salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il
giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso
un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se
l'imputato e' persona affetta da AIDS conclamata o da grave
deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono
essere disposti presso le unita' operative di malattie
infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unita'
operative prevalentemente impegnate secondo i piani
regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso
una residenza collettiva o casa alloggio di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.
4-quater. Il giudice puo' comunque disporre la custodia
cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o
sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei
delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti
commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi
dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che
l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto
attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.
4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non puo'
comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si
trova in una fase cosi' avanzata da non rispondere piu',
secondo le certificazioni del servizio sanitario
penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle
terapie curative.
5. (abrogato)».
- Si riporta il testo dell'articolo 284 del codice di
procedura penale come modificato dalla presente legge:
«Art. 284. Arresti domiciliari. - 1. Con il
provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il
giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla
propria abitazione o da altro luogo di privata dimora
ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero,
ove istituita, da una casa famiglia protetta.
2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti o
divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con
persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo
assistono.
3. Se l'imputato non puo' altrimenti provvedere alle
sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in
situazione di assoluta indigenza, il giudice puo'
autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal
luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per
provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
attivita' lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria,
anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni
momento l'osservanza delle prescrizioni imposte
all'imputato.
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in
stato di custodia cautelare.
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli
arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato
di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il
quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme
piu' rapide le relative notizie.».