Legge Ordinaria n. 63 del 21/04/2011 G.U. n.104 del 06 maggio 2011
Senatori CAFORIO ed altri: Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie (2131)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.  250,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e'
abrogato. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita`  e
della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute
e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, ai fini
del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati  e  gli
studenti iscritti  ai  corsi  di  laurea  in  scienze  motorie,  sono
definiti: 
    a) la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi; 
    b) l'accesso al corso universitario in fisioterapia,  nei  limiti
dei posti complessivamente programmati  in  relazione  al  fabbisogno
previsto, previo superamento della prova di selezione; 
    c) la disciplina dello svolgimento del periodo  di  formazione  e
tirocinio sul paziente. 
  3. Lo schema del decreto di cui al  comma  2,  dopo  l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, e' trasmesso alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere
delle competenti Commissioni parlamentari. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 21 aprile 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni uffi ciali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              L'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005,
          n. 250 (Misure urgenti in materia di  scuola,  universita',
          beni culturali ed in favore di soggetti  affetti  da  gravi
          patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di  mutui,  di
          professioni e di sanita'), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, abrogato dalla presente
          legge, recava: «Art. 1-septies. Equipollenza di  titoli  di
          studio.» 

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