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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e'
abrogato.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e
della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute
e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, ai fini
del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli
studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, sono
definiti:
a) la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi;
b) l'accesso al corso universitario in fisioterapia, nei limiti
dei posti complessivamente programmati in relazione al fabbisogno
previsto, previo superamento della prova di selezione;
c) la disciplina dello svolgimento del periodo di formazione e
tirocinio sul paziente.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 2, dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, e' trasmesso alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere
delle competenti Commissioni parlamentari.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 aprile 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni uffi ciali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
L'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005,
n. 250 (Misure urgenti in materia di scuola, universita',
beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi
patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui, di
professioni e di sanita'), convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, abrogato dalla presente
legge, recava: «Art. 1-septies. Equipollenza di titoli di
studio.»