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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La partecipazione italiana al capitale della Banca di sviluppo
del Consiglio d'Europa, di seguito denominata «CEB», pari ad euro
549.691.654, e' elevata ad euro 915.770.000, conformemente alla
risoluzione n. 386 del 4 febbraio 2011 adottata dal Consiglio di
direzione della Banca, ai sensi dell'articolo IX, sezione 3, numero
2, del nuovo statuto della CEB, relativa al sesto aumento di capitale
della predetta Banca.
2. La partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma 1
viene attuata:
a) mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento
immediato, di nuovi titoli di partecipazione dell'ammontare di euro
325.114.000;
b) con l'attribuzione supplementare di titoli di partecipazione
dell'ammontare di euro 40.964.000, pari alla quota italiana di
riserve da incorporare nel capitale.
3. La quota di capitale corrispondente ai nuovi titoli di
partecipazione sottoscritti dall'Italia sara' versata, su richiesta
della CEB, avanzata in maniera eguale per tutti i Paesi partecipanti,
solo se necessaria per far fronte ad obbligazioni di restituzione di
prestiti contratti conformemente agli articoli V e VI dello statuto
della CEB.
4. Agli eventuali oneri derivanti dal versamento della quota di
capitale sottoscritta, relativa alla partecipazione italiana al sesto
aumento di capitale della CEB, si provvede a norma dell'articolo 31
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell'ambito del
programma «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» della
missione «Competitivita' e sviluppo delle imprese» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2012, e nell'ambito dei corrispondenti programmi per gli anni
successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 luglio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura della disposizione di legge alla
quale e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e
l'efficacia dell' atto legislativo qui trascritto.
Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica e' il
seguente: «Art. 31(Garanzie statali) - 1. In allegato allo
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
e delle finanze sono elencate le garanzie principali e
sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri
soggetti.».